Language of document : ECLI:EU:T:2013:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

1° febbraio 2013 (*)

«Marchio comunitario – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio comunitario PERLE' – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑104/11,

Ferrari F.lli Lunelli SpA, con sede a Trento, rappresentata da P. Perani e G. Ghisletti, avvocati

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da G. Mannucci, successivamente da L. Rampini e F. Mattina, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 dicembre 2010 (procedimento R 1249/2010-2), riguardante la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio figurativo PERLE',

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dal sig. A. Dittrich, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore) e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2011,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2011,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2011,

in seguito all’udienza del 29 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 6 dicembre 2006 la Ferrari F.lli Lunelli SpA, ricorrente, ha ottenuto la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del seguente marchio figurativo:

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2        In data 22 novembre 2007, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) riceveva la notificazione della registrazione internazionale del marchio di cui trattasi.

3        I prodotti per i quali veniva rivendicata la protezione di tale marchio nella Comunità rientrano in particolare nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Vini, alcolici, liquori, vini spumanti, estratti alcolici».

4        Con decisione del 10 maggio 2010, l’esaminatore negava la protezione del marchio richiesto per una parte dei prodotti, ossia i «vini e vini spumanti», rientranti nella classe 33, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

5        Il 2 luglio 2010 la ricorrente proponeva ricorso presso l’UAMI contro la suddetta decisione, ai sensi degli articoli 58‑64 del regolamento n. 207/2009.

6        Con decisione dell’8 dicembre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso. La commissione di ricorso riteneva che il pubblico di riferimento fosse composto dai commercianti e dai consumatori di vini, vale a dire da determinati operatori professionali e dal grande pubblico, di lingua inglese e francese, dato che l’espressione «vin perlé» appartiene al vocabolario francese e inglese. Essa osservava che il termine «perlé», applicato a un vino, identificava un «vino leggermente frizzante» e che tale termine era sostanzialmente identico al marchio richiesto, composto dalla parola «perle» scritto in lettere maiuscole con un apostrofo finale invece dell’accento. La commissione di ricorso giungeva alla conclusione che il marchio richiesto era descrittivo dei «vini e vini spumanti», rientranti nella classe 33, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Essa ne deduceva che il marchio richiesto era quindi altresì privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per questi stessi prodotti. Infine, la commissione di ricorso stimava che i dati e i documenti prodotti dalla ricorrente non fossero sufficientemente probanti per dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, attinenti, rispettivamente, alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 e alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009

10      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevede che il paragrafo 1 dello stesso articolo si applichi anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

11      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 si riferisce ai segni non idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2002, Ellos/UAMI (ELLOS), T‑219/00, Racc. pag. II‑753, punto 28, e del 22 maggio 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom), T‑254/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 27].

12      I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte del 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C‑383/99 P, Racc. pag. I‑6251, punto 39, e sentenza RadioCom, cit. supra al punto 11, punto 28).

13      Ne consegue che, perché un segno ricada sotto il divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [sentenze del Tribunale del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Racc. pag. II‑2383, punto 25, e RadioCom, cit. supra al punto 11, punto 29].

14      Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere unicamente effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall’altro, in relazione alla percezione di un pubblico di riferimento, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [sentenze del Tribunale del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, Racc. pag. II‑683, punto 38, e RadioCom, cit. supra al punto 11, punto 33].

15      Nel caso di specie, i prodotti per i quali è stata negata la tutela del marchio figurativo PERLE' sono i «vini e vini spumanti», appartenenti alla classe 33.

16      Il marchio richiesto è composto dalla parola «perle» scritta in lettere maiuscole con apostrofo finale. La ricorrente non contesta quanto affermato dalla commissione di ricorso e cioè che tale marchio e la parola «perlé» sono sostanzialmente equivalenti, laddove l’apostrofo finale che compare dopo la lettera maiuscola «E» nel marchio richiesto si sostituisce all’accento che compare sulla «e» finale della parola «perlé».

17      La commissione di ricorso rinvia alla decisione dell’esaminatore che ha rilevato che il termine «perlé» era usato in enologia per designare un «vino leggermente frizzante». L’esaminatore si è fondato su definizioni dell’aggettivo «perlé» che compaiono nei dizionari di lingua francese e inglese.

18      La ricorrente non contesta la definizione del termine «perlé» accolta dalla commissione di ricorso né il fatto che l’espressione «vin perlé» appartenga ai vocabolari francese e inglese.

19      A questo proposito, la commissione di ricorso ha giustamente osservato che, poiché l’espressione «vin perlé» appartiene ai vocabolari francese e inglese, occorreva prendere in considerazione la percezione del pubblico di lingua francese e inglese.

20      Quanto al pubblico di riferimento, la ricorrente sostiene che per valutare il carattere descrittivo del marchio richiesto deve essere presa in considerazione soltanto la percezione del consumatore medio e non quella del professionista. Per i vini, il consumatore di riferimento sarebbe l’acquirente finale, che non possiede particolari competenze. Il significato del termine «perlé» sarebbe sconosciuto al consumatore medio.

21      Occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’UAMI ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, deve valutare se un marchio di cui si chiede la registrazione costituisca, per gli ambienti interessati, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, ovvero se si possa ragionevolmente presumere che così avvenga in futuro. Se, in esito a tale verifica, la commissione di ricorso perviene alla conclusione che è effettivamente così, essa deve negare la registrazione del marchio sulla base della citata disposizione [v., per analogia, sentenza della Corte del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Racc. pag. I‑1619, punto 56, e sentenza del Tribunale del 9 luglio 2010, Exalation/UAMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, Racc. pag. II‑3837, punto 26].

22      Nel caso di specie, come osserva l’UAMI, la conoscenza del vino e l’enologia presentano un aspetto culturale. Pertanto, occorre considerare che una parte del grande pubblico è composta di consumatori amatoriali medi di vini che hanno alcune nozioni di enologia e che conoscono il significato del termine «perlé».

23      Comunque, i consumatori di vini che ignorano il significato del termine «perlé» hanno spesso la tendenza a farsi consigliare da professionisti del settore, ossia titolari di enoteche, enologi, sommelier e altri negozianti. Possono quindi essere informati del significato di tale termine quando comprano il vino.

24      Inoltre, i consumatori di vini possono facilmente reperire il significato della parola «perlé», dato che, come ha rilevato l’esaminatore, essa si trova in dizionari reperibili su Internet e non soltanto nei dizionari specialistici.

25      È pertanto giocoforza constatare che una parte del pubblico di riferimento conosce il termine «perlé» e che, per la parte restante, è ragionevole presumere che acquisisca tale conoscenza in futuro.

26      La commissione di ricorso ha quindi giustamente considerato che il termine «perlé», impiegato in enologia per designare un «vino leggermente frizzante», e sostanzialmente identico al marchio richiesto, presentava un carattere descrittivo per quanto riguardava i «vini e vini spumanti», appartenenti alla classe 33.

27      Dato che il marchio richiesto è composto esclusivamente da un termine che in commercio può essere utilizzato per designare la specie di tali prodotti, la commissione di ricorso è giustamente pervenuta alla conclusione che esso era descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

28      Gli argomenti della ricorrente non invalidano tale conclusione.

29      In primo luogo, la ricorrente sostiene che i segni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sono quelli che in un uso normale dal punto di vista del consumatore possono servire a designare il prodotto di cui è causa. Orbene, essa ritiene che il termine «perlé» non sia utilizzato normalmente dal consumatore medio di lingua inglese o francese per indicare un vino leggermente frizzante. Inoltre, ad eccezione delle bottiglie da essa commercializzate, nessuna bottiglia di vino frizzante o leggermente frizzante presente sul mercato reca la dicitura «perlé». Tale termine non sarebbe quindi utilizzato comunemente o normalmente per identificare una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. La ricorrente aggiunge che il termine «perlé» non sarebbe menzionato nel regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60), il che dimostrerebbe che tale termine non è d’uso corrente nel settore vitivinicolo.

30      A questo proposito è sufficiente osservare che, secondo giurisprudenza, per opporre un diniego di registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati ai suddetti fini. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi di detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza della Corte del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, Racc. pag. I‑12447, punto 32).

31      In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il consumatore medio usa espressioni diverse da vino «perlé» per designare vini leggermente frizzanti, occorre osservare che è indifferente che esistano o no sinonimi che consentono di designare le medesime caratteristiche dei prodotti menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, pur prevedendo che, per incorrere nell’impedimento alla registrazione ivi enunciato, il marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o di indicazioni atti a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, non esige, però, che detti segni o dette indicazioni siano l’unico modo per designare tali caratteristiche [sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2005, Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), da T‑367/02 a T‑369/02, Racc. pag. II‑47, punto 41].

32      Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009 è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento [v. sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, Telepharmacy Solutions/UAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Racc. pag. II‑2851, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 novembre 2008, EOS/UAMI (PrimeCast), T‑373/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 46].

33      Pertanto, poiché la commissione di ricorso è giustamente pervenuta alla conclusione che il marchio PERLE' era descrittivo dei prodotti di cui trattasi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, essa è altrettanto giustamente arrivata alla conclusione che la registrazione doveva essere negata in base al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo.

34      Ne consegue che il primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009

35      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non avendo compiuto una valutazione corretta delle prove, prodotte nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, dell’acquisizione, da parte del marchio richiesto, di un carattere distintivo in seguito all’uso.

36      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento non impediscono la registrazione di un marchio se quest’ultimo ha acquisito, per i prodotti per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

37      Risulta dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata [v. sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2005, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), T‑262/04, Racc. pag. II‑5959, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].

38      Sempre dalla giurisprudenza risulta che, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento [sentenza del Tribunale del 30 marzo 2000, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), T‑91/99, Racc. pag. II‑1925, punto 27]. Il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso deve essere dimostrato in tutti gli Stati membri nei quali è stata accertata la sussistenza di un impedimento alla registrazione [sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2010, Earle Beauty/UAMI (NATURALLY ACTIVE), T‑307/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 49].

39      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha affermato che il pubblico di riferimento era costituito da consumatori di lingua francese e inglese. Essa ha giustamente ritenuto che la prova dell’acquisizione del carattere distintivo doveva essere apportata per il territorio di lingua francese e inglese dell’Unione europea, ossia per i seguenti Stati membri: Francia, Belgio, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda e Malta.

40      Tuttavia, occorre rilevare che le prove dell’uso depositate presso l’UAMI dalla ricorrente riguardavano soltanto il Regno Unito e la Francia.

41      Pertanto, senza che occorra esaminare se le prove prodotte dalla ricorrente fossero sufficienti ad accertare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso nel Regno Unito e in Francia, è sufficiente dichiarare che la ricorrente non ha fornito la prova che il marchio richiesto aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti gli Stati membri rilevanti.

42      Da quanto precede risulta che il secondo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto e, pertanto, anche l’intero ricorso.

 Sulle spese

43      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Ferrari F.lli Lunelli SpA è condannata alle spese.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.