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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 26 ottobre 2023 – Mandato d’arresto europeo nei confronti di YM; altra parte: Openbaar Ministerie

(Causa C-641/23, Dubers 1 )

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Mandato d’arresto europeo nei confronti di: YM

Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 17, paragrafi 4 e 7, della decisione quadro 2002/584/GAI 1 , in combinato disposto con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, osti a che uno Stato membro trasponga la prima disposizione in modo tale che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, le cui decisioni non possono essere oggetto di ricorso ordinario, non può prorogare il periodo di decisione di 90 giorni esclusivamente per dare attuazione al suo proposito di presentare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea al di fuori di tale termine, cosicché l’autorità in parola deve dunque prendere una decisione sull’esecuzione del MAE senza presentare le dette questioni pregiudiziali.

2)    Se l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed, eventualmente, in combinato disposto con gli articoli 20 e 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a che uno Stato membro trasponga la prima disposizione in modo tale che la consegna ai fini dell’esercizio dell’azione penale di residenti dello Stato membro di esecuzione può essere fatta dipendere dalla garanzia di rinvio soltanto se detto Stato membro ha giurisdizione per i fatti per cui si chiede la consegna – con la conseguenza che tale condizione non è soddisfatta qualora i fatti in parola non configurino reati secondo il diritto di tale Stato membro –, mentre quello Stato membro non pone la stessa condizione rispetto ai suoi cittadini.

3)    Nel caso di risposta affermativa alla seconda questione: se l’articolo 9, paragrafo 1, parte iniziale e lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI 1 , in combinato disposto con l’articolo 25 della stessa decisione nonché con l’articolo 4, punto 1, e con l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, osti a che uno Stato membro che ha dato applicazione all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI trasponga la prima disposizione in modo tale che,

dopo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha autorizzato una consegna allo Stato membro emittente per l’esercizio dell’azione penale con una garanzia di rinvio per un fatto di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, che non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, ma riguardo al quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si è esplicitamente astenuta dal rifiutare la consegna per detto motivo,

autorità diverse dello Stato membro dell’esecuzione (quale Stato di esecuzione) debbano o possano successivamente rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sanzione privativa della libertà inflitta nello Stato membro emittente per quel fatto a causa della non perseguibilità secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione (quale Stato di esecuzione) e debbano o possano dunque rifiutare di far valere la garanzia di rinvio.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.

1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

1 Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).