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Impugnazione proposta l’8 gennaio 2014 da Peter Schönberger avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 novembre 2013, causa F-14/12, Schönberger/Corte dei Conti

(causa T-24/14 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: O. Mader, Rechtsanwalt)

Controinteressata nel procedimento: Corte dei Conti dell'Unione Europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 novembre 2013 nella causa F-14/12 (Schönberger/Corte dei Conti)

accogliere le conclusioni del ricorrente in primo grado;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe, secondo il ricorrente, mancato di statuire sul primo motivo del ricorso, secondo il quale, nell’esercizio di promozione 2011, con solo tre posti resi disponibili per promozione, non sarebbe stata raggiunta, per dieci posti, la media prevista dallo Statuto per il periodo di cinque anni intercorrente dal 2007 al 2011.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata altererebbe la posizione delle parti, individuando il periodo di cinque anni in contestazione negli esercizi di promozione che vanno dal 2010 al 2014.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa del ricorrente, in quanto non gli sarebbe stata data la possibilità di prendere posizione sul periodo di cinque anni considerato rilevante dal Tribunale della funzione pubblica.

Quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non spiegherebbe il motivo per cui debba essere preso in considerazione il periodo di cinque anni intercorrente dal 2010 al 2014;

Quinto motivo, vertente sulla circostanza per la quale Tribunale della funzione pubblica avrebbe offerto un’interpretazione dello Statuto in contrasto con la chiara volontà del legislatore, di far decorrere un nuovo periodo di cinque anni dal 2014.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale della funzione pubblica del principio del legittimo affidamento, in quanto avrebbe posto a fondamento della sua sentenza un’interpretazione dello Statuto espressamente rifiutata dalla convenuta.

Settimo motivo, vertente su una falsa applicazione del principio di parità di trattamento, in contrasto con la giurisprudenza costante in materia.