Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 novembre 2014 – Repubblica ceca / Commissione
(causa T‑27/14)
«Ricorso d’annullamento – Mercato interno del gas naturale – Articolo 22 della direttiva 2003/55/CE – Lettera della Commissione che chiede ad un’autorità di regolamentazione di annullare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera indirizzata dalla Commissione a un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55 – Esclusione (Art. 263 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, § 4) (v. punto 17)
2. Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione (Art. 288 TFUE) (v. punto 20)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione che si asserisce essere contenuta nella lettera C(2013) 7221 final della Commissione europea, del 4 novembre 2013, inviata al Ministro dell’Industria e del Commercio ceco e alla direttrice dall’Ufficio per la regolamentazione dell’Energia ceco, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Repubblica ceca sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |