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Ricorso proposto il 6 settembre 2010 - Productos Derivados del Acero / Commissione

(Causa T-388/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Derivados del Acero, SA (Catarroja, Spagna) (rappresentanti: M. B. Escuder Tella, J. Viciano Pastor e F. Palau Ramirez, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata poiché è trascorso il termine di 5 anni previsto per la prescrizione dell'imposizione di sanzioni di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003;

in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si accogliesse la summenzionata domanda, annullare parzialmente la decisione impugnata in quanto si considera che la Productos Derivados del Acero, S.A. (PRODERAC) partecipi agli accordi restrittivi della concorrenza specificati nella decisione in parola, dichiarando che detta impresa non ha preso parte alle condotte collusive addebitatele;

in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si accogliesse nemmeno la domanda immediatamente soprastante, annullare parzialmente la decisione impugnata in quanto riduce l'ammenda inflitta alla Productos Derivados del Acero, S.A. (PRODERAC) solo del 25%, e dichiarare la società di cui trattasi esente dall'ammenda in applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 poiché é stata accertata la sua incapacità contributiva;

in subordine, per la denegata ipotesi in cui non si accogliesse nemmeno la domanda immediatamente soprastante, annullare parzialmente la decisione impugnata in quanto riduce l'ammenda inflitta alla Productos Derivados del Acero, S.A. (PRODERAC) solo del 25%, e invece la dichiari ridotta per il 75% del suo importo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere i seguenti argomenti:

argomento preliminare: prescrizione dell'imposizione di sanzioni. A tale riguardo si afferma che l'imposizione di sanzioni si prescrive con riferimento alle condotte collusive per essere trascorsi cinque anni dall'ultimo atto istruttorio compiuto, e che dalla data finale del cartello, il 19 settembre 2020, e la comunicazione degli addebiti mossi, il 30 settembre 2008, la prescrizione non è stata interrotta.

Applicazione inadeguata dell'art. 101 TFUE, dell'art. 53 dell'accordo SEE e della giurisprudenza dei giudici comunitari relativamente alle menzionate disposizioni, nella misura in cui:

-    la ricorrente non ha manifestato espressamente la propria volontà di prendere parte agli accordi o pratiche concertate, né detta volontà può dedursi tacitamente da altre circostanze;

-    la ricorrente si è dissociata pubblicamente ed in modo manifesto dagli accordi collusivi, dal momento che la sua partecipazione a riunioni non ha inciso sulla sua condotta commerciale. A tale proposito, la mancata esecuzione degli accordi collusivi dimostrerebbe che la sua partecipazione a riunioni non ha influenzato il suo comportamento sul mercato.

Applicazione inadeguata del punto 35 degli orientamenti del 2006, a causa della scorretta applicazione per analogia della valutazione del "danno grave e irreparabile" nel contesto delle misure cautelari.

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