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Ricorso proposto il 3 agosto 2011 - Afriqiyah Airways / Consiglio

(Causa T-436/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Afriqiyah Airways (Tripoli, Libia) (rappresentante: avv. B. Sarfati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/300/PESC, che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 136 del 24 maggio 2011, pag. 85), unitamente all'allegato II della suddetta decisione;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi.

Primo motivo fondato sull'irregolarità del procedimento di adozione dell'atto. La ricorrente invoca l'assenza di un procedimento regolare concernente l'adozione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 8, n. 2, della decisione del Consiglio 28 febbraio 2011, 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53) e la violazione del disposto dell'art. 296, secondo comma, TFUE;

secondo motivo fondato sull'insufficiente motivazione della decisione. La ricorrente addebita al Consiglio di aver fornito una motivazione stereotipata che non consente né al destinatario della decisione di comprendere le ragioni della sua adozione, né al Tribunale di esercitare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto. La motivazione secondo cui la ricorrente sarebbe una controllata di proprietà del Libyan African Investment Portfolio, entità essa stessa interessata dalle misure restrittive, non sarebbe sufficiente;

terzo motivo fondato sulla violazione dei diritti della difesa nella misura in cui non sarebbe affatto accertato che i diritti della difesa sarebbero stati rispettati e che la ricorrente sarebbe stata in grado di far valere i suoi diritti prima della sua iscrizione nell'elenco;

quarto motivo fondato sulla violazione dell'art. 27 TUE. La ricorrente fa valere che la decisione 2011/137/PESC di cui al punto 2 della decisione del Consiglio 23 marzo 2011, 2011/178/PESC che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 78, pag. 24), sono state adottate in violazione del disposto dell'art. 27, n. 1, TUE;

quinto motivo fondato su un errore di diritto e su un errore manifesto in quanto la ricorrente sarebbe una società aeronautica a vocazione civile, destinata al trasporto di passeggeri e merci, mentre la decisione impugnata ha per effetto di congelare i fondi della ricorrente stessa, per il solo motivo che quest'ultima sarebbe di proprietà dello Stato libico via un fondo di investimento.

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