Language of document : ECLI:EU:T:2016:736





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 –
TestBioTech e a. / Commissione

(causa T177/13)

«Ambiente – Prodotti geneticamente modificati - Soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 – Rigetto, in quanto infondata, di una domanda di riesame interno della decisione di autorizzazione all’immissione in commercio – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto non ancora definitivo nei confronti del ricorrente – Inclusione – Limiti

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 44, 46)

2.      Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Esclusione

(Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1)

(v. punto 50)

3.      Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Oggetto del riesame

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1, e 11)

(v. punto 51)

4.      Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Possibilità di esigere l’adozione di una misura specifica – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10)

(v. punto 55)

5.      Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell’atto di cui trattasi – Obbligo per la Commissione di procedere ad un esame in presenza di siffatti elementi – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006)

(v. punti 67, 83, 8587, 109)

6.      Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una domanda in quanto infondata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10)

(v. punti 7680)

7.      Ravvicinamento delle legislazioni – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Regolamento n. 1829/2003 – Autorizzazione all’immissione in commercio – Potere discrezionale della Commissione – Carattere vincolante del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, artt. 4 e 16)

(v. punto 103)

8.      Tutela della sanità pubblica – Valutazione dei rischi – Applicazione del principio di precauzione – Portata – Nozioni di rischio e di pericolo – Determinazione del livello di rischio reputato inaccettabile per la società – Competenza dell’istituzione dell’Unione designata dalla normativa pertinente

(Art. 168, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, considerando 32 e 43)

(v. punti 104109)

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

(v. punto 115)

10.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296, comma 2, TFUE)

(v. punto 129)

11.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punto 130)

12.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

(v. punto 141)

13.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio generale agli elementi esposti nell’ambito di un primo motivo a sostegno di un secondo – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

(v. punti 145, 146)

14.    Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

(v. punti 250, 251)

15.    Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Accesso alla giustizia – Ragionevolezza del costo del procedimento – Criteri di valutazione

(Convenzione di Aarhus, art. 9, § 4)

(v. punto 302)

16.    Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale – Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento – Portata – Pubblicazione in internet del controricorso della controparte – Sviamento di procedura – Presa in considerazione in sede di ripartizione delle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2)

(v. punto 307)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013, relativa al riesame interno della decisione di esecuzione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1‑2 × MON-89788‑1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag.13).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TestBioTech eV, la European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e la Sambucus eV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché la Monsanto Europe e la Monsanto Company sopporteranno le proprie spese.