Language of document :

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 - Elementis e a. / Commissione

(Causa T-43/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd ed Elementis Services Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti T. Wessely, A. de Brousse, E. Spinelli e A. Woods, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della Commissione europea 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nel caso COMP/38589 - Stabilizzanti al calore, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in subordine, annullare o ridurre sensibilmente l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza di detta decisione;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalle ricorrenti connesse al pagamento, totale o parziale, delle ammende;

adottare qualsiasi altra misura che il Tribunale giudichi opportuna.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento, in forza dell'art. 263 TFUE, della decisione della Commissione 11 novembre 2009, n. C(2009) 8682 def., nel caso COMP/38589 - Stabilizzanti al calore, in cui determinate imprese, incluse le ricorrenti, sono state giudicate responsabili di una violazione dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE) e dell'art. 53 dell'accordo SEE, partecipando a due cartelli relativi ai settori, rispettivamente, degli stabilizzanti a base di stagno e degli stabilizzanti a base di ESBO/esteri, nell'insieme dello SEE.

I motivi e i principali argomenti dedotti dalle ricorrenti sono i seguenti.

Innanzi tutto, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore di diritto adottando una decisione con cui impone ammende nei confronti delle ricorrenti, così violando le regole in materia di prescrizione di cui all'art. 25, nn. 5 e 6, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (in prosieguo: il "regolamento n. 1/2003"), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (ora divenuti artt. 101 e 102 TFUE) 1. Ai sensi dell'art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003, il termine di prescrizione assoluto oltre il quale la Commissione non può imporre sanzioni per violazione delle norme in materia di concorrenza è di 10 anni dalla data di cessazione della violazione. Pertanto le ricorrenti sostengono che la decisione, intervenuta oltre 11 anni dopo la fine della violazione da esse commessa (2 ottobre 1998), è stata adottata in violazione di detta disposizione. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la tesi della Commissione circa la legittimità dell'ammenda, nonostante la scadenza del periodo di dieci anni, si fonda su un'interpretazione - secondo le ricorrenti errata - erga omnes della sospensione della prescrizione, prevista dall'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa in quanto l'eccessiva durata della fase d'indagine sui fatti avrebbe compromesso la possibilità per le ricorrenti di esercitare efficacemente i loro diritti della difesa nell'ambito del procedimento.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso errori manifesti nel calcolo delle ammende ad esse inflitte, fondandolo erroneamente (i) sul periodo antecedente alla joint-venture; e (ii) per quanto riguarda l'effetto dissuasivo, sul fatturato realizzato dalla joint venture Akros piuttosto che sul fatturato delle ricorrenti. Secondo le ricorrenti, le ammende andrebbero ridotte del 50%.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso manifesti errori di diritto e ha violato i principi della certezza del diritto, della responsabilità personale e di proporzionalità, omettendo di specificare l'importo dell'ammenda (inflitta congiuntamente solidalmente alle ricorrenti) che le ricorrenti devono pagare.

____________

1 - GU 2003, L 1, pag. 1.