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Ricorso proposto il 22 aprile 2010 - Egan e Hackett / Parlamento

(Causa T-190/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) e Margaret Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (rappresentanti: C. MacEochaidh SC e J. Goode, Barristers, nonché K. Neary, Solicitor)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni delle ricorrenti

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare, con riferimento all'art. 263 TFUE, la decisione del Parlamento europeo 12 febbraio 2010 [A (2010)579], che nega l'accesso alle informazioni richieste dalle ricorrenti mediante l'iniziale domanda del 16 dicembre 2009 e la successiva domanda confermativa del 28 gennaio 2010; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono di annullare, con riferimento all'art. 263 TFUE, la decisione del Parlamento europeo 12 febbraio 2010 [A (2010)579], che nega l'accesso a documenti consistenti in pubblici registri di assistenti dei membri del Parlamento europeo, accreditati o meno, che contengono i nomi di tali assistenti e/o i relativi dati finanziari.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti affermano che il Parlamento europeo si è erroneamente basato sui regolamenti (CE) n. 1049/2001 1 e (CE) n. 45/2001 2 per negare l'accesso a documenti che sono già di pubblico dominio. Di conseguenza, le ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

Anzitutto, il Parlamento non ha adeguatamente motivato la decisione impugnata, violando in tal modo l'art. 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

In secondo luogo, la decisione impugnata contiene errori di valutazione con riferimento alle eccezioni previste dall'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, laddove afferma che la divulgazione dei documenti rilevanti andrebbe a violare il diritto alla riservatezza delle persone interessate, e/o effettua un'erronea valutazione della natura della norma citata, e/o afferma che l'interesse pubblico all'accesso dei pubblici registri degli assistenti dei membri del Parlamento europeo viene meno una volta che la persona di cui trattasi non si trovi più in tale posizione.

Inoltre, la decisione controversa viola i requisiti procedurali essenziali avendo omesso di informare le ricorrenti quanto alle vie giurisdizionali a loro disposizione contro il diniego opposto ad una domanda confermativa, come previsto dall'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.

Da ultimo, esse affermano che la decisione impugnata viola i principi di democrazia, trasparenza, proporzionalità, uguaglianza e non discriminazione negando l'accesso a documenti pubblici quando tali documenti erano precedentemente a disposizione delle ricorrenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).