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Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 – EEB / Commissione

(Causa T-685/14) 1

(«Ambiente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione della Commissione riguardante la notifica da parte della Bulgaria di un piano nazionale transitorio, come previsto all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali – Diniego di riesame interno – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus – Termine di ricorso – Tardività – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, S. Petrova e G. Wilms, agente)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione C (2014) 2002 final della Commissione, del 31 marzo 2014, riguardante la notifica da parte della Repubblica di Bulgaria di un piano nazionale transitorio, come previsto all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, e, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione Ares (2014) 2317513 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che dichiara irricevibile la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della decisione del 31 marzo 2014.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Non occorre statuire sulle domande d’intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

European Environmental Bureau (EEB) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

EEB, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio sopporteranno ciascuno le sue spese con riferimento alle domande d’intervento.

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1 GU C 431 del 1.12.2014.