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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 9 giugno 2010 avverso l'ordinanza del 25 marzo 2010 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/08,

Marcuccio/Commissione

(Causa T-256/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati e sopportandi ed inerenti sia il giudizio di primo grado che questo giudizio d'appello.

-    In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 25 marzo 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato, un ricorso avente per oggetto la declaratoria di inesistenza o, quantomeno, l'annullamento della decisione con cui la Commissione ha negato di inviare al ricorrente una copia delle fotografie scattate in occasione del trasloco dell'alloggio che occupava a Luanda (Angola) e di procedere alla distruzione di ogni documento relativo a tale trasloco, nonché la condanna della Commissione a risarcirlo del danno che sarebbe risultato dal fatto che la Convenuta avrebbe fatto procedere a detto trasloco contro la volontà del ricorrente stesso.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione, nonché la violazione delle norme inerenti alla formazione della prova in giudizio, del principio di uguaglianza delle parti in giudizio, dell'articolo 94 del Regolamento di procedura del TFP, del dovere di sollecitudine della Convenuta nei confronti del ricorrente e del dovere di buona amministrazione.

Il ricorrente fa anche valere che il TFP avrebbe omesso di pronunciarsi su tre delle sue domande.

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