Language of document : ECLI:EU:T:2024:128

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

28 febbraio 2024 (*)

«Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà SK20 – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Assenza di interesse ad agire – Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94»

Nella causa T‑556/22,

House Foods Group, Inc., con sede in Osaka (Giappone), rappresentata da G. Würtenberger, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. García-Moncó Fuente e O. Lamberti, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, I. Nõmm e G. Steinfatt (relatrice), giudici

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 13 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, House Foods Group, Inc., chiede l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 1º luglio 2022 (procedimento A 018/2021) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 18 settembre 2017, la ricorrente ha presentato presso l’UCVV una domanda di privativa comunitaria per un ritrovato vegetale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).

3        Il ritrovato vegetale per il quale è stata chiesta la privativa è la varietà di cipolla SK20, appartenente alla specie Allium cepa.

4        Nel questionario tecnico allegato alla domanda di privativa comunitaria del ritrovato vegetale di cui trattasi, la ricorrente, in risposta al quesito 07.02 «Oltre alle informazioni fornite nelle sezioni 5 e 6, esistono caratteri aggiuntivi che possono aiutare a distinguere la varietà?», ha fatto riferimento ai «quantitativi di fattore lacrimogeno e di acido piruvico assai modesti» della varietà candidata.

5        L’UCVV ha incaricato il Naktuinbouw (servizio ispettivo dell’orticoltura, Paesi Bassi; in prosieguo: l’«ufficio d’esame») di procedere all’esame tecnico di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

6        Il 14 settembre 2020, l’ufficio d’esame ha prodotto la relazione finale dell’esame tecnico, nella quale era indicato che la varietà soddisfaceva i criteri di distinzione, omogeneità e stabilità (in prosieguo: i «criteri DOS»). Tale relazione era accompagnata da una proposta di descrizione della varietà candidata. L’UCVV ha comunicato tale relazione finale alla ricorrente il 21 ottobre 2020, invitandola a formulare le sue osservazioni al riguardo, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.

7        Il 21 dicembre 2020, la ricorrente ha presentato una domanda all’UCVV, diretta a ottenere che la modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico, indicata al punto 07.02 del questionario tecnico, fosse inclusa nella descrizione dei caratteri, dato che quest’ultima determinerebbe la portata della privativa della varietà e che tale modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico costituirebbe una proprietà eccezionale, di grande valore colturale, in particolare ai fini dell’utilizzo della varietà candidata.

8        Il 4 febbraio 2021, l’UCVV ha informato la ricorrente che, in esito ad una discussione interna, la sua domanda non aveva potuto essere accolta, dato che la descrizione della varietà doveva contenere caratteri corrispondenti al protocollo tecnico applicabile oppure anche, in alcuni casi, caratteri ulteriori, ma, a differenza di quanto accadeva nel caso di specie, esclusivamente qualora questi ultimi fossero stati utilizzati nel corso dell’esame tecnico per la valutazione della distinzione tra la varietà candidata e le varietà notoriamente conosciute.

9        Il 9 febbraio 2021, la ricorrente ha risposto all’UCVV sottolineando, in particolare, il valore commerciale del suo sforzo di selezione, e ha fatto riferimento all’indicazione della caratteristica supplementare al punto 07.02 del questionario tecnico. Essa ha spiegato che, secondo la sua interpretazione, tale indicazione obbligava l’UCVV a prendere in considerazione la caratteristica menzionata e ha quindi chiesto se detta caratteristica era stata presa in considerazione prima che fosse avviato l’esame tecnico e, in caso negativo, per quali motivi non lo era stata.

10      Il 7 aprile 2021, l’UCVV ha informato la ricorrente del fatto che l’esame della caratteristica supplementare «fattore lacrimogeno e acido piruvico modesti» non era stato preso in considerazione e che il risultato dell’esame era stato ritenuto concludente sulla base dei caratteri standard. Secondo l’UCVV, esso era tenuto ad applicare il proprio protocollo tecnico e, poiché la caratteristica rivendicata dalla ricorrente non vi rientrava, l’ufficio d’esame non aveva alcun motivo per osservarla all’atto degli esami abituali, vertenti sui criteri DOS. L’UCVV non sarebbe preordinato ad esaminare qualsiasi carattere invocato dai richiedenti qualora tale esame non fosse necessario ai fini dell’adozione della sua decisione sulla domanda. Ad ogni modo, tale informazione supplementare figurerebbe nel fascicolo della varietà SK20. L’UCVV trasmetterebbe i questionari tecnici all’Ufficio europeo dei brevetti, cosicché, se un terzo dovesse depositare una domanda di brevetto per la caratteristica di cui trattasi, nei suoi fascicoli esisterebbe una traccia che attesterebbe lo stato della tecnica.

11      Con decisione del 3 maggio 2021, l’UCVV ha concesso la privativa alla varietà candidata (in prosieguo: la «decisione di concessione della privativa»). A tale decisione era allegata la descrizione ufficiale della varietà come redatta dall’ufficio d’esame.

12      Il 1º luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione di concessione della privativa, diretto ad ottenere che la modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico fosse presa in conto nella descrizione ufficiale della varietà oppure, in subordine, che fosse realizzato un nuovo esame tecnico per valutare la varietà candidata alla luce di tale caratteristica.

13      Il 16 settembre 2021, il comitato di rettifica dell’UCVV ha deciso di non rettificare la decisione di concessione della privativa con la motivazione che il ricorso proposto dalla ricorrente era inammissibile, in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU 2009, L 251, pag. 3). Dato che la decisione di concessione della privativa non è stata rettificata, il ricorso è stato trasmesso alla commissione di ricorso dell’UCVV.

14      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell’UCVV ha respinto il ricorso in quanto inammissibile, in forza dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 874/2009, in combinato disposto con l’articolo 81 del regolamento n. 2100/94. La commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente non aveva interesse ad agire, dato che il suo ricorso non consentiva in alcun modo di eliminare la decisione impugnata; essa, infatti, non contestava la decisione di concedere la privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà SK20. Peraltro, la commissione di ricorso ha rilevato, in sostanza, che il presidente dell’UCVV non era affatto tenuto ad attuare il procedimento previsto all’articolo 23 del regolamento n. 874/2009, che lo autorizza a inserire caratteristiche supplementari di una varietà e loro espressioni, dato che la distinzione della varietà candidata era già stata accertata in base ai caratteri che figuravano nel protocollo tecnico pertinente e che era sufficiente che la varietà si distinguesse nettamente per almeno una caratteristica perché potesse ottenere la privativa. Non sarebbe dunque stato necessario tenere conto della caratteristica supplementare invocata dalla ricorrente per accertare la distinzione.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UCVV alle spese.

16      L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

17      La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi: il primo vertente sulla violazione dell’articolo 81 del regolamento n. 2100/94, il secondo attinente alla violazione dell’articolo 76 del medesimo regolamento.

 Primo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 81 del regolamento n. 2100/94

18      Come ha confermato in udienza, la ricorrente considera in sostanza di avere interesse ad agire, in quanto l’UCVV le avrebbe concesso una privativa più circoscritta di quella richiesta, non includendo la modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico nella descrizione ufficiale della varietà, di modo che il suo ricorso avrebbe dovuto essere considerato ricevibile.

19      L’UCVV contesta gli argomenti della ricorrente.

20      La commissione di ricorso ha considerato, al punto 14 della decisione impugnata, che il ricorso proposto dalla ricorrente era irricevibile sul fondamento dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 874/2009, in combinato disposto con l’articolo 81 del regolamento n. 2100/94. Infatti, non sussisterebbe interesse ad agire quando il ricorso non consente in alcun modo di eliminare la decisione impugnata. Orbene, tale sarebbe la situazione in esame, dato che la ricorrente non contesterebbe la decisione di concessione della privativa, ma soltanto una parte della descrizione della varietà riguardo all’elenco delle sue caratteristiche.

21      A termini dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, in mancanza di disposizioni procedurali in tale regolamento o in disposizioni adottate in virtù del medesimo regolamento, l’UCVV prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri.

22      È pacifico che nessuna disposizione del regolamento n. 2100/94 o del regolamento n. 874/2009 disciplina la questione dell’irricevibilità di un ricorso per difetto d’interesse ad agire. La commissione di ricorso si è quindi giustamente riferita all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, che rinvia ai principi procedurali generalmente ammessi negli Stati membri.

23      Come le parti hanno riconosciuto in udienza, la condizione dell’interesse ad agire costituisce un principio procedurale generalmente ammesso negli Stati membri.

24      Infatti, l’interesse ad agire costituisce la condizione essenziale e primaria di ogni ricorso in giustizia. Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. L’interesse ad agire di un ricorrente presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato sia suscettibile, esso stesso, di avere conseguenze giuridiche, [e] che il ricorso sia pertanto idoneo, con il suo risultato, a procurare un vantaggio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del 12 novembre 2015, HSH Investment Holdings Coinvest-C e HSH Investment Holdings FSO/Commissione, T‑499/12, EU:T:2015:840, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

25      Occorre pertanto esaminare se, nella specie, la modifica della descrizione della varietà che ha ottenuto la privativa, che accompagna la decisione di concessione della privativa, sia idonea a procurare un vantaggio alla ricorrente. Ciò presuppone di stabilire se, come asserito da quest’ultima, le caratteristiche che compaiono nella descrizione ufficiale di una varietà che ha ottenuto la privativa determinino l’estensione della protezione ad essa conferita.

26      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.

27      Secondo l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, per «varietà» si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

28      Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi «costituenti varietali».

29      Peraltro, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 2100/94, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove.

30      L’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento precisa che una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda.

31      Inoltre, l’articolo 8 del regolamento n. 2100/94 indica che una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.

32      Infine, a termini dell’articolo 9 del regolamento n. 2100/94, una varietà si considera stabile se l’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione nonché di altri usati per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.

33      In primo luogo, come risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 2100/94, per «varietà» si intende un insieme vegetale che può, in particolare, essere definito mediante l’espressione dell’insieme delle caratteristiche risultanti dal suo genotipo.

34      In secondo luogo, dagli articoli da 6 a 9 del regolamento n. 2100/94 risulta che l’espressione delle caratteristiche risultanti dal genotipo della varietà serve a stabilire se la varietà risponda ai criteri DOS e se, quindi, essa sia idonea ad ottenere la privativa.

35      Peraltro, l’undicesimo considerando del regolamento n. 2100/94 indica che «per la concessione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali è indispensabile un esame dei caratteri salienti propri della varietà» e che «dette caratteristiche non sono necessariamente fissate in funzione della loro importanza economica».

36      Dalle considerazioni che precedono risulta che la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ad una varietà candidata non richiede una valutazione esaustiva di tutte le caratteristiche che potrebbero risultare dal genotipo di tale varietà, bensì soltanto di quelle che rivestono una certa importanza ai fini della sua idoneità ad essere protetta e, in particolare, ai fini della sua distinzione. Pertanto, l’esame tecnico, previsto all’articolo 55 del regolamento n. 2100/94, è diretto soltanto a stabilire se la varietà candidata sia sufficientemente distinta, omogenea e stabile rispetto ad altre varietà notoriamente conosciute. Tale esame non è invece preordinato a valutare tutte le caratteristiche che possono risultare dal genotipo della varietà candidata, né l’utilità o il valore commerciale di tali caratteristiche, dato che la concessione della protezione per la nuova varietà non è in alcun modo condizionata dalla presenza di caratteristiche che abbiano un valore commerciale intrinseco.

37      La descrizione ufficiale della varietà redatta dall’ufficio d’esame, che costituisce soltanto una sintesi delle osservazioni formulate nel corso dell’esame tecnico, non è pertanto neppure essa intesa a riflettere l’espressione di tutte le caratteristiche che risultano dal genotipo della varietà candidata e che la contraddistinguono, quali la modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico rivendicata dalla ricorrente, bensì soltanto taluni caratteri specifici che siano sufficienti a dimostrare la distinzione della varietà.

38      Infatti, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, è sufficiente che la varietà si distingua nettamente per almeno una delle caratteristiche che risultano dal suo genotipo per poter essere protetta. Così, anche se una varietà candidata presenta talune caratteristiche identiche a una varietà notoriamente conosciuta, è sufficiente che essa si distingua nettamente per uno o più altri caratteri per ottenere la privativa. Pertanto, anche nel caso in cui la caratteristica supplementare rivendicata dalla ricorrente fosse stata inclusa nell’esame tecnico e comparisse nella descrizione ufficiale della varietà SK20, ciò non avrebbe esercitato alcun impatto sulla privativa conferita a tale varietà, dato che una nuova varietà, che presentasse anch’essa fattore lacrimogeno e acido piruvico modesti, potrebbe comunque essere protetta qualora presentasse uno o più altri caratteri che la distinguessero nettamente dalla varietà della ricorrente.

39      Peraltro, l’inserimento nella descrizione della caratteristica supplementare rivendicata dalla ricorrente non può procurare a quest’ultima alcun vantaggio a motivo del fatto che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha ad oggetto la varietà stessa (v. articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94), intesa come insieme vegetale (v. articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94), costituito da vegetali interi o da parti di vegetali, nella misura in cui tali parti possono produrre vegetali interi, entrambi denominati «costituenti varietali» (v. articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94). Infatti, secondo l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare ha facoltà di effettuare taluni atti in ordine ai costituenti varietali, definiti all’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, o al materiale del raccolto della varietà protetta. Ne consegue che la privativa ha ad oggetto il materiale vegetale stesso, come definito dall’insieme delle caratteristiche risultanti dal suo genotipo, a prescindere da se esse compaiano o meno nella descrizione ufficiale della varietà.

40      Così, l’inserimento nella descrizione della caratteristica rivendicata dalla ricorrente non modificherebbe in nulla la portata della privativa ad essa concessa per la varietà SK20. Pertanto, la commissione di ricorso ha considerato giustamente che la ricorrente non aveva interesse ad agire.

41      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalle decisioni del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) invocate dalla ricorrente, le quali, secondo quest’ultima, riconoscerebbero che la portata della privativa di una varietà protetta è basata sui caratteri che compaiono nella sua descrizione ufficiale. Infatti, il regime della privativa comunitaria per ritrovati vegetali rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale, e la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dell’UCVV dev’essere valutata esclusivamente sulla base del regolamento n. 2100/94 e del regolamento n. 874/2009, come interpretati dal giudice dell’Unione europea (v., per analogia, sentenza del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:396, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Il giudice dell’Unione, quindi, non è vincolato da una decisione intervenuta al livello di uno Stato membro, neppure se siffatta decisione è stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata [v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2002, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, punto 47].

42      Pertanto, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

 Secondo motivo, attinente alla violazione dellarticolo 76 del regolamento n. 2100/94

43      Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente allega, in sostanza, che, in conformità all’articolo 76 del regolamento n. 2100/94, l’UCVV era tenuto a prendere in considerazione e a esaminare integralmente la sua domanda diretta a includere nell’esame tecnico e nella descrizione ufficiale della varietà una caratteristica supplementare importante.

44      L’UCVV contesta tale argomento.

45      Dato che, da un lato, risulta dai precedenti punti da 21 a 42 che la commissione di ricorso ha respinto giustamente il ricorso proposto dalla ricorrente dichiarandolo irricevibile e che, dall’altro, la commissione di ricorso ha considerato soltanto ad abundantiam che il ricorso era anche infondato in quanto, in sostanza, nella fattispecie, il presidente dell’UCVV non era affatto tenuto ad attuare il procedimento previsto all’articolo 23 del regolamento n. 874/2009, che lo autorizza ad inserire caratteristiche supplementari di una varietà e loro espressioni, il secondo motivo è inoperante.

46      Risulta da tutto quanto precede che occorre respingere il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

48      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’UCVV.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La House Foods Group, Inc. è condannata alle spese.

Schalin

Nõmm

Steinfatt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 febbraio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.