Language of document : ECLI:EU:T:2014:1042





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 dicembre 2014 –
BT Telecommunications / Consiglio

(causa T‑440/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei fondi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Errore di valutazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono, in corso di causa, gli atti impugnati – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento formulata in corso di causa – Ammissibilità – Termine per la presentazione di una simile domanda – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, e 102) (v. punti 54, 67, 68, 71)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Regolamento che procede ad un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità coinvolti e che completa tale elenco senza abrogarlo – Ricorso proposto da una persona che figura nell’elenco, ma non è citata in tale regolamento – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e n. 1000/2011) (v. punti 59‑61)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità riguardo alla situazione in Bielorussia – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/357/PESC, 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 588/2011, n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punti 79‑85)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità riguardo alla situazione in Bielorussia – Obbligo di estendere tale misura alle entità detenute o controllate da un’entità siffatta – Presupposto – Atti che istituiscono le misure restrittive che prevedono l’applicazione delle medesime alle suddette entità detenute o controllate – Sentenza che ha annullato le misure restrittive nei confronti dell’entità – Portata – Annullamento delle misure restrittive che riguardano le entità detenute o controllate da detta entità (Decisioni del Consiglio 2011/357/PESC, 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 588/2011, n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punti 88, 89, 144, 145, 149)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei fondi di determinate persone ed entità riguardo alla situazione in Bielorussia – Natura di tali misure – Natura non penale (Decisioni del Consiglio 2011/357/PESC, 2011/666/PESC e 2012/642/PESC; regolamenti del Consiglio n. 588/2011, n. 1000/2011 e n. 1017/2012) (v. punto 112)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone coinvolte da tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2012/642/PESC; regolamento del Consiglio n. 1017/2012) (v. punti 119‑122)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), nelle parti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nelle parti in cui riguardano la BT Telecommunications PUE.

2)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui riguarda la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BT Telecommunications.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.