Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

25 ottobre 2007

Causa F‑71/05

Arcangelo Milella e Delfina Campanella

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Elezioni – Comitato del personale – Designazione dei rappresentanti della sezione locale del comitato del personale della Commissione con sede a Lussemburgo al comitato centrale del personale della Commissione – Principio di ripartizione globale proporzionale ai risultati elettorali – Ricorso di annullamento – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Milella e la sig.ra Campanella chiedono l’annullamento, in primo luogo, della decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione 18 aprile 2005 con la quale la sezione locale del comitato del personale della Commissione con sede a Lussemburgo è invitata formalmente a rispettare, nella designazione dei suoi rappresentanti al comitato centrale del personale della Commissione, «[l]e indicazioni contenute nella presente decisione», in secondo luogo, della decisione dello stesso direttore generale 11 maggio 2005 con cui è confermata la regolarità delle designazioni effettuate dal comitato locale di Lussemburgo, il 26 aprile e il 10 maggio 2005, dei suoi rappresentanti al comitato centrale del personale, nonché l’accertamento dell’illegittimità delle decisioni del comitato locale di Lussemburgo del 26 aprile e del 10 maggio 2005.

Decisione: La decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione 18 aprile 2005 è annullata nella parte in cui la sezione locale del comitato del personale della Commissione con sede a Lussemburgo è invitata formalmente a rispettare «[l]e indicazioni contenute nella presente decisione». La decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione 11 maggio 2005 è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Contenzioso delle elezioni al comitato del personale – Competenza del giudice comunitario – Contesto procedurale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Contenzioso delle elezioni al comitato del personale – Interesse ad agire – Status di elettore

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina diretta a garantire la regolarità della designazione dei rappresentanti di una sezione locale del comitato del personale della Commissione al comitato centrale del personale di tale istituzione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Designazione dei rappresentanti di una sezione locale del comitato del personale della Commissione al comitato centrale del personale di tale istituzione

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1)

1.      Se gli organi giurisdizionali comunitari sono competenti in materia di contenzioso elettorale per quanto riguarda la designazione dei membri dei comitati del personale, sulla base delle disposizioni dello Statuto relative ai ricorsi dei funzionari, tale sindacato giurisdizionale è esercitato solo nel contesto dei ricorsi diretti contro l’istituzione interessata riguardanti gli atti o le omissioni dell’autorità che ha il potere di nomina ai quali dà luogo l’esercizio del controllo cui essa procede in materia.

(v. punto 42)

Riferimento:

Corte: 29 settembre 1976, causa 54/75, De Dapper e a./Parlamento (Racc. pag. 1381, punto 24); 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES (Racc. pag. 4283, punto 5)

Tribunale di primo grado: 24 settembre 1996, causa T‑182/94, Marx Esser e Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1197, punti 29 e 30)

2.      Per quanto riguarda gli organi di rappresentanza dei funzionari, ogni elettore ha interesse a che i rappresentanti dell’organizzazione cui appartiene vengano eletti in condizioni e in base ad un sistema elettorale conformi alle norme statutarie che si applicano al procedimento elettorale in materia. Nel contenzioso riguardante tali organi, un funzionario ha semplicemente in quanto elettore un interesse sufficiente a rendere ricevibile il proprio ricorso. La qualità di elettore del ricorrente basta di per sé a dimostrare che egli non agisce nel solo interesse della legge o dell’istituzione.

(v. punto 47)

Riferimento:

Corte: Diezler e a./CES, cit. (punto 9)

Tribunale di primo grado: 9 gennaio 1996, causa T‑368/94, Blanchard/Commissione (Racc. pag. II‑41, punti 35 e 37); 14 luglio 1998, causa T‑192/96, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑363 e II‑1047, punto 27), e 22 novembre 2005, causa T‑396/03, Vanhellemont/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑355 e II‑1587, punto 29)

3.      Le decisioni adottate dal direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione per garantire la regolarità della designazione dei rappresentanti di una sezione locale del comitato del personale della Commissione al comitato centrale del personale di tale istituzione si inseriscono nell’ambito dell’obbligo che incombe ad ogni istituzione di garantire la regolarità delle elezioni degli organi di rappresentanza del personale e costituiscono, pertanto, decisioni proprie che possono direttamente formare oggetto di reclamo.

(v. punto 54)

Riferimento:

Corte: De Dapper e a./Parlamento, cit. (punto 23)

Tribunale di primo grado: 8 marzo 1990, causa T‑28/89, Maindiaux e a./CES (Racc. pag. II‑59, punto 32); 14 luglio 1994, causa T‑534/93, Grynberg e Hall/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑183 e II‑595, punto 21), e Marx Esser e Del Amo Martinez/Parlamento, cit. (punto 34)

4.      Dev’essere annullata una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che sollecita la sezione locale del comitato del personale della Commissione a procedere alla designazione dei suoi rappresentanti al comitato centrale del personale facendo uso del metodo d’Hondt, mentre la normativa relativa alla composizione e al funzionamento del comitato del personale della Commissione lascia a ciascuna sezione locale del personale piena libertà quanto al modo di designazione dei suoi rappresentanti, purché il metodo sia conforme al principio della ripartizione globale proporzionale ai risultati elettorali sancito al suo art. 14, ultimo comma.

Infatti, così facendo, la detta autorità viola l’obbligo ad essa incombente di garantire ai funzionari la possibilità di designare i loro rappresentanti in piena libertà e ha con ciò ecceduto la sua missione di vegliare perché siano impedite o censurate le sole irregolarità manifeste, nella fattispecie quelle commesse riguardo alla regola della ripartizione globale proporzionale.

Inoltre, procedendo in tal modo, la detta autorità viola anche le disposizioni dell’art. 1, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto, in forza del quale spetta solo all’assemblea generale dei funzionari dell’istituzione assegnati alla sede di servizio interessata stabilire le condizioni di designazione dei rappresentanti del comitato locale al comitato centrale del personale.

(v. punti 70, 71, 75, 77 e 78)

Riferimento:

Corte: De Dapper e a./Parlamento, cit. (punto 22)

Tribunale di primo grado: Maindiaux e a./CES, cit. (punto 32)