Language of document : ECLI:EU:T:2010:318

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

26 luglio 2010 (*)

«Gratuito patrocinio»

Nel procedimento T‑255/10 AJ,

Antonio Gerardo Pirri, residente in Tranedona Monate, rappresentato dall’avv. S. Costantino,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio in forza dell’art. 95 del regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

visto l’art. 94, n. 3, del regolamento di procedura,

visto l’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura,

vista la domanda di gratuito patrocinio depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2010,

vista l’azione per la quale è chiesto il gratuito patrocinio, come descritta nel formulario per la domanda di gratuito patrocinio,

visto che il richiedente è un ex dipendente di una società incaricata di garantire la sorveglianza del Centro comune di ricerca di Ispra, in forza di un contratto stipulato con la Commissione europea,

visto che, nei limiti in cui l’azione prevista dal richiedente possa essere interpretata come diretta a sostenere la titolarità del suo status di agente dell’Unione, il suo ricorso rientrerebbe nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’art. 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla giurisprudenza in materia (v. sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione, Racc. pag. II‑3315, punto 45, e la giurisprudenza ivi citata),

visto che, nei limiti in cui l’azione prevista dal richiedente possa essere interpretata come diretta a far valere la responsabilità del suo datore di lavoro sulla base degli effetti che, secondo il diritto italiano, discenderebbero da un contratto di fornitura di manodopera disciplinato da questo stesso diritto, occorre ricordare che le competenze del Tribunale sono quelle indicate all’art. 256 TFUE, come precisato dall’art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 1 dell’allegato I del medesimo Statuto,

visto che, in applicazione di tali disposizioni, è solo in forza di una clausola compromissoria che il Tribunale è competente a pronunciarsi in primo grado sulle controversie di indole contrattuale per le quali è adito e che, in assenza di una tale clausola, la competenza del Tribunale si estenderebbe a controversie che esulano dalla sfera delimitata dall’art. 274 TFUE, che riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta l’Unione (ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 47),

alla luce di quanto sopra esposto, l’azione per la quale è chiesto il gratuito patrocinio risulta manifestamente irricevibile,


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


così provvede:



La domanda di gratuito patrocinio nella causa T‑255/10 AJ è respinta.

Lussemburgo, 26 luglio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.