Language of document : ECLI:EU:T:2013:201





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 aprile 2013 – Adelholzener Alpenquellen / UAMI (Forma di una bottiglia con motivo in rilievo)

(causa T‑347/10)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una bottiglia con motivo in rilievo – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di dichiarazione sull’estensione della protezione – Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Violazione dei diritti della difesa – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia con motivo in rilievo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 17, 22-41)

2.                     Marchio comunitario – Procedimento di registrazione – Esame della domanda – Marchio contenente un elemento privo di carattere distintivo – Facoltà per l’Ufficio di richiedere una dichiarazione relativa a tale elemento – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 37, § 2) (v. punto 48)

3.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, seconda frase) (v. punti 53-56)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1516/2009-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia con un motivo in rilievo come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ Adelholzener Alpenquellen GmbH è condannata alle spese.