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Ricorso proposto il 2 marzo 2012 - Francia / Commissione

(Causa T-135/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente con l'atto introduttivo chiede l'annullamento della decisione C(2011) 9403 def. della Commissione, del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l'aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo, diviso in due parti, deduce violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la Commissione ha considerato che la riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom era costitutiva di un aiuto di Stato. La ricorrente sostiene che:

la Commissione avrebbe erroneamente considerato che la riduzione della contropartita che la France Télécom deve versare allo Stato non libera la France Télécom dello svantaggio strutturale che tale impresa ha supportato a seguito dell'entrata in vigore della legge del 1990 e che la misura concede un vantaggio a tale impresa;

in subordine, la Commissione avrebbe a torto considerato che la France Télécom ha beneficiato di un vantaggio a partire dal 1996 nonostante il versamento di un contributo forfetario eccezionale da parte di tale impresa.

Con il secondo motivo, in subordine, deduce violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto la Commissione ha subordinato la compatibilità della misura di cui trattasi al rispetto della condizione posta all'articolo 2 della decisione controversa. Tale secondo motivo si suddivide in due parti.

Con la prima parte, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE laddove ha considerato che il tasso di equità concorrenziale non era stato nella specie raggiunto in ragione del fatto che non erano stati presi in considerazione i rischi non comuni nel calcolo della contropartita versata dalla France Télécom a seguito dell'entrata in vigore della legge del 1996.

Con la seconda parte la ricorrente sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE laddove ha rifiutato di valutare l'insufficienza del tasso di equità concorrenziale con riferimento al versamento di un contributo forfetario eccezionale da parte della France Télécom e laddove ha concluso che tale impresa non era stata posta in una situazione di completa equivalenza con i suoi concorrenti fino al 2043.

Il terzo motivo deduce errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di considerare un tasso del 7% come tasso di attualizzazione del contributo forfetario eccezionale.

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