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Impugnazione proposta il 10 settembre 2010 da Paulette Füller-Tomlinson avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1° luglio 2010, causa F-97/08, Füller-Tomlinson/Parlamento

(causa T-390/10 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paulette Fuller-Tomlinson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 1° luglio 2010 nella causa F-97/08;

di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente nel procedimento di primo grado e, pertanto,

-    annullare la decisione del capo unità Pensioni e Assicurazioni sociali 9 aprile 2008, che stabilisce, all'art. 3, al 20% il tasso di invalidità permanente parziale attribuibile all'origine professionale della malattia;

-    in quanto necessario, annullare la decisione recante rigetto del reclamo, adottata il 26 agosto 2008 e notificata il 28 agosto 2008;

-    in subordine, condannare il convenuto al versamento di un importo di EUR 12 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

-    condannare il convenuto alle spese.

Condannare il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il "TFP") 1° luglio 2010 nella causa F-97/08, con la quale si respinge il ricorso mediante il quale la ricorrente aveva, in particolare, chiesto l'annullamento della decisione del Parlamento europeo che stabilisce al 20% il tasso di invalidità permanente di origine professionale in applicazione della tabella a punteggio europea di valutazione a fini medici dei danni all'integrità fisica e psichica.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente solleva diversi motivi riguardanti:

la violazione della portata del sindacato di legittimità del giudice sulle condizioni stabilite nella regolamentazione di copertura adottata in esecuzione dell'art. 73 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto il TFP ha limitato il suo sindacato agli errori manifesti di valutazione e all'accertamento se le istituzioni abbiano oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale, mentre il sindacato dovrebbe essere completo e avare ad oggetto la legittimità dell'atto nel merito;

la violazione del sindacato sull'errore manifesto di valutazione, lo snaturamento degli elementi del fascicolo, la violazione dell'obbligo di motivazione del giudice di primo grado e la violazione dell'art. 73 dello statuto e del regime di copertura, in quanto:

il TFP non ha preso in considerazione gli sviluppi illustrati in udienza a integrazione delle censure dell'istanza introduttiva del ricorso;

il TFP ha, in particolare, considerato che la libertà di valutazione dei medici riguardava unicamente la constatazione della patologia e non la fissazione del tasso di invalidità, confermando in tal modo la tabella a punteggio europea di valutazione a fini medici dei danni all'integrità fisica e psichica, la quale limita detto tasso di invalidità , nella specie, al 20%, mentre la commissione medica aveva fissato al 100% il tasso di invalidità della ricorrente;

la violazione della nozione di termine ragionevole e lo snaturamento degli elementi del fascicolo in quanto il TFP avrebbe, nell'enunciare i fatti, menzionato un esame medico che non si sarebbe mai verificato, per concludere poi che i termini del trattamento del fascicolo della ricorrente non erano irragionevoli.

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