Language of document : ECLI:EU:T:2011:291

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 giugno 2011

Causa T-256/10 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Trasloco di effetti personali – Rigetto implicito ed esplicito delle domande del ricorrente – Obbligo di motivazione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione.

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Estensione del sindacato del Tribunale sulle sentenze del Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, c)]

4.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

1.      La questione relativa alla contraddittorietà o all’insufficienza della motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica costituisce una questione di diritto che può essere, in quanto tale, invocata nell’ambito di un’impugnazione.

A tale proposito, la questione del rispetto dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 76 del regolamento del Tribunale della funzione pubblica con riferimento a un’ordinanza che dichiari un ricorso manifestamente irricevibile o infondato in diritto, va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’ordinanza di cui trattasi. Infatti, da una parte, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente i motivi su cui si fonda tale decisione. Se tali motivi sono viziati da errori, questi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur contenendo motivi erronei. Dall’altra, il fatto che il giudice di primo grado sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione differente da quella del ricorrente non può, di per sé, viziare l’ordinanza impugnata di un difetto di motivazione.

(v. punti 23, 25 e 26)

Riferimento: Corte 11 gennaio 2007, causa C‑404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (punto 90 e giurisprudenza ivi citata); Corte 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (Racc. pag. I‑4951, punto 181 e giurisprudenza ivi citata); Corte 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione (Racc. pag. I‑4469, punto 35 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 18 ottobre 2010, causa T‑516/09 P, Marcuccio/Commissione (punti 53 e 54)

2.      L’impugnazione può essere fondata unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altra, a valutare tali fatti, nonché a giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, salvo il caso di snaturamento dei suddetti fatti o elementi di prova. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice competente a valutare l’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito.

Tuttavia, quando il Tribunale della funzione pubblica ha accertato o valutato i fatti, il Tribunale è competente, ai sensi dell’art. 257 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale della funzione pubblica ne ha tratto. Il potere di controllo del Tribunale sugli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale della funzione pubblica si estende quindi, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dagli atti di causa, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova.

(v. punti 33, 35, 36 e 38)

Riferimento: Corte 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I‑5281, punto 19); Corte 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento (Racc. pag. I‑13355, punto 53 e giurisprudenza ivi citata); Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punto 39 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 20 ottobre 2008, causa T‑278/07 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑59 e II‑B‑1‑407, punto 20), e Tribunale 8 luglio 2010, causa T‑166/09 P, Marcuccio/Commissione (punto 20 e giurisprudenza ivi citata)

3.      In forza dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione che non contiene alcuna argomentazione giuridica intesa a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto, ma si limita a riprodurre dinanzi al Tribunale il motivo dedotto in primo grado, senza chiarirlo ulteriormente. Tale argomento costituisce dunque una semplice richiesta di riesaminare il ricorso proposto in primo grado, in violazione di quanto prescritto sia dallo Statuto della Corte di giustizia che dal regolamento di procedura del Tribunale.

(v. punti 51-53)

Riferimento: Corte 13 settembre 2007, causa C‑234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI (Racc. pag. I‑7333, punti 45 e 46); Tribunale 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF (punto 59), e Tribunale 16 dicembre 2010, causa T‑52/10 P, Lebedef/Commissione (punto 36 e giurisprudenza ivi citata)

4.      Nell’ambito del sindacato di legittimità, il giudice dell’Unione non è competente a pronunciare sentenze dichiarative o ingiunzioni, a prescindere dalla natura o dal contenuto dell’atto impugnato. L’argomento consistente nel limitare l’impossibilità per il giudice dell’Unione di rivolgere ingiunzioni all’istituzione ai casi in cui quest’ultima disponga di un potere decisionale non è quindi in grado di rimettere in discussione tale conclusione.

(v. punti 27 e 66)

Riferimento: Corte 22 gennaio 2004, causa C‑353/01 P, Mattila/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑1073, punto 15); Tribunale 4 febbraio 2009, causa T‑145/06, Omya/Commissione (Racc. pag. II‑145, punto 23, e giurisprudenza ivi citata)