Language of document : ECLI:EU:T:2014:61





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014 – Elf Aquitaine / Commissione

(causa T‑40/10)

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzatori termici a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri – Decisione che constata due violazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE – Ammende – Domanda di annullamento – Diritti della difesa – Informazione tardiva dell’indagine della Commissione – Durata del procedimento amministrativo – Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Durata delle infrazioni – Prescrizione – Interesse legittimo a constatare un’infrazione pregressa – Ammende inflitte alla società controllante di importo differente rispetto a quelle inflitte alla controllata – Competenze estese al merito»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Osservanza di un termine ragionevole – Obbligo della Commissione di avvertire le imprese coinvolte in un’indagine in merito alla possibilità di adottare provvedimenti istruttori o accusatori anteriormente all’invio di qualsiasi comunicazione degli addebiti – Insussistenza – Valutazione da parte del giudice dell’Unione di un’eventuale violazione dei diritti della difesa cagionata da un’informazione tardiva delle imprese coinvolte – Presupposti – Necessità per tali imprese di basarsi su un’argomentazione concreta, precisa e circostanziata (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 44‑54, 67‑79)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 90)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a motivo di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Incidenza dell’eccessiva durata del procedimento sul contenuto della decisione della Commissione – Insussistenza (Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003) (v. punti 99‑107, 111‑113)

4.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione – Elementi insufficienti a superare la presunzione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 126, 127, 138‑149, 180‑190, 201, 202)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che infligge ammende per un’infrazione alle norme in materia di concorrenza e che riguarda più destinatari – Attribuzione ad una società controllante delle pratiche di una sua controllata – Necessità di una motivazione esplicita – Portata (Art. 81 CE e 253 CE) (v. punti 152‑160, 163‑173)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Complesso di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza o la durata dell’infrazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 214‑223, 242‑246)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa sanzionata – Pertinenza – Applicazione di un coefficiente moltiplicatore all’importo di partenza – Data da prendere in considerazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 311‑316, 350‑363)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Società controllante e controllata che costituivano, all’epoca della commissione dell’infrazione, un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, e che hanno cessato di esistere in tale forma alla data dell’adozione di una decisione che imponeva un’ammenda – Maggiorazione applicata, a titolo di dissuasione, alla sola società controllante e calcolata con riferimento all’importo di base dell’ammenda inflitta in solido alle società appartenute all’impresa, che già includeva una maggiorazione specifica a titolo di dissuasione – Ammissibilità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 317‑320, 325‑331, 364, 365, 373‑377)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale conferito alla Commissione dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 – Violazione del principio di legalità delle pene – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 30) (v. punti 332‑342)

10.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di un’infrazione – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Rilevanza per la comprensione del funzionamento dell’intesa nel suo complesso (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 389, 391‑397)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 403)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici) o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.