Language of document : ECLI:EU:T:2016:167

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

14 marzo 2016 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-569/15,

Fondazione Casamica, con sede in Salerno (Italia), rappresentata da
M. Lamberti, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Zavvos, in qualità di agente, assistito da A. Franchi, avvocato,

convenuta,

e

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), rappresentata da A. E.  Pallares Allueva e I. Jimeno Hierro, in qualità di agenti, assistiti da
M. Merola e M. C. Santacroce avvocati,

convenuta,


avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del
29 luglio 2015, che ha respinto la proposta presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte COS-TOUR-2015-3-04-1, per progetti a sostegno della crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo, nel quadro del programma COSME (2014-2020).


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2016, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti. Essa non ha formulato conclusioni sulle spese.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2016, l’EASME ha comunicato di non avere osservazioni sulla rinuncia agli atti della parte ricorrente e si è dichiarata disponibile a sopportare le proprie spese.

3        La Commissione europea non ha depositato osservazioni.

4        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 4, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle stesse.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo e disporre la compensazione delle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-569/15 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 marzo 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


* Lingua processuale: l’italiano.