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Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – Pharmaselect International e OmniActive Health Technologies / EUIPO – OmniActive Health Technologies e Pharmaselect International (LUTAMAX)

(Causa riunite T-221/22 e T-242/22)1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo LUTAMAX – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-221/22: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Jackermeier, D. Wiedemann e M. Ringer, avvocati)

Ricorrente nella causa T-242/22: OmniActive Health Technologies Ltd (Mumbai, India) (rappresentanti: M. Hawkins, T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: Stoyanova-Valchanova e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-221/22: OmniActive Health Technologies (Mumbai) (rappresentanti: M. Hawkins, T. Dolde e C. Zimmer, avvocati)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-242/22: Pharmaselect International Beteiligungs (Vienna) (rappresentanti: S. Jackermeier, D. Wiedemann e M. Ringer, avvocati)

Oggetto

Con i loro ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 febbraio 2022 (procedimenti riuniti R 524/2021-1 e R 649/2021-1).

Dispositivo

Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 febbraio 2022 (procedimenti riuniti R 524/2021-1 e R 649/2021-1) è annullato.

Il ricorso nella causa T-221/22 è respinto per il resto.

Il ricorso nella causa T-242/22 è respinto.

Nella causa T-221/22, la Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, l’EUIPO e la OmniActive Health Technologies Ltd si faranno carico delle proprie spese.

Nella causa T-242/22, la OmniActive Health Technologies Ltd si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dall’EUIPO e dalla Pharmaselect International Beteiligungs GmbH.

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1     GU C 237 del 20.6.2022.