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Ordinanza del Tribunale del 16 novembre 2023 – Paesi Bassi / Commissione

(Causa T-203/22) 1

[«Ricorso di annullamento – FEAGA – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamento indebito – Lettera della Commissione che respinge la domanda di revisione della sua lettera che respinge la domanda di proroga del termine di otto anni per procedere al recupero – Atto non impugnabile – Irricevibilità»]

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e M. ter Haar, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il Regno dei Paesi Bassi chiede l’annullamento della lettera recante il riferimento Ares(2022) 1097097 che la Commissione europea gli ha inviato il 15 febbraio 2022, respingendo la sua domanda di revisione della lettera del 6 gennaio 2022 che respinge la domanda di tale Stato membro di proroga di quattro anni del termine di otto anni previsto per il recupero dei pagamenti indebitamente versati alla Telerscoöperatie FresQ U.A. nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

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1 GU C 237 del 20.6.2022.