Language of document : ECLI:EU:C:2014:184





Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 6 febbraio 2014 – Jagiello

(causa C‑33/13)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – IVA – Sesta direttiva – Diritto alla detrazione – Diniego – Fattura emessa da una società agente da prestanome»

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni a causa di frodi e di irregolarità – Inammissibilità – Limiti – Presupposti – Destinatario della fattura che sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’esistenza di una frode – Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, a), e 22, § 3, b)] (v. punti 27, 32, 33, 36‑43 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, nonché con l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte – Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA per un destinatario di cessioni nel caso in cui il venditore utilizzi la denominazione di un’altra persona – Occultamento dell’attività propria del venditore – Fattura emessa da una persona diversa dal venditore – Assenza della necessità di provare la conoscenza da parte dell’acquirente del fatto che la transazione in parola è connessa ad un reato o ad un’altra irregolarità commessa dal venditore o dal soggetto che coopera col medesimo.

Dispositivo

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che ad un soggetto passivo venga negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti, per il fatto che, tenuto conto di frodi o irregolarità commesse dall’emittente della fattura riguardante tale cessione, quest’ultima è considerata come non realmente effettuata da detto emittente, salvo che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi e senza che si debbano esigere dal soggetto passivo verifiche alle quali non è tenuto, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si inseriva nel quadro di una frode all’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.