Language of document : ECLI:EU:T:2024:136

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

28 febbraio 2024 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Articolo 45 dello Statuto – Regola della concordanza – Scrutinio per merito comparativo – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Responsabilità – Danno materiale e morale»

Nella causa T‑318/22,

Roberto Passalacqua, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff e L. Hohenecker, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, M. Sampol Pucurull (relatore) e T. Perišin, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. Roberto Passalacqua, ricorrente, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea di non promuoverlo al grado AD 11 per l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), della decisione della Commissione del 1° aprile 2022 di rigetto del reclamo R/620/21 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), nonché della decisione della Commissione di promuovere al grado AD 11 i funzionari ripresi dall’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: le «decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi»), e, dall’altro lato, in subordine, il risarcimento dei danni che egli avrebbe patito a causa della decisione impugnata e della decisione dei suoi superiori gerarchici di non pubblicare la versione integrale della presentazione effettuata in occasione della tavola rotonda organizzata il 14 gennaio 2021.

I.      Fatti

2        Il ricorrente è funzionario presso la Commissione dall’aprile 2006. Egli ha lavorato in varie direzioni generali prima di essere assegnato, a partire dal 1° agosto 2009, alla direzione generale (DG) «Ricerca e innovazione» della Commissione.

3        Il ricorrente è stato promosso al grado AD 10, con effetto dal 1° gennaio 2019.

4        Il 14 gennaio 2021 il ricorrente è intervenuto in occasione di una tavola rotonda europea sull’informazione e la partecipazione del pubblico nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi, organizzata nell’ambito di un’iniziativa intitolata «Convenzione di Aarhus e nucleare» (in prosieguo: la «presentazione del 14 gennaio 2021»). A tal fine, egli aveva ricevuto l’accordo del suo diretto superiore gerarchico sul contenuto di tale intervento con messaggio di posta elettronica del 12 gennaio 2021.

5        Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2021 il ricorrente è stato informato della pubblicazione di una versione abbreviata della presentazione del 14 gennaio 2021 e dell’aggiunta della menzione «[t]ale comunicazione non ha ricevuto l’avallo della [DG “Ricerca e innovazione”] della Commissione».

6        Con messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021 la capo unità del ricorrente gli ha comunicato le reazioni di vari membri di un’altra direzione generale relativamente al contenuto della presentazione del 14 gennaio 2021 (in prosieguo: l’«incidente»).

7        Il 7 aprile 2021 la Commissione ha avviato l’esercizio di promozione 2021 (in prosieguo: l’«esercizio di cui trattasi») con la pubblicazione dell’Informazione amministrativa (IA) n. 15-2021 del 7 aprile 2021. La DG «Ricerca e innovazione» ha redatto un elenco di funzionari proposti per la promozione. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco.

8        Il 21 giugno 2021 il ricorrente ha adito il comitato paritetico di promozione (in prosieguo: il «CPP») per contestare l’elenco dei funzionari menzionato al precedente punto 7.

9        La contestazione del ricorrente è stata preliminarmente analizzata dal gruppo paritetico intermedio che ha emesso, all’unanimità, la raccomandazione di non promuovere il ricorrente.

10      Il 22 ottobre 2021 il parere del CPP, emesso con decisione unanime, non ha raccomandato all’autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’«APN») la promozione del ricorrente, bensì un «suivi DG» [«seguito DG»], che costituisce una raccomandazione a prestare particolare attenzione alla carriera del titolare del posto.

11      Il 10 novembre 2021, con l’IA n. 31-2021, l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio 2021, redatto dall’APN, nel quale non figurava il nome del ricorrente, è stato comunicato al personale della Commissione.

12      Il 3 dicembre 2021 il ricorrente ha proposto, sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il reclamo avverso la decisione impugnata, registrato con il riferimento R/620/21.

13      Il 1° aprile 2022 l’APN ha respinto il reclamo.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        annullare le decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi;

–        annullare ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;

–        in via subordinata, ordinare il risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi della Commissione;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      Alla luce dei motivi di ricorso e degli argomenti dedotti, il Tribunale ha adottato, ai sensi dell’articolo 89 del suo regolamento di procedura, diverse misure di organizzazione del procedimento che includevano, in particolare, la richiesta di produzione dei rapporti informativi anonimizzati di tre funzionari formulata dal ricorrente e alla quale la Commissione ha dato seguito.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sull’oggetto del ricorso

17      Con i suoi capi di conclusioni primo e secondo il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo.

18      Secondo costante giurisprudenza, domande dirette avverso il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di sottoporre al giudice l’atto contro il quale è stato presentato il reclamo e sono, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑205/04, EU:T:2007:346, punto 27).

19      Nel caso di specie occorre considerare che le conclusioni in materia di annullamento, dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo proposto contro la decisione impugnata, hanno come unico oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

20      Inoltre, occorre constatare che, con la decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha integrato la motivazione della decisione impugnata, rispondendo, in particolare, alle censure che il ricorrente aveva dedotto nel reclamo.

21      Pertanto, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo dovrà anch’essa essere presa in considerazione per l’esame della legittimità dell’atto lesivo iniziale, in quanto si ritiene che tale motivazione coincida con quella della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2021, RA/Corte dei conti, T‑867/19, non pubblicata, EU:T:2021:361, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

22      Inoltre, con i suoi capi di conclusioni terzo e quarto il ricorrente chiede l’annullamento di diverse decisioni adottate nell’ambito dell’esercizio di cui trattasi.

23      Infine, con il suo quinto capo di conclusioni il ricorrente chiede il risarcimento da parte della Commissione dei danni che asserisce di aver subito a causa, da un lato, della decisione impugnata e, dall’altro, della decisione dei suoi superiori gerarchici di non pubblicare la versione integrale della presentazione del 14 gennaio 2021.

24      Pertanto, occorre esaminare, da un lato, le domande di annullamento e, dall’altro, le domande risarcitorie.

B.      Sulle domande di annullamento

1.      Sulla ricevibilità

25      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità nei confronti del terzo capo di conclusioni del ricorrente, vertente sul fatto che le decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi non costituiscono atti che arrechino pregiudizio al ricorrente.

26      Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che occorresse esaminare d’ufficio la ricevibilità del quarto capo di conclusioni del ricorrente e, di conseguenza, ha interrogato le parti a tal riguardo nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui al precedente punto 15.

–       Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del terzo capo di conclusioni del ricorrente

27      La Commissione afferma che le decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi non costituiscono atti che arrechino pregiudizio al ricorrente. Secondo la stessa, qualora la decisione di non promuovere il ricorrente dovesse essere ritenuta illegittima, la sua situazione sarebbe rivalutata dall’amministrazione e un’eventuale promozione supplementare potrebbe essergli accordata laddove tutti i presupposti previsti a tal riguardo fossero soddisfatti, indipendentemente dalle decisioni precedentemente adottate e relative ad altri funzionari.

28      Il ricorrente contesta tale argomento. Egli ritiene che il suo terzo capo di conclusioni sia ricevibile e sostiene che, secondo la giurisprudenza, i funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi a un determinato grado hanno, in linea di principio, un interesse personale a contestare le decisioni con cui altri funzionari sono stati promossi al grado in questione.

29      Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, sono atti che arrecano pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, solamente gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti, idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi della parte ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica della medesima (v. sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

30      In tale contesto, un funzionario non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un ricorso di annullamento, solo censure a lui personali (v. ordinanza dell’8 marzo 2007, Strack/Commissione, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). A questo proposito, basta che la pretesa illegittimità abbia avuto conseguenze sulla situazione giuridica del ricorrente perché la censura che egli deduce a tal riguardo sia considerata come una censura personale (v. sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

31      Il procedimento di promozione si conclude con la redazione dell’elenco dei funzionari promossi. Tale decisione finale identifica i funzionari promossi nell’esercizio di promozione in corso. Pertanto, è al momento della pubblicazione di tale lista che i funzionari che si ritengono in condizione di essere promossi vengono a conoscenza, in modo certo e definitivo, della valutazione dei loro meriti e dell’influenza sulla loro posizione giuridica (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1996, Michaël/Commissione, T‑144/95, EU:T:1996:169, punto 30).

32      Secondo la giurisprudenza, l’elenco dei funzionari promossi costituisce un insieme di atti a carattere individuale indirizzati ai funzionari promossi al grado di cui trattasi. Tuttavia, tale insieme di atti arreca pregiudizio ai funzionari i cui nomi non figurano nell’elenco, in quanto costituisce un rifiuto implicito di promuoverli (v. sentenza del 24 aprile 2009, Sanchez Ferriz e a./Commissione, T‑492/07 P, EU:T:2009:116, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

33      Nel caso di specie, con il terzo capo di conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi.

34      Occorre ricordare che i funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi a un determinato grado hanno, in linea di principio, un interesse personale a contestare le decisioni con cui altri funzionari sono stati promossi al grado in questione (v. sentenze del 21 gennaio 2004, Robinson/Parlamento, T‑328/01, EU:T:2004:13, punto 32, e del 5 maggio 2010, Bouillez e a./Consiglio, F‑53/08, EU:F:2010:37, punto 80).

35      Ne consegue che il ricorrente può ritenersi leso dalle decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi e ha, quindi, personalmente interesse a chiederne l’annullamento.

36      Pertanto, il terzo capo di conclusioni del ricorrente è ricevibile.

–       Sulla ricevibilità del quarto capo di conclusioni del ricorrente

37      Dalle disposizioni dell’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura risulta che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia e le conclusioni della parte ricorrente. Secondo una giurisprudenza costante, tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo controllo. Del pari, le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso devono essere formulate in modo inequivoco, al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, ordinanza del 7 maggio 2013, TME/Commissione, C‑418/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:285, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

38      Occorre altresì ricordare che domande volte all’annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi a quelli impugnati, compresi quelli di cui la parte ricorrente non ha conoscenza, senza che tali atti siano identificati, devono essere dichiarate irricevibili perché non conformi a tali requisiti, in quanto mancano di precisione relativamente al loro oggetto (ordinanza del 13 gennaio 2015, Istituto di vigilanza dell’urbe/Commissione, T‑579/13, non pubblicata, EU:T:2015:27, punto 28; v. anche, in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2007, Tsarnavas/Commissione, T‑472/04, EU:T:2007:14, punto 52, e del 5 ottobre 2022, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑761/20, EU:T:2022:606, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie è sufficiente rilevare che il ricorrente non ha identificato, nelle sue memorie, le decisioni a cui si riferirebbe il suo quarto capo di conclusioni. In particolare, egli non è stato in grado, nell’ambito delle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento ricordate al precedente punto 15, di identificare con precisione dette decisioni.

40      Il quarto capo di conclusioni del ricorrente deve, quindi, essere respinto in quanto irricevibile.

2.      Nel merito

41      In un primo tempo il Tribunale esaminerà congiuntamente i capi di conclusioni primo e secondo del ricorrente, diretti all’annullamento della decisione impugnata, prima di analizzare, in un secondo tempo, il terzo capo di conclusioni del ricorrente, diretto all’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi.

a)      Sui capi di conclusioni primo e secondo del ricorrente

42      Nel ricorso il ricorrente ha formalmente dedotto due motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il secondo, su uno sviamento di potere.

43      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve interpretare i motivi di un ricorrente in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione e procedere, di conseguenza, alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso (v., in tal senso, sentenze del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, EU:T:2009:30, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 settembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commissione, T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 51).

44      In tali circostanze, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale è dell’avviso che si debba ritenere che il ricorrente deduca, in sostanza, tre motivi di ricorso, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto e, il terzo, su uno sviamento di potere.

1)      Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

45      Il primo motivo di ricorso si articola in due parti. Con la prima parte di detto motivo il ricorrente sostiene che l’APN non ha adempiuto all’obbligo di motivazione, non esponendo, in modo sufficientemente chiaro e preciso, i motivi individuali e pertinenti che giustificherebbero la decisione impugnata sotto il profilo dei tre criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. A suo avviso, l’APN non gli ha permesso di comprendere in che modo siano state prese in considerazione tutte le censure sollevate nel reclamo. Egli ritiene che tale motivazione non gli abbia consentito di essere informato del ragionamento seguito dall’APN, ai fini della valutazione della fondatezza di tale decisione.

46      Con la seconda parte del primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che l’APN non ha spiegato le ragioni della scelta del campione di tre funzionari presi in considerazione nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo, né ha dimostrato la loro rappresentatività ai fini di tale scrutinio, che si è pertanto fondato su criteri insondabili. Secondo lui, l’APN avrebbe dovuto comparare la sua situazione con quella dei 39 funzionari, tra i 325 promossi al grado AD 11 nell’esercizio di cui trattasi, che avevano la sua stessa anzianità nel grado AD 10, vale a dire 2 anni.

47      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

i)      Sulla prima parte del primo motivo di ricorso

48      Il ricorrente rimprovera, in sostanza, all’APN di non aver fornito, nella decisione di rigetto del reclamo, una motivazione individuale e pertinente, come richiede la giurisprudenza, che precisi gli elementi che sono stati considerati indicativi di meriti minori rispetto a quelli contenuti nei rapporti informativi dei funzionari promossi.

49      Da una costante giurisprudenza risulta che l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, il quale riproduce solo l’obbligo generale prescritto dall’articolo 296 TFUE, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare se l’atto che gli reca pregiudizio sia fondato e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio controllo sulla legittimità dell’atto. Ne consegue che l’obbligo di motivazione così sancito rappresenta un principio fondamentale del diritto dell’Unione, a cui si può derogare solo per ragioni imperative. La sua importanza è sottolineata, in particolare, dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che colloca detto obbligo tra le garanzie procedurali che costituiscono parte integrante del diritto a una buona amministrazione (v. sentenza del 28 maggio 2020, YG/Commissione, T‑518/18, non pubblicata, EU:T:2020:221, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

50      Il carattere sufficiente della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze concrete del caso di specie e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura delle ragioni esposte e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza dell’8 luglio 2020, EP/Commissione, T‑605/19, non pubblicata, EU:T:2020:326, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), nonché degli elementi essenziali dell’argomentazione alla quale l’istituzione risponde (v. sentenza dell’8 luglio 2020, EP/Commissione, T‑605/19, non pubblicata, EU:T:2020:326, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

51      L’amministrazione non è tenuta, quindi, a prendere posizione su tutti gli argomenti fatti valere dinanzi a essa e le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nel sistema della decisione. La motivazione deve essere logica e non presentare, segnatamente, alcuna contraddizione interna (v. sentenza dell’8 luglio 2020, EP/Commissione, T‑605/19, non pubblicata, EU:T:2020:326, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

52      In particolare, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’APN non sia tenuta a motivare una decisione di promozione né nei confronti del suo destinatario, né nei confronti dei candidati non promossi, essa ha, per contro, l’obbligo di motivare la sua decisione che rigetta un reclamo presentato in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, da parte di un candidato non promosso, in quanto si presume che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo è stato diretto (v. sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punto 13 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

53      Una motivazione generica e stereotipata, la quale non contenga alcun elemento di informazione specifico al caso dell’interessato, equivale, invero, a un’assenza totale di motivazione (v. sentenza del 23 novembre 2017, PF/Commissione, T‑617/16, non pubblicata, EU:T:2017:829, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

54      Tuttavia, l’APN non è tenuta a rivelare al funzionario non promosso lo scrutinio comparativo dei suoi meriti e di quelli dei funzionari promossi che essa ha effettuato, né a esporre in dettaglio in che modo ha valutato che i candidati promossi meritassero la promozione. È sufficiente che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN indichi al funzionario di cui trattasi la ragione individuale e pertinente che giustifica la decisione di non promuoverlo (v. sentenza del 23 novembre 2017, PF/Commissione, T‑617/16, non pubblicata, EU:T:2017:829, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

55      Inoltre, posto che le promozioni si effettuano a scelta, conformemente all’articolo 45 dello Statuto, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo faccia riferimento all’applicazione dei presupposti legali e statutari di promozione alla situazione individuale del funzionario (v. sentenza del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

56      Peraltro, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale, la quale va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che invece attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esporre formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito dell’atto in questione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur esponendo ragioni errate (v. sentenza del 3 marzo 2021, Barata/Parlamento, T‑723/18, EU:T:2021:113, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

57      Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto:

«(...) La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’[APN] tiene conto, in particolare, dei rapporti sui funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate».

58      In tale contesto, l’articolo 4 della decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto (in prosieguo: le «DGE dell’articolo 45»), intitolato «Base della procedura di promozione», così dispone:

«1.      L’esame comparativo dei meriti dei funzionari promuovibili costituisce la base della procedura di promozione. (...) Per quest’esame, l’[APN] considera, in particolare:

a)      i rapporti sui funzionari dalla loro ultima promozione o, in mancanza, dalla loro assunzione, e in particolare i rapporti di valutazione stabiliti ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto;

b)      l’uso da parte dei funzionari, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse dalla lingua di cui hanno dimostrato possedere una conoscenza approfondita conformemente all’articolo 28, lettera f), dello Statuto; e

c)      il livello delle responsabilità esercitate.

2.      In caso di meriti eguali tra funzionari promuovibili sulla base dei tre elementi di cui al paragrafo precedente, l’[APN] può, a titolo sussidiario, prendere in considerazione altri elementi».

59      È alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 49 a 56 e delle disposizioni ricordate ai precedenti punti 57 e 58 che occorre stabilire se la motivazione della decisione di rigetto del reclamo possa essere considerata sufficiente.

60      Nel caso di specie occorre rilevare che la decisione di rigetto del reclamo si compone di tre parti principali. Nella prima parte l’APN ha anzitutto richiamato i fatti e il procedimento. Essa ha poi rilevato che, dopo aver esaminato e comparato i meriti dei funzionari di grado AD 10 promuovibili per l’esercizio di cui trattasi, l’APN competente non aveva proposto la promozione del ricorrente. Essa ha infine ricordato che il CPP non aveva raccomandato di promuovere il ricorrente, ma soltanto di ricorrere a un «suivi DG» (v. punto 10 supra).

61      Nella seconda parte della decisione di rigetto del reclamo l’APN ha ripreso gli argomenti del ricorrente esposti nel reclamo, menzionando in particolare l’incidente. Essa ha poi ricordato, nella terza parte, le disposizioni di diritto applicabili, in particolare l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e l’articolo 4 delle DGE dell’articolo 45, e ha quindi esposto il metodo applicabile allo scrutinio per merito comparativo e le fasi del procedimento. È alla luce di tali disposizioni che l’APN ha, successivamente, proceduto all’analisi giuridica degli argomenti del ricorrente.

62      A tal riguardo, occorre ricordare che, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 50, la motivazione di una decisione di non promozione deve essere valutata in funzione degli elementi essenziali dell’argomentazione esposta nel reclamo. Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto, nel reclamo, quattro censure riguardanti, in primo luogo, l’obbligo dell’APN di esporre i motivi individuali e pertinenti che avrebbero giustificato la decisione di non promuoverlo alla luce dei tre criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, in secondo luogo, il metodo utilizzato nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo, in terzo luogo, la procedura seguita e, in quarto luogo, l’accesso al contenuto della valutazione comparativa effettuata riguardo ai suoi meriti.

63      Pertanto, occorre verificare se dalla decisione di rigetto del reclamo risulti che l’APN ha motivato in modo circostanziato la decisione impugnata, rispondendo alle quattro censure esposte nel reclamo.

64      Per quanto riguarda la prima censura, l’APN ha ricordato, nella parte sulla comparazione dei meriti, il numero di funzionari promuovibili nel grado del ricorrente per l’esercizio di cui trattasi, il numero di funzionari promossi, il numero di funzionari che erano stati proposti per la promozione dal CPP e, tra questi, il numero di funzionari scelti dall’APN competente.

65      Inoltre, tra i 18 funzionari promossi a seguito di appello al CPP, l’APN ha constatato che l’anzianità massima era di 4 anni e quella minima di 3 anni. Essa ha indicato che l’anzianità del ricorrente era di 2 anni al 1º gennaio 2021 e di 2,997 anni al 31 dicembre 2021.

66      L’APN ha poi indicato di aver esaminato gli elementi forniti dal ricorrente nonché quelli di cui disponeva, come i rapporti informativi dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi e quelli del ricorrente per gli anni 2019 e 2020. Su tale base, essa ha proceduto a un esame e a una comparazione dei meriti in quattro parti, dedicate, la prima, all’efficienza, alla competenza e al comportamento in servizio, la seconda, all’uso delle lingue, la terza, al livello delle responsabilità e, la quarta, al livello di anzianità nel grado, che corrispondono, in sostanza, ai criteri previsti all’articolo 45 dello Statuto, sui quali deve fondarsi lo scrutinio per merito comparativo, e al requisito di anzianità minima previsto dal medesimo articolo. Occorre esaminare queste quattro parti in successione.

67      Anzitutto, nella prima parte, l’APN ha citato taluni estratti dei rapporti informativi del ricorrente per gli anni 2019 e 2020, riprendendoli in tre sottoparti distinte, intitolate «Efficienza», «Competenza» e «Comportamento in servizio». Essa ha altresì menzionato la valutazione generale espressa sul ricorrente in questi due rapporti informativi in una quarta sottoparte intitolata «Valutazione generale».

68      A seguito della citazione di tali estratti, l’APN ha concluso, alla luce dei meriti del ricorrente, che non era stato individuato alcun errore manifesto di valutazione per quanto riguarda lo scrutinio comparativo condotto sulla base del primo criterio previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e dall’articolo 4, paragrafo 1, delle DGE dell’articolo 45.

69      L’APN ha poi precisato, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 54, di non essere tenuta a rivelare a un funzionario non promosso la valutazione comparativa effettuata riguardo a lui e ai funzionari prescelti per la promozione. Nonostante quanto precede, al fine di fornire al ricorrente una motivazione esaustiva, essa ha citato, a scopi illustrativi, taluni estratti di rapporti informativi per l’anno 2020 relativi ai meriti di tre funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi, sotto il profilo dei criteri di cui al precedente punto 57. I tre funzionari in parola sono stati indicati in modo anonimo con le lettere maiuscole «A», «B» e «C» (in prosieguo: i «funzionari A, B e C»).

70      Sulla base di tali estratti, l’APN ha ritenuto che i meriti dei funzionari A, B e C fossero eccellenti per quanto riguarda il primo criterio ricordato al precedente punto 68.

71      L’insieme degli estratti di cui ai precedenti punti 67 e 69 dimostra un elevato livello di soddisfazione per quanto riguarda il ricorrente, comparabile al livello dei meriti dei funzionari A, B e C, sebbene alcuni commenti indichino una valutazione superiore delle loro prestazioni rispetto a quelle del ricorrente. Pertanto, fornendo elementi di informazione specifici al caso del ricorrente, l’APN lo ha messo in condizione di comparare i suoi meriti a quelli dei funzionari A, B e C e di verificare, così, l’analisi da essa condotta.

72      Nella seconda parte, poi, l’APN ha citato un estratto del rapporto informativo del ricorrente per gli anni 2019 e 2020 relativo all’uso delle lingue nell’esercizio delle mansioni, seguito da taluni estratti dei rapporti informativi per l’anno 2020 dei funzionari A, B e C, riguardanti il medesimo criterio. Essa ha constatato che il ricorrente e detti funzionari utilizzavano da tre a quattro lingue. Essa ha quindi messo il ricorrente in condizione di comparare la sua situazione a quella degli altri funzionari menzionati, per quanto riguarda il secondo criterio previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e dall’articolo 4, paragrafo 1, delle DGE dell’articolo 45. Pertanto l’APN, sebbene non abbia esplicitamente tratto conclusioni da tale comparazione, ha dato atto, relativamente a detto criterio, di un livello simile del ricorrente e di due dei tre funzionari summenzionati, nonché di un livello superiore del ricorrente rispetto a uno di essi.

73      Nella terza parte, inoltre, l’APN ha citato taluni estratti dei rapporti informativi del ricorrente per gli anni 2019 e 2020 relativi al livello delle responsabilità esercitate e, per l’anno 2020, dei funzionari A, B e C, relativi al medesimo criterio. Come sottolinea la Commissione, tali indicazioni hanno consentito all’APN di trarre la conclusione che i funzionari promossi avevano assunto responsabilità di livello superiore a quello del ricorrente, in particolare in ragione delle loro funzioni manageriali, senza tuttavia che tutti i funzionari in parola avessero assunto formalmente siffatte funzioni. L’APN ha dunque concluso, sulla base di tali elementi, che non era stato commesso alcun errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il terzo criterio previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e dall’articolo 4, paragrafo 1, delle DGE dell’articolo 45. Pertanto, essa ha fornito al ricorrente la prima ragione individuale e pertinente in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata, ossia il livello delle responsabilità esercitate.

74      Infine, nella quarta parte, l’APN ha ricordato che l’articolo 4, paragrafo 2, delle DGE dell’articolo 45 l’autorizzava a prendere in considerazione, in subordine, altri elementi in caso di parità di meriti tra funzionari promuovibili sulla base dei tre criteri previsti al paragrafo 1 del medesimo articolo.

75      Pertanto, come rileva la Commissione, nella decisione di rigetto del reclamo l’APN ha precisato che il basso livello di anzianità nel grado del ricorrente era stato preso in considerazione quale criterio discretivo quando i suoi meriti erano stati giudicati equivalenti a quelli degli altri funzionari promuovibili sulla base dei tre criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. Essa ha così fornito al ricorrente la seconda ragione individuale e pertinente in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata.

76      Tenuto conto di quanto precede, l’APN ha concluso che non poteva rilevarsi alcun errore manifesto nella comparazione dei meriti del ricorrente con quelli dei funzionari promossi durante l’esercizio di cui trattasi. Essa ha altresì respinto la censura relativa alla mancata comparazione dei meriti alla luce del procedimento seguito.

77      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’APN ha fornito al ricorrente indicazioni sufficienti perché egli fosse in grado di comprendere le ragioni per le quali, sulla base dell’esame dei rapporti informativi, dell’uso delle lingue, del livello delle responsabilità e della sua anzianità nel grado, i suoi meriti erano stati considerati in parte analoghi e in parte inferiori a quelli dei funzionari promossi.

78      Infatti, dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo risulta che l’APN ha proceduto a una ponderazione dei diversi criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, da cui risulta che il criterio del livello delle responsabilità e il criterio sussidiario dell’anzianità a parità di meriti hanno costituito le ragioni individuali e pertinenti che hanno giustificato la mancata promozione del ricorrente.

79      Per quanto concerne le altre tre censure, è sufficiente rilevare che la decisione di rigetto del reclamo contiene altri elementi di risposta forniti dall’APN rispetto a dette censure, come il metodo applicato nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo, il procedimento di esame seguito, la riservatezza delle deliberazioni del CPP e, quindi, l’accesso alla valutazione comparativa effettuata riguardo ai meriti del ricorrente.

80      Nel caso di specie occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo conteneva, in risposta alle altre tre censure sollevate nel reclamo, precisazioni sufficienti per consentire al ricorrente di comprendere il ragionamento dell’amministrazione e di valutare l’opportunità di proporre un ricorso, nonché al Tribunale di esercitare il suo controllo.

81      Infatti, la decisione di rigetto del reclamo contiene elementi specifici di valutazione e di comparazione, nonché precisazioni pertinenti che riguardano la situazione individuale del ricorrente. La prima parte deve, pertanto, essere respinta.

ii)    Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso

82      Il ricorrente contesta, in sostanza, la rappresentatività del campione riferito ai funzionari A, B e C, a titolo di esempio, ai fini dello scrutinio per merito comparativo. A suo avviso, l’APN avrebbe dovuto comparare la sua situazione con quella dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi che, da un lato, per quanto riguarda l’esame del livello delle responsabilità, non avevano svolto funzioni manageriali e, dall’altro, avevano la sua stessa anzianità nel grado AD 10 al momento della loro promozione, vale a dire 2 anni.

83      A tal riguardo, come afferma correttamente la Commissione, la scelta dei funzionari A, B e C menzionati a titolo di esempio dall’APN si fondava su criteri oggettivi, vale a dire l’appartenenza alla stessa direzione generale del ricorrente e, in subordine, la loro anzianità simile nel grado AD 10.

84      Orbene, secondo la giurisprudenza ricordata al precedente punto 54, l’APN non è tenuta, in linea di principio, a rivelare al funzionario non promosso lo scrutinio comparativo dei suoi meriti e di quelli dei funzionari promossi che essa ha effettuato, né a esporre in dettaglio in che modo ha valutato che i candidati promossi meritassero una promozione.

85      In tali circostanze, l’APN può limitarsi a esporre, a titolo di esempio, estratti di rapporti informativi riguardanti la comparazione dei meriti del ricorrente con quelli di alcuni dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi.

86      Inoltre, fatta salva la verifica da parte del giudice dell’Unione dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione, non spetta al Tribunale procedere a un riesame dettagliato di tutti i fascicoli dei candidati promuovibili al fine di accertarsi di condividere la conclusione a cui è pervenuta l’APN, in quanto, se esso procedesse a una simile operazione, uscirebbe dall’ambito del sindacato di legittimità che gli appartiene, sostituendo così la sua propria valutazione dei meriti dei candidati promuovibili a quella di tale autorità (sentenza del 15 gennaio 2014, Stols/Consiglio, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, punto 31).

87      Pertanto, poiché il Tribunale non può, in ogni caso, procedere alla verifica, in modo approfondito, della comparazione dei meriti dei funzionari promossi effettuata dall’APN, salvo sostituire la sua valutazione a quella di quest’ultima, non si può richiedere alla Commissione di produrre tutti gli estratti dei rapporti informativi, da un lato, di tutti i funzionari promossi con 2 anni di anzianità nel grado AD 10 e, dall’altro, di tutti i funzionari promossi che non abbiano svolto funzioni manageriali (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2021, YG/Commissione, T‑599/20, non pubblicata, EU:T:2021:709, punto 33).

88      In tali circostanze, occorre concludere che la decisione impugnata, come precisata dalla decisione di rigetto del reclamo, soddisfa il requisito di motivazione sancito all’articolo 296 TFUE e all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto.

89      Pertanto, viste tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, detto motivo nel suo complesso.

2)      Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto

90      Il secondo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in due parti, vertenti rispettivamente, quanto alla prima, sull’assenza di uno scrutinio per merito comparativo e, quanto alla seconda, sull’esistenza di errori manifesti di valutazione.

i)      Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso

91      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’APN ha violato l’articolo 45 dello Statuto, non procedendo a uno scrutinio comparativo dei suoi meriti con quelli dei funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi. In particolare, egli ritiene, in una prima censura, che, nell’esaminare i criteri di efficienza, competenza e comportamento in servizio, l’APN non abbia effettuato alcuna comparazione con il campione riferito ai funzionari A, B e C, ma si sia limitata alla semplice constatazione del livello di «eccellenza» di detti funzionari. Con una seconda censura egli sostiene, in sostanza, che l’APN non ha proceduto a uno scrutinio comparativo dei suoi meriti con gli altri funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio di cui trattasi.

92      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

93      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto, l’APN conferisce le promozioni alla luce di uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari e dei rapporti informativi periodici di cui sono stati oggetto.

94      A tal riguardo, occorre ricordare che l’APN ha il potere di procedere allo scrutinio per merito comparativo secondo il procedimento o il metodo che ritenga più idoneo. Infatti, come ha riconosciuto la giurisprudenza, non esiste alcun obbligo, per l’istituzione di cui trattasi, di adottare un sistema particolare di valutazione e di promozione, tenuto conto dell’ampio margine discrezionale di cui essa dispone per attuare, conformemente alle proprie esigenze di organizzazione e di gestione del suo personale, gli obiettivi dell’articolo 45 dello Statuto (v. sentenza del 18 maggio 2022, TK/Commissione, T‑435/21, non pubblicata, EU:T:2022:303, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

95      Il potere discrezionale così attribuito all’amministrazione è, tuttavia, limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. Se è vero che l’APN ha il potere statutario di procedere a un siffatto scrutinio secondo il procedimento o il metodo che ritenga più idoneo, detto scrutinio deve, in pratica, essere condotto su base paritaria e a partire da fonti di informazione ed elementi informativi comparabili (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

96      L’obbligo dell’APN di procedere a uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi, previsto dall’articolo 45 dello Statuto, rappresenta l’espressione, al contempo, del principio di parità di trattamento dei funzionari e della loro aspettativa di carriera, e la valutazione dei loro meriti costituisce, così, il criterio determinante. A questo proposito, l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto prevede che, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’APN tiene conto, oltre che dei rapporti sui funzionari, dell’uso da parte di questi ultimi, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di avere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate (v. punto 57 supra). L’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto lascia un certo margine discrezionale all’APN per quanto riguarda l’importanza che la stessa intende attribuire a ciascuno dei tre criteri menzionati in tale disposizione al momento dello scrutinio per merito comparativo, nel rispetto, tuttavia, del principio di uguaglianza (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

97      È in applicazione di tali principi che si devono esaminare le due censure dedotte dal ricorrente.

98      Per quanto riguarda la prima censura, dagli estratti dei rapporti informativi dei funzionari per l’anno 2020 risulta che i funzionari A, B e C hanno dato prova, quanto al primo, di un livello di efficienza eccellente, quanto al secondo, di un livello molto buono, se non addirittura eccellente, e, quanto al terzo, di un livello superiore alle aspettative dei suoi superiori gerarchici. Gli estratti dei rapporti informativi del ricorrente indicano che il suo livello di efficienza era elevato e fanno riferimento, in particolare, alla circostanza che sia nel 2019 che nel 2020 egli era incaricato del maggior numero di progetti nella sua unità.

99      Inoltre, le competenze in termini di conoscenze, capacità di analisi, efficienza e comprensione degli obiettivi dei funzionari A, B e C sono state qualificate come molto buone, se non addirittura eccellenti, al pari di quelle del ricorrente.

100    In aggiunta, il livello di meriti dei funzionari A, B e C per il loro comportamento in servizio e, in particolare, per lo spirito di iniziativa, la capacità di interagire con i loro interlocutori, lo spirito di squadra e le qualità di gestione di un gruppo è stato valutato come molto buono, se non addirittura eccellente. Parimenti, i meriti del ricorrente sono stati valutati come molto buoni negli anni 2019 e 2020.

101    Pertanto, come sostiene la Commissione, la decisione di rigetto del reclamo riconosce espressamente i meriti del ricorrente, presentando al contempo il modo in cui è stata effettuata la loro comparazione sulla base di esempi concreti che indicano, a titolo illustrativo, il livello dei meriti di tre funzionari promossi.

102    Del resto, il ricorrente non ha fornito alcun indizio a sostegno della sua argomentazione relativa all’assenza di uno scrutinio per merito comparativo.

103    Pertanto, il ricorrente afferma erroneamente che l’APN non ha proceduto ad alcuno scrutinio comparativo delle sue competenze con quelle dei funzionari A, B e C per quanto riguarda il criterio dell’efficienza, della competenza e del comportamento in servizio.

104    Per quanto concerne la seconda censura, dalla decisione di rigetto del reclamo risulta che è solo dopo aver comparato i meriti del ricorrente con quelli dei funzionari di grado AD 10 promossi all’interno della DG alla quale egli appartiene e a livello della Commissione, che l’APN ha concluso per l’assenza di un errore manifesto di valutazione.

105    Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’APN ha proceduto, nella decisione di rigetto del reclamo, a uno scrutinio comparativo dei suoi meriti a livello della Commissione.

106    Peraltro, come sottolineato dall’APN nella decisione di rigetto del reclamo, occorre ricordare che il procedimento di promozione all’interno della Commissione, previsto all’articolo 5 delle DGE dell’articolo 45, si articola in due fasi.

107    Nella prima fase i funzionari promuovibili sono individuati in modo decentrato per ciascuna direzione generale. Questa fase è completata nel momento in cui ciascun direttore generale comunica a tutti i membri del personale l’elenco dei funzionari di ciascun grado proposti per la promozione (v. punto 7 supra).

108    Nella seconda fase i funzionari non proposti per la promozione hanno la possibilità di presentare un appello interno dinanzi al CPP (v. punti da 8 a 10 supra). L’esercizio di tale diritto consente a detti funzionari di beneficiare di uno scrutinio comparativo dei loro meriti, condotto non solo a livello delle loro rispettive direzioni generali, ma anche a livello dell’istituzione nel suo complesso (sentenza del 14 novembre 2017, HL/Commissione, T‑668/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:802, punto 26).

109    Nel caso di specie occorre constatare che il ricorrente ha proposto un appello interno avverso il mancato inserimento del suo nome nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione (v. punto 8 supra). Non esistendo alcun documento del fascicolo in senso contrario, da ciò risulta che i suoi meriti sono stati oggetto, conformemente all’articolo 5 delle DGE dell’articolo 45, di una comparazione con quelli dei funzionari promossi a livello dell’istituzione, e non soltanto della sua direzione generale.

110    La seconda censura deve dunque essere respinta, così come, di conseguenza, la prima parte del secondo motivo di ricorso nel suo complesso.

ii)    Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso

111    Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’APN ha commesso diversi errori manifesti di valutazione che privano di plausibilità la decisione impugnata.

112    In primo luogo, il ricorrente afferma che l’APN non ha tenuto conto delle sue competenze linguistiche, in quanto egli utilizzava quattro lingue nell’esercizio delle sue mansioni, vale a dire un numero di lingue pari o superiore al numero di lingue utilizzate dai funzionari A, B e C. Inoltre, le competenze linguistiche del primo di detti funzionari sarebbero inferiori alle sue. In secondo luogo, egli sostiene che, per quanto riguarda il livello delle responsabilità esercitate, l’APN avrebbe dovuto comparare la sua situazione a quella di funzionari promossi che avevano esercitato responsabilità analoghe o inferiori alle sue, e non già funzioni manageriali. In terzo luogo, egli deduce che l’APN ha principalmente basato la sua decisione, a torto, sul criterio sussidiario dell’anzianità nel grado. In quarto luogo, egli ritiene che l’APN non abbia correttamente valutato i suoi meriti, non avendo riprodotto diversi passaggi dei suoi rapporti informativi per gli anni 2019 e 2020, alla luce dei commenti contenuti nel suo rapporto informativo del 2018.

113    La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

114    In via preliminare, occorre ricordare i principi che disciplinano la funzione del giudice dell’Unione quando è investito di un ricorso di annullamento di decisioni adottate dalle istituzioni in materia di promozione di funzionari.

115    Secondo una giurisprudenza costante, per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’APN dispone di un ampio potere discrezionale. Il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei funzionari a quella dell’APN. Esso deve limitarsi a controllare l’obiettività e l’esattezza dello scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, alla luce delle precisazioni fornite dall’APN in merito all’esercizio di promozione, prima di detto scrutinio. Pertanto, non spetta al giudice dell’Unione controllare la fondatezza della valutazione, che comporta giudizi di valore complessi che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di una verifica oggettiva, effettuata dall’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

116    Nel contesto del controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle scelte operate dall’amministrazione in materia di promozione, un errore è manifesto allorché risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato, secondo criteri cui il legislatore ha voluto subordinare le decisioni in materia di promozione. Di conseguenza, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti, tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

117    In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto deve essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 64).

118    Infine, spetta al Tribunale verificare se lo scrutinio per merito comparativo sia viziato da errori manifesti di valutazione, nel senso che i meriti di alcuni di tali funzionari non possano manifestamente essere qualificati come almeno pari a quelli di cui ha dato prova il ricorrente, se non addirittura come superiori, compromettendo così la plausibilità della decisione impugnata ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 116 (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2020, YG/Commissione, T‑518/18, non pubblicata, EU:T:2020:221, punto 49).

119    In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che, quando l’amministrazione procede a uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi, quale previsto all’articolo 45 dello Statuto, essa gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’importanza rispettiva che essa accorda a ciascuno dei tre criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, dato che le disposizioni di quest’ultimo non escludono la possibilità di una ponderazione tra gli stessi (v. sentenza del 16 giugno 2021, RA/Corte dei conti, T‑867/19, non pubblicata, EU:T:2021:361, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

120    È alla luce di tale giurisprudenza che si devono esaminare le censure dedotte dal ricorrente.

121    A questo proposito, occorre valutare tali censure alla luce dell’esame comparativo dei meriti del ricorrente con quelli dei funzionari A, B e C, nei limiti in cui i meriti di questi ultimi risultino con sufficiente precisione dagli estratti dei rapporti informativi citati a titolo esemplificativo dall’APN.

122    Nel caso di specie si deve anzitutto rilevare che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha esplicitamente riconosciuto i meriti del ricorrente.

–       Sull’uso delle lingue nell’esercizio delle mansioni

123    Il ricorrente ritiene che l’APN non abbia tenuto conto delle sue competenze linguistiche per quanto riguarda sia il numero di lingue utilizzate nell’esercizio delle proprie mansioni sia il livello delle sue competenze linguistiche rispetto ai funzionari A, B e C.

124    Occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo menziona, a titolo di comparazione, il numero di lingue utilizzate dal ricorrente e dai funzionari A, B e C. In tal senso, il ricorrente utilizzava quattro lingue, il primo di detti funzionari tre e il secondo e il terzo di tali funzionari quattro.

125    Orbene, il Tribunale ha già dichiarato che, sebbene un funzionario utilizzi lingue diverse dalla sua lingua madre e il suo livello di padronanza di queste ultime soddisfi le esigenze del servizio, l’APN dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’importanza che essa intende attribuire a tale criterio nello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili (sentenza del 16 giugno 2021, RA/Corte dei conti, T‑867/19, non pubblicata, EU:T:2021:361, punto 60).

126    Inoltre, dai rapporti informativi anonimizzati dei funzionari A, B e C prodotti dalla Commissione risulta che l’APN si è basata sulla valutazione qualitativa delle loro competenze linguistiche effettuata dai valutatori.

127    Pertanto, la conclusione dell’APN relativa al numero di lingue utilizzate dai funzionari A, B e C non è viziata da alcun errore manifesto di valutazione. La prima censura deve quindi essere respinta.

–       Sul livello delle responsabilità esercitate

128    Il ricorrente contesta la pertinenza della comparazione con i funzionari A, B e C per quanto riguarda le responsabilità esercitate, senza tuttavia mettere in discussione il livello dei loro meriti. A suo avviso, l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione, non avendo comparato la sua situazione con quella dei funzionari, tra i 325 promossi, che hanno esercitato responsabilità dello stesso livello o di livello inferiore alle sue.

129    A questo proposito, dalla decisione di rigetto del reclamo risulta che i funzionari A, B e C avevano esercitato responsabilità di livello più elevato rispetto al ricorrente.

130    Occorre rilevare che, secondo il principio dell’equivalenza del grado e della funzione sancito dall’articolo 5 dello Statuto, si presuppone che i funzionari e agenti dello stesso grado svolgano funzioni caratterizzate da responsabilità equivalenti. Di conseguenza l’APN, allorché procede allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, deve tenere conto del livello delle responsabilità esercitate dal funzionario promuovibile soltanto qualora queste ultime eccedano quelle normalmente attribuite a un funzionario dello stesso grado (v. sentenza del 20 ottobre 2021, YG/Commissione, T‑599/20, non pubblicata, EU:T:2021:709, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

131    Orbene, tenuto conto della giurisprudenza costante richiamata al precedente punto 116, spetta al ricorrente dimostrare, da un lato, di aver esercitato un livello di responsabilità superiore agli altri funzionari promuovibili del suo grado e, dall’altro, che tale livello superiore delle responsabilità non è stato preso in considerazione nell’ambito dell’esercizio di promozione (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

132    Nel caso di specie si deve necessariamente constatare che il ricorrente non ha fornito una simile dimostrazione. Infatti, egli non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il livello delle sue responsabilità eccedeva quello delle responsabilità abitualmente esercitate da un funzionario di grado AD 10.

133    Al contrario, egli si limita ad affermare che la scelta dei funzionari A, B e C è maliziosa e parziale. Orbene, come sostiene correttamente la Commissione, dalla decisione di rigetto del reclamo risulta che l’APN ha indicato che tali elementi di comparazione costituivano soltanto esempi illustrativi.

134    Inoltre, la circostanza che siffatti elementi concernessero soltanto i funzionari A, B e C non può implicare che la comparazione dei meriti abbia riguardato esclusivamente funzionari promuovibili dello stesso grado che avevano un livello di responsabilità superiore a quello del ricorrente.

135    A tal riguardo, dalla decisione di rigetto del reclamo risulta che, per concludere che i meriti del ricorrente non erano superiori a quelli dei funzionari promossi al citato grado AD 11, l’APN ha attribuito un’importanza superiore al livello delle responsabilità rispetto all’uso delle lingue. L’APN poteva legittimamente operare una simile ponderazione dei criteri di promozione previsti dall’articolo 45 dello Statuto. Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta.

–       Sull’anzianità nel grado

136    Il ricorrente sostiene che l’APN ha commesso un errore manifesto di valutazione nella decisione di rigetto del reclamo, avendo fatto prevalere il criterio dell’anzianità nel grado sugli altri criteri previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e dall’articolo 4, paragrafo 1, delle DGE dell’articolo 45.

137    Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza, la valutazione dei meriti dei funzionari promuovibili costituisce il criterio determinante di ogni promozione, mentre solo in subordine l’APN può prendere in considerazione l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio. In caso di parità di meriti dei funzionari promuovibili, tali criteri supplementari possono persino costituire un fattore decisivo nella scelta dell’APN (v. sentenza dell’8 luglio 2020, EP/Commissione, T‑605/19, non pubblicata, EU:T:2020:326, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

138    Nella decisione di rigetto del reclamo l’APN, dopo aver constatato che l’anzianità del ricorrente nel grado AD 10 era di 2 anni al 1º gennaio 2021 e di 2,997 anni al 31 dicembre 2021, ha indicato che, tra i 14 funzionari promossi al grado AD 11 per l’esercizio 2021 nella stessa direzione generale del ricorrente, solo 3 avevano 2 anni di anzianità. A questo proposito, il ricorrente deduce che, tra i 325 funzionari promossi, 39 avevano la sua stessa anzianità nel grado AD 10.

139    Tuttavia, come rileva la Commissione, l’anzianità non costituisce il criterio principale adottato dall’APN nella valutazione da essa effettuata dei meriti del ricorrente.

140    Come risulta dai precedenti punti da 122 a 132, dalla valutazione comparativa dei meriti dei funzionari promuovibili alla luce dei criteri previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto emerge che il ricorrente aveva meriti pari o inferiori ai funzionari promossi e una minore anzianità.

141    Pertanto, l’APN non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel prendere in considerazione l’anzianità nel grado come criterio discretivo in caso di parità di meriti tra funzionari promuovibili. La terza censura deve quindi essere respinta.

–       Sulla mancata presa in considerazione di diversi passaggi dei rapporti informativi del ricorrente

142    Il ricorrente ritiene che l’APN non abbia correttamente valutato i suoi meriti, non avendo riprodotto diversi passaggi dei suoi rapporti informativi per gli anni 2019 e 2020. A sostegno di tale censura, egli cita due estratti di detti rapporti. Il primo verte sul commento del valutatore per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2019 e il 31 maggio 2019, che menziona, in particolare, la sua capacità di assumere in futuro un posto dirigenziale, facendo riferimento ai commenti contenuti nel suo rapporto informativo per l’anno 2018. Il secondo riguarda la valutazione della sua competenza per l’anno 2020.

143    Occorre ricordare che lo Statuto non conferisce alcun diritto alla promozione, nemmeno ai funzionari che soddisfano tutti i requisiti per essere promossi. A questo proposito, si deve altresì precisare che dalla giurisprudenza risulta che il fatto che un funzionario abbia meriti evidenti e riconosciuti non esclude, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, che altri funzionari abbiano meriti pari o superiori. Sebbene, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’APN sia chiamata a procedere a uno scrutinio per merito comparativo dei candidati nell’ambito di ciascun esercizio di promozione, il fatto che un candidato abbia buoni meriti e sia stato promosso in un esercizio precedente non gli assicura che sarà promosso nell’esercizio seguente e non implica alcuna presunzione riguardante la valutazione dei suoi meriti in un esercizio successivo. Infatti, una decisione di promozione non dipende unicamente dalle qualifiche e dalle capacità del candidato, ma anche dalla loro valutazione comparata rispetto a quelle degli altri candidati promuovibili, e ciò in occasione di ogni nuovo esercizio di promozione (v. sentenza del 18 maggio 2022, TK/Commissione, T‑435/21, non pubblicata, EU:T:2022:303, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

144    Nel caso di specie, anzitutto, dalla decisione di rigetto del reclamo si evince che, da un lato, anche se il ricorrente era promuovibile, lo scrutinio per merito comparativo indicava che altri candidati alla promozione erano più meritevoli.

145    Dall’altro lato, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 143, in sede di comparazione dei meriti dei funzionari promuovibili, l’APN ha preso in considerazione non solo l’ultimo rapporto informativo del ricorrente, ma anche, tra gli altri elementi previsti all’articolo 45 dello Statuto, l’insieme dei suoi rapporti informativi a partire dalla sua ultima promozione, di cui non faceva parte il rapporto informativo per l’anno 2018.

146    I due estratti menzionati dal ricorrente non sono poi tali da mettere in discussione l’esame condotto dall’APN. Infatti, per quanto concerne il primo estratto, occorre rilevare che esso riguarda solo una parte dell’anno 2019 e che il suo contenuto conferma l’elevato livello di soddisfazione nei confronti del ricorrente. Inoltre, tale estratto non contraddice affatto la constatazione dell’APN che il livello delle responsabilità del ricorrente era inferiore a quello dei funzionari A, B e C, in quanto esso si limita a dare atto della sua idoneità ad occupare in futuro un posto dirigenziale. Per quanto riguarda il secondo estratto, occorre constatare che esso è stato riprodotto nella decisione di rigetto del reclamo, nell’ambito della sottoparte intitolata «Competenza» della parte intitolata «Efficienza, competenza e comportamento in servizio».

147    Infine, il fatto che l’APN abbia riprodotto solo alcuni passaggi dei rapporti informativi del ricorrente per gli anni 2019 e 2020 non significa, di per sé, che essa non abbia preso in considerazione l’integralità di detti rapporti nell’ambito del suo scrutinio comparativo. La quarta censura deve quindi essere respinta.

148    In tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo di ricorso deve essere respinta, così come detto motivo nel suo complesso.

3)      Sul terzo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere

149    Il ricorrente sostiene che la sua mancata promozione per l’esercizio di cui trattasi costituisce uno sviamento di potere, teso a utilizzare il margine di discrezionalità dell’amministrazione riguardante l’avanzamento di carriera di un funzionario per perseguire un fine ultroneo e illegittimo. A suo avviso, l’APN l’ha penalizzato per la presentazione del 14 gennaio 2021, menzionata al precedente punto 4, che è risultata sgradita a un alto funzionario estraneo alla sua linea gerarchica.

150    Più specificamente, il ricorrente ritiene che esistano diversi indizi di uno sviamento di potere costituiti, in primo luogo, dalla violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’APN, in secondo luogo, dall’assenza di una ragione plausibile per la sua mancata promozione e dall’inutile lunghezza della decisione di rigetto del reclamo e, in terzo luogo, dalla presa in considerazione implicita di fatti estranei, privi di pertinenza, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo. Inoltre, egli ritiene che la volontà di penalizzarlo a causa dell’incidente, che emerge dal messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021, sia sufficiente a invertire l’onere della prova.

151    Il ricorrente sostiene altresì che la decisione di rigetto del reclamo omette di replicare agli argomenti da lui dedotti in merito all’esistenza di uno sviamento di potere.

152    La Commissione solleva, in sostanza, un’eccezione di irricevibilità nei confronti del terzo motivo di ricorso e, in ogni caso, contesta gli argomenti del ricorrente.

i)      Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

153    La Commissione solleva, in sostanza, un’eccezione di irricevibilità nei confronti del terzo motivo di ricorso, relativa a una violazione della regola della concordanza. A suo avviso, nel reclamo il ricorrente non ha dedotto alcuno sviamento di potere.

154    Il ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

155    Occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto prevede che un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è ricevibile solo se l’APN ha ricevuto un reclamo.

156    Da una giurisprudenza costante risulta che la regola della concordanza tra reclamo e susseguente ricorso impone, a pena di irricevibilità, che il motivo dedotto dinanzi al giudice dell’Unione sia già stato dedotto nell’ambito della fase precontenziosa, affinché l’APN sia messa in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le censure che l’interessato formula avverso la decisione impugnata (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

157    Ne consegue che, nei ricorsi dei funzionari, le domande presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che queste ultime possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente in detto reclamo, ma a esso strettamente connessi (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

158    Tuttavia, da un lato, poiché la fase precontenziosa ha carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo. Dall’altro lato, l’articolo 91 dello Statuto non deve avere l’effetto di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché il ricorso contenzioso non modifichi né la causa petendi né l’oggetto del reclamo (v. sentenza del 9 giugno 2021, Hill Mansilla/Commissione, T‑575/19, non pubblicata, EU:T:2021:324, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

159    È alla luce di tali principi che occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità della Commissione relativa alla violazione della regola della concordanza.

160    Nel caso di specie, nel reclamo il ricorrente ha espresso la sua incomprensione quanto al diniego della sua promozione per l’esercizio di cui trattasi, in quanto riteneva che nessun elemento oggettivo potesse giustificare tale rifiuto. Infatti, egli era dell’avviso di aver soddisfatto i criteri dell’articolo 45 dello Statuto. Anzitutto, il ricorrente riteneva che l’APN non gli avesse comunicato alcuna giustificazione o spiegazione alla base della decisione impugnata. Egli metteva in discussione, poi, lo scrutinio per merito comparativo effettuato e sosteneva che erano stati commessi errori nella valutazione dei suoi meriti. Infine, egli faceva dettagliatamente riferimento all’incidente che avrebbe determinato una perdita di fiducia in lui da parte dei suoi superiori gerarchici e che lo avrebbe, così, privato di ogni possibilità di essere promosso.

161    In tal modo, l’APN competente è stata in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che il ricorrente aveva formulato nei confronti della decisione impugnata.

162    A questo proposito, occorre rilevare che, in primo luogo, il ricorrente ha menzionato in modo sufficientemente dettagliato l’incidente, indicando che tale incidente l’aveva privato di ogni possibilità di essere promosso. In tal senso, il reclamo implicava, in sostanza, che la decisione impugnata era stata fondata su una causa estranea ai criteri dell’articolo 45 dello Statuto. Orbene, nell’ambito del terzo motivo di ricorso, il ricorrente sviluppa tale argomento, deducendo espressamente l’esistenza di uno sviamento di potere.

163    In secondo luogo, dalla decisione di rigetto del reclamo risulta che la posizione del ricorrente è stata intesa come tale dall’APN. Da un lato, infatti, tale decisione menziona l’esistenza dell’incidente e le conclusioni che ne trae il ricorrente. Dall’altro lato, in detta decisione l’APN esamina tutti gli elementi presi in considerazione ai fini dello scrutinio per merito comparativo del ricorrente, vale a dire il complesso degli argomenti riguardanti la comparazione dei meriti, l’uso delle lingue nell’esercizio delle mansioni, il livello delle responsabilità esercitate e l’anzianità nel grado.

164    Pertanto, sebbene gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del terzo motivo di ricorso non corrispondano esattamente a quelli dedotti nel reclamo, resta nondimeno il fatto che essi si fondano su un oggetto e su una causa petendi identici.

165    Peraltro, occorre rilevare che è solo nella fase della decisione di rigetto del reclamo che il ricorrente è venuto a conoscenza della motivazione della decisione impugnata.

166    Orbene, nell’ambito del rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, occorre precisare che, nel caso in cui il reclamante venga a conoscenza della motivazione dell’atto lesivo tramite la risposta al suo reclamo oppure nel caso in cui la suddetta motivazione modifichi o integri in maniera sostanziale la motivazione contenuta in tale atto, tutti i motivi dedotti per la prima volta al momento della presentazione del ricorso e intesi a contestare la fondatezza dei motivi esposti nella risposta al reclamo devono essere considerati ricevibili. Infatti, in ipotesi del genere, l’interessato non è stato messo nelle condizioni di venire a conoscenza con precisione e in maniera definitiva dei motivi sottesi all’atto lesivo [v. sentenza del 25 giugno 2020, XH/Commissione, T‑511/18, EU:T:2020:291, punto 69 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

167    In tali circostanze, la Commissione non può fondatamente sostenere che il terzo motivo di ricorso viola la regola della concordanza sulla base del rilievo che esso sarebbe basato su elementi nuovi e, pertanto, l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

ii)    Sulla fondatezza del terzo motivo di ricorso

168    Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da uno sviamento di potere, in quanto l’APN ha approfittato del procedimento di promozione al fine di penalizzarlo per l’incidente.

169    Occorre ricordare che la nozione di «sviamento di potere» ha una portata ben precisa e fa riferimento al fatto che un’autorità amministrativa ha esercitato i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑164/00, EU:T:2002:312, punto 111 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, occorre ricordare che non è sufficiente che il ricorrente deduca taluni fatti a sostegno delle proprie pretese, ma occorre anche che egli fornisca indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti, idonei a sostenere la veridicità delle sue pretese o, quantomeno, la loro verosimiglianza; in mancanza di ciò, l’esattezza materiale delle affermazioni dell’istituzione di cui trattasi non può essere messa in discussione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, OW/AESA, T‑597/16, non pubblicata, EU:T:2018:338, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

170    Pertanto, la valutazione globale degli indizi di sviamento di potere non può basarsi su semplici allegazioni, indizi insufficientemente precisi o che non siano né oggettivi né pertinenti (ordinanza del 19 dicembre 2013, da Silva Tenreiro/Commissione, T‑32/13 P, EU:T:2013:721, punto 33; v., altresì, sentenza del 13 luglio 2022, TL/Commissione, T‑677/21, non pubblicata, EU:T:2022:456, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

171    Nel caso di specie il ricorrente si basa su tre indizi che occorre esaminare in successione.

172    Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’APN. Orbene, come giustamente sostenuto dalla Commissione e come risulta dall’esame del primo motivo di ricorso ai precedenti punti da 48 a 89, le censure su cui si basa tale allegazione non sono fondate.

173    Sotto un secondo profilo, il ricorrente ritiene che l’assenza di una ragione plausibile per la sua mancata promozione e la lunghezza della decisione di rigetto del reclamo dimostrino l’esistenza di una ragione implicita ultronea, costitutiva di uno sviamento di potere. Tuttavia, come ricordato al precedente punto 172, dall’analisi del primo motivo di ricorso risulta che la decisione di rigetto del reclamo espone in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni individuali e pertinenti che giustificano la mancata promozione del ricorrente. Inoltre, l’analisi del secondo motivo di ricorso ai precedenti punti da 91 a 148 ha accertato l’assenza di violazione dell’articolo 45 dello Statuto e di errori manifesti di valutazione sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni effettuate dall’APN.

174    Sotto un terzo profilo, a parere del ricorrente, l’intenzione di penalizzarlo a causa dell’incidente è implicita nella decisione impugnata. A tal riguardo, egli fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021, menzionato al precedente punto 6, nel quale la sua capo unità ha indicato che, il 18 gennaio 2021, il vicedirettore generale della DG «Energia» responsabile per il settore del nucleare l’aveva chiamata. In occasione di tale comunicazione, la stessa aveva dovuto garantirgli che avrebbe affrontato la questione con il loro direttore e che non era necessario che lui prendesse provvedimenti. Secondo il ricorrente, tale evento ha avuto ripercussioni sul colloquio di valutazione con la sua capo unità che ha avuto luogo il 3 febbraio 2021, vale a dire cinque giorni dopo l’invio di tale messaggio di posta elettronica.

175    Orbene, come giustamente sostenuto dalla Commissione, dai documenti del fascicolo e, in particolare, dal rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2020, non risulta che l’incidente sia stato ivi inserito e neppure menzionato in un qualsiasi momento del procedimento di promozione. Il ricorrente non fornisce, peraltro, alcun indizio oggettivo idoneo a dimostrare il contrario.

176    Di conseguenza, il ricorrente non fornisce, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 169, alcun indizio sufficientemente preciso, oggettivo e concordante che consenta di concludere per l’esistenza di uno sviamento di potere.

177    Per di più, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente menzionato al precedente punto 150 e relativo all’inversione dell’onere della prova, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta al ricorrente produrre la prova delle sue allegazioni, a meno che dall’esame dei motivi di annullamento non emerga un insieme di indizi sufficientemente precisi, pertinenti e concordanti, in grado di suffragare le censure sollevate e di determinare un’inversione della presunzione di validità riguardante le decisioni impugnate (v. sentenza del 12 marzo 2020, QB/BCE, T‑215/18, non pubblicata, EU:T:2020:92, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

178    Orbene, nel caso di specie il ricorrente non fornisce alcun indizio oggettivo, preciso e concordante, in grado di inficiare la presunzione di legittimità degli atti dell’Unione e di giustificare un’inversione dell’onere della prova.

179    Infine, per quanto riguarda l’asserita mancanza di risposta, da parte dell’APN, all’argomento del ricorrente, nel suo reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, relativo all’esistenza di uno sviamento di potere, occorre ricordare che in tale sede il ricorrente non aveva formalmente dedotto uno sviamento di potere. Tuttavia, l’APN ha effettivamente menzionato, nella decisione di rigetto del reclamo, l’incidenza, sostenuta dal ricorrente, di una causa estranea sulle sue possibilità di promozione.

180    Inoltre, come correttamente affermato dalla Commissione, l’APN ha risposto implicitamente all’argomento del ricorrente, da un lato, esponendo le ragioni individuali e pertinenti che giustificavano la sua mancata promozione e, dall’altro, descrivendo il coinvolgimento dei diversi attori, tra cui il gruppo paritetico intermedio e il CPP, che procedono alla comparazione dei meriti nel procedimento di promozione, che consente di rafforzarne l’oggettività e l’imparzialità (v. punti da 106 a 109 supra).

181    Pertanto, alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il terzo motivo di ricorso in quanto infondato e, di conseguenza, i capi di conclusioni primo e secondo del ricorrente nel loro insieme.

b)      Sul terzo capo di conclusioni del ricorrente

182    Occorre rilevare che il ricorrente, da un lato, chiede l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi solo nell’ipotesi in cui il Tribunale accolga il suo ricorso e annulli la decisione impugnata e, dall’altro, non sviluppa alcuna argomentazione specifica a sostegno del suo terzo capo di conclusioni, distinta dagli argomenti dedotti a supporto dei suoi capi di conclusioni primo e secondo. Pertanto, il rigetto di questi primi due capi di conclusioni determina, di conseguenza, il rigetto del terzo capo di conclusioni del ricorrente.

C.      Sulle domande risarcitorie

183    Il ricorrente afferma che la decisione del Tribunale potrebbe intervenire dopo il suo collocamento a riposo. In ragione di tale eventualità, egli chiede in subordine che, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga inappropriato o sproporzionato ripristinare, per il ricorrente e gli altri funzionari promossi per l’esercizio di cui trattasi, la situazione precedente all’adozione della decisione impugnata, l’annullamento sia sostituito da un adeguato risarcimento del danno materiale subito a causa della decisione impugnata. A tal riguardo, egli ritiene che l’entità del risarcimento non possa essere inferiore all’ammontare risultante dal calcolo relativo al mancato incremento di stipendio tra i gradi AD 10 e AD 11 fino al momento della cessazione dal servizio presso la Commissione e al conseguente mancato incremento del suo trattamento pensionistico, determinato in relazione alla sua aspettativa di vita.

184    Nella replica il ricorrente rileva altresì di aver subito un danno alla sua immagine e alla sua reputazione, nonché un danno morale e psicofisico, in conseguenza della decisione dei suoi superiori gerarchici di non pubblicare la versione integrale della presentazione del 14 gennaio 2021.

185    La Commissione chiede il rigetto delle domande risarcitorie formulate nel ricorso in quanto infondate e di quelle menzionate per la prima volta nella replica in quanto irricevibili o, perlomeno, infondate.

1.      Sulla ricevibilità delle domande risarcitorie

186    In via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente, interrogato nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento menzionate al precedente punto 15, non ha chiaramente preso posizione sulla ricevibilità delle sue domande risarcitorie. Egli si è, in particolare, limitato a ribadire l’esistenza di tutti i danni lamentati.

187    A tal riguardo, occorre ricordare che, nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce un rimedio giuridico autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie (v. sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/Commissione, T‑647/18, non pubblicata, EU:T:2019:884, punto 206 e giurisprudenza ivi citata).

188    Il procedimento precontenzioso in materia di ricorso per risarcimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato cagionato da un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre, entro il termine prescritto, un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento, e proseguire, se del caso, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda (v. sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/Commissione, T‑647/18, non pubblicata, EU:T:2019:884, punto 207 e giurisprudenza ivi citata).

189    Da tale giurisprudenza risulta che stabilire se i danni lamentati trovino la loro origine in un atto che arreca pregiudizio o in un comportamento dell’amministrazione privo di contenuto decisionale è indispensabile per verificare il rispetto del procedimento precontenzioso e dei termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto e, quindi, la ricevibilità del ricorso. Poiché dette norme sono di ordine pubblico, tale qualificazione rientra nell’esclusiva competenza del giudice dell’Unione, il quale non è vincolato, a questo proposito, dalla qualificazione proposta dalle parti [v. sentenza del 22 novembre 2018, Brahma/Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑603/16, EU:T:2018:820, punto 226 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

190    Dalla giurisprudenza risulta altresì che, qualora sussista un nesso diretto tra un ricorso di annullamento e un’azione di risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto accessoria rispetto al ricorso di annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta da una domanda con cui si inviti l’amministrazione a risarcire gli asseriti danni subiti e da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda [v. sentenza del 22 novembre 2018, Brahma/Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑603/16, EU:T:2018:820, punto 227 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].

191    È alla luce di tali principi che occorre determinare se le domande risarcitorie connesse alle diverse voci di danno dedotte dal ricorrente siano ricevibili.

192    Nel caso di specie si deve necessariamente constatare che, da un lato, l’asserito danno materiale causato dalla decisione impugnata, ricordato al precedente punto 183, è strettamente connesso alla decisione impugnata, sicché le domande risarcitorie a esso relative sono ricevibili, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 190.

193    Dall’altro lato, occorre rilevare che i danni richiamati al precedente punto 184, vale a dire il danno all’immagine e alla reputazione del ricorrente nonché il danno morale e psicofisico, non sono strettamente connessi alla decisione impugnata.

194    Al contrario, le nuove domande risarcitorie, contenute nella replica, si basano su nuove voci di danno per quanto riguarda sia la loro natura che il loro fatto generatore. Infatti, il ricorrente afferma che la decisione di diniego di pubblicazione della versione integrale della sua presentazione sarebbe all’origine di un danno materiale e morale autonomo rispetto a quello risultante dalla decisione impugnata, ricordato al precedente punto 192.

195    Pertanto, poiché tali nuove voci di danno sono la conseguenza di un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale, quest’ultimo doveva essere oggetto di un nuovo procedimento precontenzioso, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 187 a 189. Ne consegue che le relative domande risarcitorie, formulate per la prima volta nella replica, devono essere respinte in quanto irricevibili.

2.      Sulla fondatezza delle domande di risarcimento

196    Secondo una giurisprudenza costante, da un lato, la fondatezza di un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE è subordinata al sussistere di un complesso di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la realtà del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento dedotto e il danno asserito. Queste tre condizioni sono cumulative, sicché l’assenza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

197    Dall’altro lato, le domande dirette a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale devono essere respinte quando presentino uno stretto collegamento con le domande di annullamento che siano state, a loro volta, respinte in quanto irricevibili o infondate (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2020, GV/Commissione, T‑705/19, non pubblicata, EU:T:2020:590, punto 148 e giurisprudenza ivi citata).

198    Orbene, poiché, nel caso di specie, il danno materiale dedotto dal ricorrente presenta uno stretto collegamento con le domande di annullamento che sono state precedentemente respinte, occorre, di conseguenza, respingere anche le sue domande risarcitorie, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 197.

199    Per quanto riguarda i danni lamentati in relazione alla decisione di pubblicazione di una versione abbreviata della presentazione del ricorrente, di cui al precedente punto 184, anche a voler ammettere che essi possano essere connessi alle allegazioni dedotte dal ricorrente contro la decisione impugnata e le relative domande siano, quindi, da considerare ricevibili, occorre ricordare che, poiché nell’ambito della domanda di annullamento non è stata constatata alcuna illegittimità per quanto riguarda la decisione impugnata, come ricordato al precedente punto 198, le domande risarcitorie riguardanti i danni descritti al precedente punto 184 devono, in ogni caso, essere considerate infondate.

200    Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre respingere le domande risarcitorie e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

IV.    Sulle spese

201    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

202    Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Roberto Passalacqua è condannato alle spese.

Truchot

Sampol Pucurull

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 febbraio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.