Language of document : ECLI:EU:T:2004:38

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
10 febbraio 2004 (1)

«Regolamento (CE) n. 111/1999 – Aiuto alimentare alla Russia – Regolamento (CE) n. 1799/1999 – Fornitura di carne bovina – Regolamento (CE) n. 1815/1999 – Fornitura di latte scremato in polvere – Gara per il trasporto – Rapporto contrattuale – Clausola compromissoria – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Ricevibilità»

Nelle cause riunite T-215/01, T-220/01 e T-221/01,

Calberson GE, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. T. Gallois,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berscheid, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto

nella causa T-215/01, una domanda diretta ad ottenere che la Commissione venga condannata a versare alla ricorrente le somme di EUR 14 290,61 e di dollari degli Stati Uniti (USD) 57 859,56, maggiorate degli interessi legali, quale risarcimento del danno asseritamente subito;

nella causa T-220/01, una domanda diretta ad ottenere che la Commissione venga condannata a versare alla ricorrente la somma di marchi tedeschi (DEM) 106 901,96, maggiorata degli interessi legali, quale risarcimento del danno asseritamente subito;

nella causa T-221/01, una domanda diretta ad ottenere che la Commissione venga condannata a versare alla ricorrente la somma di EUR 23 115,49 e la somma di USD 25 761,11, maggiorate degli interessi legali, quale risarcimento del danno asseritamente subito,

tutte e tre proposte, in via principale, sul fondamento dell'art. 238 CE e dell'art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 2802/98 relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa e, in via subordinata, sul fondamento dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, e dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

Disposizioni pertinenti nelle cause T‑215/01, T‑220/01 e T‑221/01

1
Il regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2802, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (GU L 349, pag. 12), prevede la messa a disposizione di prodotti agricoli per la Federazione russa.

2
Ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2802/98, le spese di fornitura, compreso il trasporto sino ai porti o ai valichi di frontiera, ma escluso lo scarico, e, se necessario, le spese di trasformazione nella Comunità sono determinate mediante gara o, per motivi inerenti all’urgenza o alle difficoltà di inoltro, mediante licitazione ristretta.

3
A norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2802/98, la Commissione è incaricata dell’esecuzione delle azioni alle condizioni previste da tale regolamento.

4
L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 1999, n. 111, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 (GU L 14, pag. 3), prevede:

«Si procede, mediante gara, alla determinazione delle spese di fornitura, fino ai porti marittimi e ai posti di frontiera in cui la merce è presa in consegna dal beneficiario, designati nel bando di gara, di prodotti (...) prelevati dai magazzini d’intervento (...).

a)      Le spese possono riferirsi alla fornitura dei prodotti franco partenza magazzino dell’organismo d’intervento, franco molo d’imbarco o caricati su mezzo di trasporto, fino al luogo di presa a carico allo stadio di consegna stabilito (…)».

5
Ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. e), del regolamento n. 111/1999, l’offerta è ricevibile solo se indica l’esatta scomposizione del prezzo offerto secondo le voci di cui all’allegato II di tale regolamento. Tra le voci menzionate all’allegato II come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 maggio 1999, n. 1125, che modifica il regolamento n. 111/1999 (GU L 135, pag. 41), figura la voce intitolata «Spese di movimentazione e carico».

6
L’art. 7, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 111/1999, come modificato dal regolamento n. 1125/99, è formulato come segue:

«La merce può essere prelevata non appena all’organismo d’intervento venga fornita la prova che la cauzione di fornitura è stata costituita (…)».

7
L’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999 recita come segue:

«Qualora insorgano difficoltà nel corso dell’esecuzione della fornitura, dopo che la merce è presa a carico dall’aggiudicatario ed eccetto in casi di emergenza, soltanto la Commissione è abilitata ad impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura».

8
L’art. 8, n. 4, del regolamento n. 111/1999 prevede che la Commissione può, a richiesta dell’organismo d’intervento competente, per tener conto di difficoltà particolari, accordare una tolleranza per quanto riguarda le perdite non identificabili.

9
L’art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 111/1999 prevede che, se la merce messa a disposizione dall’organismo d’intervento non è conforme alle norme minime prescritte per l’acquisto all’intervento, l’organismo d’intervento provvede a sostituirla immediatamente con una merce rispondente ai requisiti prescritti per la fornitura. L’art. 9, n. 3, secondo comma, di tale regolamento enuncia:

«Le spese aggiuntive sostenute dagli aggiudicatari (spese di trasporto supplementari, controstallie, ecc.) sono a carico dell’organismo d’intervento».

10
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 111/1999, come modificato dal regolamento n. 1125/1999, la domanda di pagamento della fornitura è presentata all’organismo d’intervento.

11
L’art. 16 del regolamento n. 111/1999 enuncia:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dall’inesecuzione o dall’interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento».

Altre disposizioni pertinenti nelle cause T‑215/01 e T‑221/01

12
L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 agosto 1999, n. 1815, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere alla Russia (GU L 220, pag. 13), prevede:

«È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d’intervento, di (...) di latte scremato in polvere da consegnare [in Russia] quale fornitura ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (...) n. 111/1999».

13
L’art. 2 del regolamento n. 1815/1999 dispone:

«La fornitura comporta:

a)      la presa in consegna della merce, presso la banchina di carico dei magazzini dei [pertinenti] organismi d’intervento e

b)      il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione entro le date stabilite (…)».

14
L’allegato del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1989, n. 1643, che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all’ammasso pubblico dei prodotti agricoli (GU L 162, pag. 12), dispone:

«Elenco delle operazioni materiali coperte dagli importi forfettari di cui all’art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “garanzia” (GU L 216, pag. 1)

(…)

Settore dei prodotti lattiero‑caseari: latte scremato in polvere

(…)

III. Uscita dal magazzino

(…)

c)      Movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito e carico (escluso lo stivaggio) sul mezzo di trasporto, se questo è un automezzo (…)».

Altre disposizioni pertinenti nella causa T‑220/01

15
L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 16 agosto 1999, n. 1799, relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia (GU L 217, pag. 20), prevede:

«È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto, a partire dal magazzino d’intervento, di (...) di carni bovine (...), da consegnare [in Russia], quale fornitura ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (...) n. 111/1999».

16
L’art. 2 del regolamento n. 1799/1999 dispone:

«La fornitura comporta:

a)      la presa in consegna della merce, presso la banchina di carico dei magazzini dei [pertinenti] organismi d’intervento, e

b)      il trasporto con mezzi adeguati fino ai luoghi di destinazione entro le date stabilite (…)».


Fatti all’origine delle controversie

Nella causa T‑215/01

17
Nell’ambito della gara indetta dal regolamento n. 1815/1999, la ricorrente ha sottoposto all’organismo d’intervento britannico, l’Intervention Board Executive Agency (in prosieguo: l’«IBEA»), un’offerta per la determinazione delle spese di trasporto di 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere, costituenti la partita n. 4 descritta agli allegati I e II del regolamento n. 1815/1999, a partire dal magazzino di ammasso della società Alpine Cold Storage (in prosieguo: l’«Alpine») sino in Russia. In base a tale offerta il trasporto della partita in questione comprendeva l’inoltro per autocarro dal magazzino dell’Alpine sino ad un deposito situato nel porto di Grimsby (Regno Unito), quindi il carico di tale partita sulla nave Freedom III ai fini del suo trasporto marittimo sino in Russia. Nella sua offerta la ricorrente ha tenuto conto del fatto che, in una quotazione del 25 agosto 1999, l’Alpine aveva dichiarato di poter effettuare sino a dieci carichi giornalieri di autocarro. L’offerta presentata dalla ricorrente ammontava a EUR 79,60 per tonnellata lorda di merce da trasportare. Tale offerta non riguardava le spese di movimentazione e carico, considerate dalla ricorrente non applicabili nel caso di specie.

18
Con decisione 7 settembre 1999 la Commissione ha segnatamente aggiudicato alla ricorrente la fornitura della partita n. 4.

19
L’8 ottobre 1999 la ricorrente ha indicato all’Alpine che il carico degli autocarri doveva iniziare il 13 ottobre successivo.

20
In ragione di un disaccordo tra la ricorrente e l’Alpine relativo, da un lato, a somme supplementari reclamate dall’Alpine per il carico e lo stivaggio della merce e, dall’altro, alla costituzione di una cauzione, sollecitata dall’Alpine per garantire la restituzione di palette su cui era posta la merce, il carico non è iniziato il 13 ottobre 1999.

21
Informati di tali difficoltà i servizi della Commissione hanno indicato, in una telecopia 14 ottobre 1999 indirizzata all’IBEA (in prosieguo: la «telecopia 14 ottobre 1999»), che l’imposizione di spese supplementari e l’esigenza di garanzie finanziarie relative alle palette erano ingiustificate ed inopportune. Peraltro i servizi della Commissione hanno indicato nella medesima telecopia che i magazzini di stoccaggio agivano in nome e per conto della Comunità ed hanno chiesto all’IBEA di intervenire presso l’Alpine affinché si conformasse alle regole applicabili ai magazzini degli organismi d’intervento in occasione delle operazioni di uscita dal magazzino. Inoltre l’IBEA era invitata a prendere le misure necessarie affinché il carico potesse iniziare senza ulteriori ritardi.

22
Con lettera 19 ottobre 1999 indirizzata all’Alpine di cui è stata inviata copia all’IBEA ed alla Commissione, la ricorrente ha contestato la valutazione di prezzo fatta dall’Alpine e relativa alle operazioni di carico degli autocarri per il motivo che, ai sensi del regolamento n. 1643/89, l’onere di tali operazioni incombeva al magazzino di stoccaggio dell’organismo d’intervento. La ricorrente ha menzionato anche l’imminente arrivo della nave Freedom III su cui la merce doveva essere caricata e l’applicazione di controstallie in caso di indebita immobilizzazione di tale nave.

23
Le operazioni di carico degli autocarri sono iniziate il 22 ottobre 1999. Il ritmo di carico è risultato inferiore a quello di dieci carichi giornalieri, inizialmente annunciato dall’Alpine nella sua quotazione 25 agosto 1999.

24
Il 2 novembre 1999 il capitano della nave Freedom III ha inviato all’agente della ricorrente una lettera di riserva con cui constatava, da un lato, che sulle 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere attese, soltanto 798 erano state caricate e ricordava, dall’altro, che, conformemente al contratto di noleggio concluso tra la ricorrente e l’armatore, il periodo previsto per il carico scadeva il 3 novembre 1999 e che controstallie sarebbero maturate oltre tale data. La ricorrente ha inviato copia di tale lettera all’IBEA e alla Commissione il 2 novembre 1999.

25
Solo il 18 novembre 1999 tutta la merce da trasportare è stata caricata a bordo della nave. Conseguentemente la ricorrente ha dovuto pagare controstallie per un importo di USD 23 072,89 in ragione del superamento, al porto di partenza, del credito totale di giorni di immobilizzazione della nave per le operazioni di carico e di scarico della merce.

26
La nave è arrivata a destinazione ed era pronta per lo scarico della merce il 25 novembre 1999. Lo scarico della merce è iniziato solo l’11 dicembre 1999 per essere completato il 17 dicembre 1999. In ragione del superamento del credito di giorni d’immobilizzazione della nave, la ricorrente ha dovuto pagare controstallie pari a USD 54 347,25.

27
Il 4 gennaio 2000 la ricorrente ha indirizzato all’IBEA la fattura BRU 135 039 relativa al trasporto della partita n. 4. Tale fattura si riferiva ad un importo totale di EUR 318 987,24, di cui EUR 243 115,51 quali spese di trasporto e EUR 75 871,73 quali controstallie.

28
L’importo di EUR 75 871,73 relativo alle controstallie risultava dalla conversione dell’importo pagato per le controstallie maturate ai porti di partenza e di arrivo –cioè USD 77 420,14 – applicando un tasso di conversione USD/EUR di 0,98.

29
In seguito ad un intervento della Commissione l’IBEA ha effettuato il pagamento di un importo di USD 19 904,51 quale regolamento forfettario e definitivo delle controstallie esposte dalla ricorrente per la nave Freedom III. La ricorrente ha contestato tale pagamento parziale.

30
Il 28 luglio 2000 la ricorrente ha intimato all’IBEA di pagare il saldo della voce relativa alle controstallie della fattura BRU 135 039, importo che stimava pari a USD 57 516, nonché la fattura BRU 138 552 per un importo di EUR 7 096,37 e la fattura BRU 138 553 per un importo di USD 343,93, entrambe relative a spese finanziarie generate da ritardi di pagamento di fatture indirizzate all’IBEA. Tale intimazione non ha avuto alcun seguito.

31
Con lettera 16 maggio 2001 la ricorrente ha intimato alla Commissione di agire affinché l’IBEA procedesse al pagamento delle somme dovute. Secondo tale intimazione l’IBEA rimaneva debitrice di EUR 7 194,24 quali spese di trasporto, di USD 57 515,63 quali controstallie nonché di EUR 7 096,37 e USD 343,93 quali spese finanziarie generate da ritardi di pagamento, cioè un totale di EUR 14 290,61 e USD 57 859,56. Tale intimazione non ha avuto alcun seguito.

Nella causa T‑220/01

32
Nell’ambito della gara indetta dal regolamento n. 1799/1999 la ricorrente ha sottoposto all’organismo d’intervento tedesco, la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (in prosieguo: il «BLE»), due offerte per la determinazione delle spese di trasporto di carne bovina. Tali offerte erano relative alla presa in consegna ed al trasporto delle partite nn. 5 e 7, descritte negli allegati I e II del regolamento n. 1799/1999, a partire da vari magazzini di stoccaggio sino al punto‑frontiera di Krasnoïe in Russia.

33
Le offerte includevano le spese di movimentazione e carico che, secondo la scomposizione di ciascuna offerta, ammontavano a EUR 21,80 per tonnellata lorda.

34
Con decisione 23 settembre 1999 la Commissione ha segnatamente aggiudicato alla ricorrente la fornitura delle partite nn. 5 e 7. Una parte di ciascuna di tali partite giaceva in deposito nei magazzini della società Nordfrost Kühl u. Lagerhaus (in prosieguo: la «Nordfrost»).

35
La Nordfrost ha effettuato le operazioni di movimentazione e di carico della parte delle partite nn. 5 e 7 in giacenza nei suoi magazzini. La Nordfrost ha inviato le fatture relative a tali prestazioni al BLE, il quale le ha fatturate a sua volta alla ricorrente. Infine la ricorrente ha ripreso tali spese nelle sue fatture globali di trasporto inviate al BLE ad un prezzo di EUR 21,80 per tonnellata, conformemente alle sue offerte per le spese di movimentazione e carico relative alle partite nn. 5 e 7 (v. supra, punto 33).

36
In occasione del carico delle merci la Nordfrost ha preteso dalla ricorrente il pagamento di somme corrispondenti alle spese supplementari relative a tali operazioni di carico.

37
Informati di tale richiesta con telecopia della ricorrente 10 novembre 1999, i servizi della Commissione le hanno segnalato con telecopia 15 novembre 1999 che a loro avviso tutte le spese di carico erano già incluse nelle somme fatturate dal BLE alla ricorrente per il carico delle merci. Con la medesima telecopia i servizi della Commissione hanno parimenti raccomandato alla ricorrente di inviare direttamente al BLE le fatture della Nordfrost per le operazioni di carico.

38
Poiché la Nordfrost ha rifiutato di effettuare il carico delle merci in suo possesso finché non le fossero pagate le somme corrispondenti alle spese supplementari, la ricorrente ha pagato gli importi richiesti. Essa ha in seguito fatturato tali spese al BLE con fatture BRU 135 963 di un importo di DEM 82 991,96 e BRU 135 964 di un importo di DEM 16 050.

39
La polizia polacca ha inflitto peraltro alla ricorrente ammende per un importo di DEM 6 960 per il motivo che alcuni autocarri adibiti al trasporto della carne bovina delle partite nn. 5 e 7 presentavano un sovraccarico dell’assale. La ricorrente ha rifatturato tale importo al BLE con la fattura BRU 135 099.

40
Con lettera raccomandata 13 luglio 2000 la ricorrente ha intimato al BLE di pagarle le fatture BRU 135 963 di un importo di DEM 82 991,96 quali spese supplementari di carico, BRU 135 098 di un importo di DEM 900 e BRU 135 099 di un importo di DEM 6 960, quali ammende pagate alle autorità polacche. Tale intimazione non ha avuto alcun seguito.

41
Con lettera raccomandata 1° agosto 2001 la ricorrente ha intimato alla Commissione di intervenire e di pagarle le fatture relative alla fornitura delle partite nn. 5 e 7 rimaste in sofferenza per un importo totale di DEM 106 901,96. Tale intimazione è rimasta senza effetto.

Nella causa T‑221/01

42
Nell’ambito di una nuova gara indetta dal regolamento n. 1815/99 la ricorrente ha sottoposto all’organismo d’intervento irlandese, il Department of Agriculture, Food and Rural Development (in prosieguo: il «DAF»), un’offerta per la determinazione delle spese di trasporto di latte scremato in polvere. Tale offerta era relativa alla presa a carico ed al trasporto della partita n. 5, descritta negli allegati I e II del regolamento n. 1815/1999, a partire dai magazzini del DAF sino al porto di San Pietroburgo (Russia). Per assicurare il trasporto del latte scremato in polvere sino in Russia, la ricorrente ha concluso un contratto con un armatore per il noleggio della nave Okapi MV.

43
Con decisione 23 settembre 1999 la Commissione ha segnatamente aggiudicato alla ricorrente la fornitura della partita n. 5.

44
Il 5 ottobre 1999 la ricorrente ha comunicato al DAF che una prima spedizione di 3 500 tonnellate di merce era prevista a partire dal 15 ottobre 1999, data di arrivo della nave Okapi MV nel porto di Greenore (Irlanda).

45
Il 14 ottobre 1999 la ricorrente, avendo constatato che il DAF non aveva ancora redatto i certificati che le permettevano di prelevare la merce dai magazzini d’intervento, ne ha informato la Commissione e ha formulato riserve circa le eventuali controstallie dipendenti dall’immobilizzazione della nave Okapi MV.

46
Il 21 ottobre 1999 il DAF ha inviato alla ricorrente certificati che le permettevano di prelevare dalle scorte circa 2 500 tonnellate di merce e le ha comunicato che le 1 000 tonnellate di merce mancanti dovevano essere prelevate dal magazzino di stoccaggio di Mallow, non previsto dal regolamento n. 1815/1999 e situato a circa 300 chilometri dal porto di Greenore. Lo stesso giorno la ricorrente ha espresso le sue riserve alla Commissione e al DAF.

47
Il 28 ottobre 1999 le 3 500 tonnellate di merce sono state messe a disposizione della ricorrente. Lo stesso giorno alla nave Okapi MV è stata assegnata una banchina in vista del carico delle merci.

48
In ragione dei ritardi di carico della nave, la ricorrente è stata tenuta a pagare controstallie. La somma totale concernente le controstallie ammontava a USD 102 219,44. Sul totale in questione un importo di USD 55 788,89 è stato considerato imputabile alle autorità russe e, di conseguenza, preso a carico dal Fondo europeo agricolo d’orientamento e di garanzia (FEAOG). Un importo supplementare di USD 20 669,44 è stato preso a carico dal DAF. Le somme così pagate, cioè USD 76 458,33, corrispondevano alle controstallie maturate al porto di arrivo in Russia.

49
Il DAF ha ritenuto che non fosse obbligato a prendere a carico le controstallie maturate al porto di partenza, cioè USD 25 761,11, per il motivo che, secondo il contratto di noleggio regolante i rapporti tra la ricorrente e l’armatore, queste ultime non erano dovute.

50
La ricorrente e il DAF si sono scambiati corrispondenza in merito a tali controstallie senza raggiungere però un accordo.

51
Il 3 agosto 2001 la ricorrente ha intimato alla Commissione di agire e di pagare il saldo della fatture BRU 114 4316 di un importo di USD 25 761,11 nonché il saldo di una fattura BRU 413 1828 di un importo di EUR 23 115,49. Tale intimazione non ha avuto alcun seguito.


Procedimento

52
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2001 la ricorrente ha proposto ricorso nella causa T‑215/01. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2001 la ricorrente ha proposto i ricorsi nelle cause T‑220/01 e T‑221/01.

53
Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 26 giugno 2003, le cause T‑215/01, T‑220/01 e T‑221/01 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

54
Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto alcuni quesiti alla ricorrente ed alla Commissione, invitandole a rispondere all’udienza.

55
Le parti sono state sentite nelle loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi l’8 luglio 2003.

56
All’udienza la ricorrente ha chiesto di poter depositare agli atti una nota che riprende il contenuto delle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale nonché due allegati. La Commissione, invitata a far valere le sue eventuali osservazioni su tale domanda, non ha sollevato alcuna obiezione. Tali documenti sono stati conseguentemente versati agli atti.

57
In esito all’udienza il Tribunale ha invitato la ricorrente a precisare per iscritto il tasso di conversione USD/EUR che quest’ultima ha utilizzato nell’ambito della causa T‑215/01 per determinare il saldo che restava dovuto per la voce relativa alle controstallie della fattura BRU 135 039 di un importo di USD 57 516.

58
In risposta a tale domanda la ricorrente ha depositato una nota presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2003 da cui risulta che il tasso di conversione USD/EUR utilizzato era 0,98.

59
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2003 la Commissione ha chiesto di poter presentare le sue osservazioni sulla nota della ricorrente in risposta al quesito del Tribunale.

60
Poiché il Tribunale ha accolto tale domanda, la Commissione ha presentato le sue osservazioni su tale nota alla cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2003.


Conclusioni delle parti

61
Nelle presenti cause la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibili e fondati i ricorsi proposti, in via principale, sul fondamento dell’art. 238 CE e, in via subordinata, sul fondamento dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE e, in secondo luogo, condannare la Commissione a versarle:

nella causa T‑215/01, le somme di EUR 14 290,61 e di USD 57 859,56, maggiorate degli interessi legali a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di ciascuna fattura non pagata, in via subordinata, a decorrere dall’intimazione dell’IBEA 28 luglio 2000 o, in ulteriore subordine, a decorrere dall’intimazione della Commissione 16 maggio 2001,

nella causa T‑220/01, la somma di DEM 106 901,96 (circa EUR 54 658,10), maggiorata degli interessi legali a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di ciascuna fattura non pagata, in via subordinata, a decorrere dall’asserita intimazione dell’IBEA 16 marzo 2000 o, in ulteriore subordine, a decorrere da una cosiddetta intimazione della Commissione in data 16 maggio 2001,

nella causa T‑221/01, le somme di USD 25 761,11 e di EUR 23 115,49, maggiorate degli interessi legali a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di ciascuna fattura non pagata, in via subordinata, a decorrere dall’asserita intimazione del DAF datata 9 marzo 2001 o, in ulteriore subordine, a decorrere dall’intimazione della Commissione 3 agosto 2001;

condannare la Commissione alle spese.

62
In ognuna delle tre cause la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile, a prescindere dal fatto che sia proposto sul fondamento dell’art. 238 CE o sul fondamento dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE;

in via subordinata dichiarare infondato il ricorso a prescindere dal fatto che sia proposto sul fondamento dell’art. 238 CE oppure dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE;

condannare la ricorrente alle spese.

63
Nella causa T‑220/01 la ricorrente ha indicato nella replica che, contrariamente a quanto ha indicato nell’atto introduttivo, le spese supplementari riprese sulla fattura BRU 135 964 per un importo di DEM 16 050 erano pertinenti solo sino alla concorrenza di DEM 12 300 e che la fattura BRU 135 098 relativa ad un importo di DEM 900 non era pertinente. Di conseguenza le pretese della ricorrente in tale causa sono state ridotte al pagamento di un importo totale di DEM 102 251,96 (circa EUR 52 280,60), maggiorato degli interessi.

64
Nella causa T‑221/01 la ricorrente ha indicato all’udienza che rinunciava alla domanda relativa al pagamento della fattura BRU 413 1828 di un importo di EUR 23 115,49.


Sulle domande principali basate sull’art. 238 CE

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

65
In ciascuna causa la Commissione sostiene, in via principale, che il ricorso proposto sul fondamento dell’art. 238 CE è irricevibile per il motivo che non esiste alcun rapporto contrattuale tra essa e la ricorrente. Essa fa valere, in via subordinata, che in ciascuna causa numerose domande vanno dichiarate irricevibili per il motivo che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

66
In ciascuna delle tre cause la ricorrente contesta la validità dei motivi di irricevibilità invocati dalla Commissione.

    Sul motivo di irricevibilità fondato sull’assenza di rapporto contrattuale tra le parti

67
La Commissione fa valere anzitutto che le regole applicabili alle diverse gare oggetto delle presenti cause non contengono alcun riferimento ad un rapporto di natura contrattuale. A suo parere non può inferirsi dall’art. 16 del regolamento n. 111/1999 che quest’ultimo contenga una clausola compromissoria la quale attesti l’esistenza di un rapporto contrattuale tra essa e la ricorrente. Tale articolo potrebbe essere ritenuto contenere una clausola compromissoria soltanto qualora fosse previamente accertata la natura contrattuale del rapporto tra la Commissione e la ricorrente.

68
La Commissione fa valere poi che i regolamenti applicabili nel caso di specie differiscono qualitativamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 3972, in materia di politica e gestione dell’aiuto alimentare (GU L 370, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1), rilevanti nella causa all’origine della sentenza della Corte 11 febbraio 1993, causa C‑142/91, Cebag/Commissione (Racc. pag. I‑553), cui si riferisce la ricorrente. Pertanto tale sentenza, secondo la quale la Corte avrebbe considerato che la Commissione e un aggiudicatario erano vincolati da un rapporto contrattuale, non potrebbe essere utilmente invocata nell’ambito dei presenti casi di specie. Per le stesse ragioni l’ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione (Racc. pag. II‑1633), invocata dalla ricorrente, sarebbe anch’essa irrilevante.

69
Essa sostiene inoltre che i provvedimenti di reperimento di merce posta in gara sono eseguiti in gran parte dagli organismi d’intervento degli Stati membri e non direttamente dalla Commissione stessa. Inoltre le autorità nazionali agirebbero, in linea di principio, in loro nome e sotto la loro propria responsabilità e non in qualità di semplici esecutori o mandatari della Commissione. In effetti i regolamenti nn. 111/1999 e 2802/98 rientrerebbero nella politica agricola comune che sarebbe caratterizzata da modalità di gestione che si avvalgono ampiamente degli Stati membri. Deriverebbe così dall’art. 6 del regolamento n. 2802/98 che la sezione «Garanzia» del FEAOG sopporterebbe le spese legate all’esecuzione dei provvedimenti di reperimento. In tal caso spetterebbe agli Stati membri assicurare l’esecuzione nel loro territorio delle normative comunitarie (sentenza della Corte 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor, Racc. pag. 2633). La Commissione, qualora avesse auspicato allontanarsi da tale approccio e relegare le autorità nazionali in un ruolo di semplici esecutrici, avrebbe dovuto precisarlo nel regolamento n. 111/1999 il che, a suo avviso, non è stato fatto.

70
Secondo la Commissione la circostanza che, a tenore dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 111/1999, essa adotti la decisione di aggiudicare la fornitura non osta a che gli organismi d’intervento gestiscano la quasi totalità della fornitura sotto la loro propria responsabilità. Essa fa valere peraltro che il regolamento n. 111/1999 affida agli organismi d’intervento la gestione delle offerte (ricevimento, apertura ed esame della ricevibilità), delle garanzie (costituite nei loro confronti ed a loro vantaggio) nonché degli anticipi e dei pagamenti finali.

71
Inoltre la Commissione non emetterebbe alcuna ingiunzione nei confronti degli organismi d’intervento. In proposito, anche se l’art. 8, nn. 3 e 4, del regolamento n. 111/1999 riguarda un’azione della Commissione per «agevolare il proseguimento della fornitura» e per «tener conto di difficoltà particolari, accorda[ndo] una tolleranza», tali modalità d’intervento concernerebbero situazioni specifiche – distinte da quelle che occorrono nelle presenti cause – al di fuori delle quali la Commissione non interverrebbe nei rapporti tra l’organismo d’intervento e l’aggiudicatario.

72
Infine, contrariamente a talune altre normative comunitarie, il regolamento n. 111/1999 non conterrebbe alcuna indicazione secondo cui il contratto tra l’aggiudicatario e l’organismo d’intervento è concluso in nome e per conto della Commissione.

73
La ricorrente sostiene che esiste un rapporto contrattuale tra essa e la Commissione. Anzitutto essa rileva in proposito che le disposizioni del regolamento n. 111/1999 relative alla conclusione di un appalto di fornitura caratterizzano un rapporto di natura contrattuale tra la Commissione e l’aggiudicatario. Così, a tenore dell’art. 6 del regolamento n. 111/1999, il prezzo sarebbe in funzione dell’offerta del partecipante alla gara e della sua accettazione da parte della Commissione. Pertanto la giurisprudenza consacrerebbe il principio secondo cui, quando il prezzo di una prestazione risulti dall’offerta del partecipante e dalla sua accettazione da parte della Commissione, fra tali due parti sussiste un rapporto contrattuale (sentenza Cebag/Commissione, cit., e ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punti 38 e segg.).

74
Essa sostiene in secondo luogo che le disposizioni del regolamento n. 111/1999 relative all’esecuzione dell’appalto di fornitura fissano, per quanto occorra, la posizione della Commissione come parte del contratto. Secondo la ricorrente le prerogative della Commissione, quali previste all’art. 8, nn. 3 e 4, del regolamento n. 111/1999, sono quelle spettanti ad un committente o ad un ordinatore nei confronti di un commissionario di trasporti e tali che non possono essere generate da un rapporto di natura contrattuale. Peraltro l’art. 9 di tale regolamento imporrebbe all’aggiudicatario di sottoporsi, prima dell’uscita dal territorio comunitario, a qualsiasi controllo effettuato dalla Commissione o per suo conto.

75
Essa fa valere inoltre che l’art. 16 del regolamento n. 111/1999 contiene una clausola attributiva di competenza che va considerata come una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE (sentenza Cebag/Commissione, cit., e ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit.).

    Sul motivo di irricevibilità basato sulla non conformità dei ricorsi al disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

76
La Commissione sostiene che, in ciascuna causa, numerose domande vanno dichiarate irricevibili per il motivo che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

77
Così, nella causa T‑215/01, la domanda relativa al pagamento del saldo della fattura BRU 135 039 di EUR 7 194,24 sarebbe irricevibile per il motivo che la giustificazione di tale domanda non risulta con sufficiente chiarezza dal testo del ricorso. Conseguentemente la domanda relativa alle asserite spese finanziarie ammontanti a EUR 7 096,37 e dovute per il ritardo di pagamento della somma di EUR 7 194,24 sarebbe anch’essa irricevibile in quanto accessoria a una domanda principale irricevibile. In ogni caso le domande relative alle spese finanziarie (EUR 7 096,37 e USD 343,93) sarebbero irricevibili per il motivo che tali domande non sarebbero motivate nel ricorso.

78
Nell’ambito della causa T‑220/01 essa sostiene che la domanda di pagamento relativa alla fattura BRU 135 964, pur ridotta sino alla concorrenza di DEM 12 300, non è né illustrata né motivata nella fase del ricorso e, pertanto, è irricevibile.

79
Peraltro, in ciascuna delle tre cause, la domanda di pagamento di interessi, decorrendo dall’ottavo giorno successivo alla data di ciascuna fattura non pagata, in subordine dalla data dell’asserita intimazione del pertinente organismo d’intervento e, in ulteriore subordine, dalla data dell’asserita intimazione della Commissione, sarebbe ugualmente irricevibile, in assenza di giustificazione di tale domanda in ciascuno dei ricorsi.

80
La ricorrente sostiene, in sostanza, che le diverse domande considerate dalla Commissione irricevibili sono conformi al disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

    Sul motivo di irricevibilità basato sull’assenza di rapporto contrattuale tra le parti

81
Occorre chiedersi se, in ciascuna delle presenti cause, esista un rapporto giuridico tra la Commissione e la ricorrente e, eventualmente, determinare se tale rapporto sia di natura contrattuale.

82
Anzitutto, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2802/98, la Commissione è incaricata dell’esecuzione dell’operazione di messa a disposizione di prodotti agricoli a favore della Russia. In secondo luogo, ai sensi del disposto dell’art. 6 del regolamento n. 111/1999, la Commissione decide circa l’attribuzione della fornitura ad un aggiudicatario, mentre il ruolo degli organismi d’intervento si limita, in tale fase, a ricevere e a trasmettere alla Commissione le offerte valide dei partecipanti. In ciascuna delle presenti cause la fornitura è stata aggiudicata sul fondamento di una decisione della Commissione (v. supra, punti 18, 34 e 43). Per di più, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del medesimo regolamento, soltanto la Commissione è abilitata ad impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura. Inoltre, secondo il disposto dell’art. 9 del medesimo regolamento, il controllo sulla fornitura spetta alla Commissione.

83
Da tali disposizioni e circostanze risulta che è sorto un rapporto giuridico tra la Commissione, agente in qualità di autorità aggiudicatrice, e la ricorrente, in quanto aggiudicataria. L’esistenza di un rapporto giuridico tra la Commissione e la ricorrente non è messa in discussione dal fatto che i provvedimenti di reperimento dei prodotti in parola sono eseguiti in parte dagli organismi d’intervento degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑134/01, Fuchs/Commissione, Racc. pag. II‑3909, punto 50).

84
Quanto alla qualificazione del rapporto giuridico esistente tra la Commissione e la ricorrente, occorre rilevare, in primo luogo, che i regolamenti applicabili nelle presenti cause, cioè i regolamenti nn. 2802/98, 111/1999 e 1799/1999 (causa T‑220/01) o n. 1815/1999 (cause riunite T‑215/01 e T‑221/01), non contengono alcuna indicazione esplicita. Tali regolamenti si distinguono quindi, a tale riguardo, dal regolamento n. 3972/86, regolamento che era applicabile nella causa all’origine della citata sentenza Cebag/Commissione e dal regolamento (CE) n. 1292/96 (che ha sostituito il regolamento n. 3972/86), in cui è espressamente previsto che l’aiuto alimentare è fornito sulla scorta degli impegni contrattuali.

85
Tuttavia l’assenza di una tale esplicita qualificazione nei regolamenti applicabili a ciascuna delle presenti cause non per questo esclude che il rapporto tra la Commissione e la ricorrente, quali parti di una gara, possa essere considerato di natura contrattuale.

86
In ciascuna delle presenti cause, in forza dell’offerta della ricorrente e dell’accettazione della stessa da parte della Commissione, è sorto un rapporto giuridico tra queste due parti che fa nascere tra loro diritti e obblighi reciproci. La ricorrente si è in particolare impegnata a prendere in consegna una merce determinata in un luogo determinato ed a trasportarla sino in Russia entro un dato termine. La Commissione, da parte sua, si è segnatamente impegnata a che venisse pagato il prezzo convenuto. Un rapporto del genere soddisfa i requisiti di un contratto bilaterale (v., in tal senso, sentenza Fuchs/Commissione, cit., punto 53, e ordinanze del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑44/96, Oleifici italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1331, punti 33‑35, e Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punti 41‑44).

87
Va inoltre rilevato che la clausola contenuta nell’art. 16 del regolamento n. 111/1999, secondo cui la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dall’inadempimento o dall’interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma di tale regolamento, ha ragionevolmente senso solo in presenza di un rapporto contrattuale tra la Commissione e un aggiudicatario come la ricorrente.

88
Da quanto precede deriva che il motivo di irricevibilità basato sull’assenza di rapporto contrattuale tra la Commissione e la ricorrente va respinto in ciascuna delle presenti cause.

    Sul motivo di irricevibilità basato sulla non conformità del ricorso al disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

89
Nella causa T‑215/01 il ricorso indica chiaramente che la domanda di pagamento della somma di EUR 7 194,24 si riferisce al saldo della voce «trasporto» della fattura BRU 135 039 indirizzata dalla ricorrente all’IBEA. Peraltro il ricorso indica anche che le somme di EUR 7 096,37 e USD 343,93 di cui la ricorrente chiede il pagamento si riferiscono ai saldi delle fatture BRU 138 552 e BRU 138 553 relative alle asserite spese finanziarie generate da asseriti ritardi di pagamento dell’IBEA. Nella causa T‑220/01 il ricorso indica che la domanda di pagamento della somma di DEM 16 050 (ridotta, nella fase di replica, a DEM 12 300) si riferisce alle spese in fogli di plastica imposte dalla Nordfrost e di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso al BLE conformemente alla fattura BRU 135 964. Alla luce di tali circostanze occorre considerare che ciascuna di tali domande è munita di una giustificazione che, benché breve, è sufficiente con riguardo all’esigenza posta dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.

90
Trattandosi, nelle tre cause, della domanda di pagamento degli interessi, occorre rilevare che negli ordinamenti degli Stati membri è generalmente ammesso che un ritardo nel pagamento implica un danno per il quale il creditore dev’essere risarcito. Il diritto comunitario riconosce tale obbligo di risarcimento come un principio generale di diritto (v., a titolo d’esempio, sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 32, e sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, cause riunite T‑202/96 e T‑204/96, von Löwis e Alvarez-Cotera/Commissione, Racc. pag. II‑2829, e Fuchs/Commissione, cit., punto 56).

91
Laddove, in ciascuna delle presenti cause, la domanda riguarda il pagamento degli interessi di mora come risarcimento forfettario e astratto, essa non dev’essere motivata in modo specifico e, in quanto tale, è ricevibile (v., sentenza Fuchs/Commissione, cit., punto 57).

92
Dato quanto precede occorre respingere, in ciascuna delle presenti cause, il motivo di irricevibilità basato sull’inosservanza dei requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Di conseguenza i ricorsi proposti a norma dell’art. 238 vanno dichiarati ricevibili.

Sul merito

Argomenti delle parti

93
In ciascuna delle presenti cause la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’insorgenza della responsabilità contrattuale della Comunità si verifica per il motivo che la Commissione deve, in quanto mandante o ordinatore, rispondere degli illeciti commessi dagli organismi d’intervento agenti in quanto mandatari.

94
Secondo la ricorrente, in ciascuna delle presenti cause la Commissione possiede la qualità di mandante o ordinatore degli organismi d’intervento e dei loro magazzini di stoccaggio. Essa fa valere in proposito, in ciascuna delle tre cause, che, nella telecopia 14 ottobre 1999, la Commissione ha espressamente riconosciuto che i magazzini di stoccaggio agiscono in nome e per conto della Comunità europea. Inoltre, nelle cause T‑215/01 e T‑220/01, essa sostiene che la Commissione ha dato istruzione ai suoi organismi d’intervento in parola, cioè l’IBEA ed il BLE, il che confermerebbe che la Commissione ha la qualità di mandante o di ordinatore nei confronti degli organismi.

95
La Commissione avrebbe quanto meno creato aspettative che avrebbero condotto la ricorrente ad accettare di esporre spese supplementari in ciascuna delle tre cause. Così, nelle cause T‑215/01 e T‑221/01, proprio sulla base della telecopia 14 ottobre 1999 con cui tale istituzione ha riconosciuto espressamente che l’IBEA e l’Alpine agivano in suo nome e per suo conto, la ricorrente avrebbe accettato di pagare controstallie all’armatore della nave Freedom III nella causa T‑215/01 ed all’armatore della nave Okapi MV nella causa T‑221/01. Nella causa T‑220/01 la ricorrente, proprio sulla base della telecopia 15 novembre 1999 con cui la Commissione le consigliava di inviare direttamente al BLE le fatture della Nordfrost relative alle spese supplementari, avrebbe accettato di anticipare queste ultime.

96
La ricorrente sostiene, in ciascuna delle presenti cause, che il pertinente organismo d’intervento ha commesso un illecito rifiutando di prendere a carico le spese supplementari da essa sostenute. Tale illecito consisterebbe nella violazione dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 111/1999, ai sensi del quale l’organismo d’intervento è debitore delle spese supplementari sopportate dall’aggiudicatario quando le stesse sono la conseguenza della non conformità della merce messa a disposizione dall’organismo d’intervento.

97
A suo parere, anche se la lettera di tale disposizione riguarda soltanto la consegna di merci non conformi, niente giustifica il fatto che l’organismo d’intervento non sia debitore delle spese supplementari allorché queste ultime siano la conseguenza di una consegna tardiva o di una consegna effettuata in condizioni arrecanti pregiudizio all’aggiudicatario. Ciò accadrebbe in ciascuna delle presenti cause.

98
Così, nella causa T‑215/01, le spese supplementari esposte dalla ricorrente sarebbero state causate dal colpevole ritardo dell’Alpine nella consegna delle merci al trasportatore della ricorrente. In effetti l’Alpine, da un lato, avrebbe tentato di far sopportare alla ricorrente prestazioni e oneri non previsti dall’appalto di fornitura e, dall’altro, non sarebbe stata capace di fornire la merce alla cadenza preliminarmente stabilita. Tuttavia il carico della merce sarebbe un’operazione esclusivamente incombente al magazzino di stoccaggio. Il ritardo accumulato in tale operazione non potrebbe quindi essere imputabile alla ricorrente.

99
Nella causa T‑220/01 le spese supplementari sarebbero derivate dalla condotta illecita della Nordfrost che, da un lato, avrebbe indebitamente preteso il pagamento di un supplemento di prezzo per il carico delle merci e per l’utilizzo di fogli di plastica nei camion e, dall’altro, avrebbe mal eseguito le operazioni di carico, il che ha condotto all’imposizione di ammende alla ricorrente.

100
Trattandosi delle spese relative alle operazioni di uscita dal magazzino, di carico e di fornitura di fogli di plastica, esse rappresenterebbero spese supplementari laddove non erano state previste nella quotazione della Nordfrost per le operazioni di movimentazione e di carico. Tali spese non potrebbero essere addebitate alla ricorrente giacché le operazioni di uscita dal magazzino e di carico incomberebbero alla Nordfrost. Inoltre la Commissione avrebbe riconosciuto essa stessa, nella telecopia 15 novembre 1999, che tali spese dovevano essere pagate dal BLE.

101
Quanto alla cattiva esecuzione dell’operazione di carico, la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la prova dell’illecito da parte del magazzino di stoccaggio in occasione di tale operazione sarebbe sufficientemente documentata dai verbali stabiliti dalla polizia polacca che ha constatato l’esistenza di sovraccarichi dell’assale dei camion utilizzati per avviare la merce caricata dalla Nordfrost. Poiché il caricamento del mezzo di trasporto incombe esclusivamente al magazzino di stoccaggio, il suo illecito sarebbe palese.

102
Nella causa T‑221/01 sarebbe proprio il colpevole ritardo del DAF nella consegna dei certificati di ritiro della merce (Removal Warrants) ad aver causato le spese supplementari, cioè le spese di immobilizzazione della nave Okapi MV. Pertanto né i ritardi accumulati nel carico né le spese causate da questi ultimi potrebbero essere addebitati alla ricorrente.

103
Più in particolare, quanto alle controstallie pagate dalla ricorrente per l’immobilizzazione della nave Okapi MV, andrebbe respinta la tesi, difesa dal DAF e ripresa dalla Commissione, secondo cui la ricorrente non avrebbe dovuto pagare controstallie per il motivo che il contratto di noleggio concluso tra la ricorrente e l’armatore era una «berth charter» e non una «port charter», qualificazione che avrebbe permesso alla ricorrente di rifiutare il pagamento delle controstallie reclamate. In proposito la ricorrente fa valere che il DAF non ha né la qualità né il potere che l’autorizzerebbe a riqualificare una convenzione di cui non è stata parte. Essa rileva anche che, secondo l’organismo «BIMCO», il cui oggetto statutario è di proporre ai suoi membri contratti tipo e clausole normalizzate, le clausole BIMCO utilizzate nel contratto di noleggio sono tipiche di una «port charter». Infine essa aggiunge che i contraenti del contratto di noleggio avevano convenuto di concludere una «port charter». A causa di tale qualificazione, non contestata dalle parti firmatarie del contratto di noleggio ed in applicazione del principio dell’effetto obbligatorio delle convenzioni legalmente stipulate, la ricorrente avrebbe pagato all’armatore le spese supplementari risultanti dall’immobilizzazione della nave la cui effettività non viene contestata.

104
L’insorgenza della responsabilità contrattuale della Comunità già si verificherebbe alla luce degli illeciti commessi in ciascuna delle presenti cause dagli organismi d’intervento di cui sarebbe responsabile la Commissione in qualità di mandante o di ordinatore.

105
Nelle tre cause la ricorrente fa valere, in secondo luogo, che la responsabilità contrattuale della Comunità è ugualmente causata dalla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di cui all’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999.

106
A suo parere tale disposizione, che conferisce alla Commissione un potere di direzione nell’ambito dell’esecuzione degli appalti, assoggetta tale istituzione ad un obbligo di risultato concernente il proseguimento della buona esecuzione della fornitura.

107
In ciascuna delle tre cause il fatto di aver lasciato a carico della ricorrente le spese supplementari costituisce, da parte della Commissione, un’azione che ostacola il proseguimento della fornitura dal punto di vista degli interessi legittimi dell’aggiudicatario. Ciò costituirebbe un’infrazione alle modalità della fornitura previste dal regolamento n. 111/1999 in considerazione delle quali la ricorrente avrebbe partecipato alla gara e concluso il contratto di fornitura. Inoltre talune circostanze proprie di ciascuna causa conformerebbero che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi risultanti dall’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999.

108
Così, nelle cause T‑215/01 e T‑221/01, la Commissione non sarebbe intervenuta con sufficiente efficacia per porre fine agli ostacoli che hanno causato ritardi in occasione del carico della merce, il che costituirebbe una violazione dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999.

109
Nella causa T‑220/01 la telecopia 15 novembre 1999 con cui la Commissione avrebbe dato istruzione al BLE di pagare le spese supplementari imposte dalla Nordfrost sarebbe rimasta senza effetto, il che sarebbe sufficiente a determinare l’insorgenza della responsabilità contrattuale di tale istituzione. Se la telecopia 15 novembre 1999 non dovesse essere qualificata come una istruzione ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999, la responsabilità contrattuale della Commissione sarebbe comunque causata dall’assenza di istruzioni efficaci per agevolare il proseguimento della fornitura.

110
La ricorrente fa valere in terzo luogo, nell’insieme delle cause, che determinate somme di cui sollecita il pagamento vanno considerate come certe nei limiti in cui la Commissione non le contesta.

111
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tutte le domande di pagamento sarebbero accompagnate da giustificativi. Così, nella causa T‑215/01, la domanda di pagamento del saldo della voce «trasporti» della fattura BRU 135 039 – di un importo di EUR 7 194,24 – poggerebbe integralmente sui documenti allegati al ricorso. Parimenti, nella causa T‑220/01, la domanda di pagamento della fattura BRU 135 964 sino a concorrenza di un importo di DEM 12 300 sarebbe fondata segnatamente sulla base dei giustificativi di tale fattura allegati all’atto introduttivo e di cui la Commissione possederebbe una copia.

112
La ricorrente sostiene infine che sono dovuti interessi di mora su tutte le somme di cui reclama il pagamento. Tali interessi comincerebbero a correre dall’ottavo giorno successivo alla data di ciascuna fattura non pagata. In subordine essa sostiene che gli interessi comincerebbero a correre dalla data di intimazione al pertinente organismo d’intervento, cioè il 28 luglio 2000 nella causa T‑215/01, il 16 marzo 2000 nella causa T‑220/01 ed il 9 marzo 2001 nella causa T‑221/01. In ulteriore subordine la data a partire da cui gli interessi comincerebbero a correre sarebbe determinata dall’intimazione alla Commissione, cioè il 16 maggio 2001 nelle cause T‑215/01 e T‑220/01 ed il 3 agosto 2001 nella causa T‑221/01.

113
La Commissione contesta preliminarmente l’esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra essa e la ricorrente in ciascuna delle cause. Essa fa valere inoltre che la sua eventuale responsabilità potrebbe comunque essere riconosciuta solo in via subordinata e sarebbe condizionata alla presentazione da parte della ricorrente di un ricorso contro gli altri operatori interessati, cioè gli organismi d’intervento ed i magazzini di stoccaggio, dinanzi ai giudici nazionali competenti. Già per tale motivo essa contesta la sua responsabilità contrattuale.

114
In secondo luogo la Commissione sostiene che, pur ammettendo l’esistenza, in ciascuna delle tre cause, di un contratto tra essa e la ricorrente, non si verificherebbe, sulla base dei motivi invocati dalla ricorrente, l’insorgenza della responsabilità contrattuale della Comunità.

115
Essa si adopera in primo luogo a confutare la tesi della ricorrente secondo cui la Commissione deve rispondere degli illeciti commessi dagli organismi d’intervento. Essa sostiene al riguardo, anzitutto, che non ha la qualità di mandante o di committente degli organismi d’intervento o dei magazzini di stoccaggio. Più particolarmente essa sostiene che né la telecopia 14 ottobre 1999 (nelle cause T‑215/01 e T‑221/01) né la telecopia 15 novembre 1999 (nella causa T‑220/01) possono attribuirle la qualità di committente nei confronti degli organismi d’intervento in parola qualora non lo preveda la normativa applicabile. Orbene, nel caso di specie, la pertinente normativa comunitaria non le attribuirebbe siffatta qualità. Anzitutto l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999, che conferisce alla Commissione il potere di impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura, concernerebbe soltanto le difficoltà con la Russia e non conferirebbe alla Commissione la qualità di committente nei confronti degli Stati membri. In secondo luogo, l’art. 9, n. 3, del regolamento n. 111/1999 permetterebbe agli organismi d’intervento di prendere a carico spese supplementari senza autorizzazione della Commissione. Essa contesta anche il fatto che la ricorrente possa avvalersi di un asserito mandato apparente perché, in ciascuna delle presenti cause, la ricorrente avrebbe trattato direttamente con l’organismo d’intervento interessato.

116
Essa fa valere in secondo luogo che, pur nell’ipotesi che in ciascuna delle tre cause essa sia il mandante o il committente degli altri operatori interessati (organismi d’intervento o magazzini di stoccaggio), il che contesta, non può dedursi dai principi generali di cui si avvale la ricorrente e di cui non è provata l’esistenza, che essa assume qualunque responsabilità automatica nei confronti della ricorrente. Al riguardo essa afferma in sostanza che dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 111/1999 deriva che la ricorrente deve sostenere il rischio commerciale connesso ad ogni fornitura, il che osterebbe ad una responsabilità automatica dell’organismo d’intervento e, a fortiori, della Commissione.

117
Essa sostiene in terzo luogo che, rifiutando di prendere a carico le spese supplementari fatte valere dalla ricorrente, gli organismi d’intervento non hanno commesso nessun illecito in alcuna delle tre cause. Essa fa valere in proposito che le asserite spese supplementari non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 111/1999 il quale pone a carico dell’organismo d’intervento le spese supplementari derivanti dalla non conformità delle merci consegnate. A suo avviso il carattere derogatorio di tale disposizione, in rapporto al principio secondo cui il rischio commerciale incombe all’aggiudicatario, osterebbe all’estensione per analogia del suo campo di applicazione a situazioni in cui non si è constatata la non conformità della merce consegnata. Pertanto né i ritardi constatati nella consegna delle merci, invocati dalla ricorrente nelle cause T‑215/01 e T‑221/01, né le condizioni di carico della merce assertivamente insoddisfacenti, invocate dalla ricorrente nella causa T‑220/01, possono essere coperti da tale disposizione. Inoltre tali situazioni non sarebbero comparabili alla consegna di una merce non conforme che per definizione non può essere imputabile all’aggiudicatario della fornitura del trasporto, mentre un ritardo di consegna o condizioni di carico assertivamente insoddisfacenti possono, quanto a esse, essergli addebitabili.

118
Essa aggiunge che un’eventuale applicazione dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 111/1999, relativo alle spese supplementari sostenute dalla ricorrente in ciascuno dei tre casi di specie, presupporrebbe che sia provato l’illecito dell’organismo d’intervento o del magazzino di stoccaggio in questione.

119
Ciò non si verificherebbe nella causa T‑220/01. Infatti le spese supplementari di carico nonché quelle relative all’utilizzo dei fogli di plastica, che deriverebbero da problemi sanitari, veterinari e di carico, avrebbero dovuto essere previste dalla ricorrente, in quanto operatore avveduto. Trattandosi delle ammende inflitte dalle autorità polacche alla ricorrente per i sovraccarichi degli assali degli autocarri che trasportano la merce, la Commissione sostiene che la ricorrente non fornisce la prova dell’illecito del magazzino di stoccaggio che avrebbe determinato l’imposizione di tali ammende.

120
Ciò neppure accadrebbe nella causa T‑221/01, perché le spese supplementari consistenti in controstallie pagate all’armatore della nave Okapi MV risulterebbero da un’errata valutazione da parte della ricorrente dei suoi obblighi verso l’armatore a norma del contratto di noleggio. Secondo la Commissione il contratto di noleggio costituiva una «berth charter» e non una «port charter» che, nelle circostanze della fattispecie, non imponeva alla ricorrente di pagare controstallie.

121
La Commissione fa valere in secondo luogo che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, la responsabilità contrattuale della Comunità non può affatto basarsi sul fondamento dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999 che, alla luce del suo campo di applicazione limitato alle difficoltà con la Russia, non le conferisce un potere di direzione nei confronti degli Stati membri e segnatamente dei loro organismi d’intervento. Peraltro, anche se tale disposizione conferisse alla Commissione un potere siffatto di direzione e se la telecopia 14 ottobre 1999 (nelle cause T‑215/01 e T‑221/01) e la telecopia 15 novembre 1999 (nella causa T‑220/01) dovessero considerarsi quali istruzioni nel senso ad esse attribuito dalla ricorrente, l’inefficacia di tali istruzioni non proverebbe per nulla l’illecito della Commissione.

122
La Commissione contesta infine la fondatezza di talune domande in ciascuna delle tre cause. Anzitutto, nell’insieme delle cause, essa sostiene che, anche se non ha specificamente contestato la realtà degli importi di talune somme il cui pagamento è sollecitato dalla ricorrente, ne contesta però il principio e considera che non potrebbe esserne debitrice. Secondariamente, nell’insieme delle cause, le domande concernenti gli interessi non sarebbero fondate. Tali accordi, anche se risultassero da accordi commerciali conclusi con terzi, non sarebbero opponibili alla Commissione, parte terza rispetto ai medesimi.

123
Peraltro, nella causa T‑215/01, la domanda relativa al pagamento di EUR 7 194,24 dovrebbe essere respinta in assenza di qualsiasi giustificazione. Certo la ricorrente non menzionerebbe nelle sue scritture difficoltà relative alle operazioni di carico e alle spese per la fornitura di palette. Tuttavia non sarebbe provato alcun nesso fra tali asserite difficoltà e la domanda di pagamento di EUR 7 194,24. Parimenti non sarebbe corroborata da prove la domanda relativa alle spese finanziarie. Anche se tali spese risultassero da un accordo commerciale concluso con paesi terzi, un accordo siffatto sarebbe comunque inopponibile alla Commissione.

124
Infine, nella causa T‑220/01, la Commissione sostiene che, pur supponendo che essa abbia una qualche responsabilità per le spese di copertura supplementari (fogli di plastica) e per le ammende derivanti dai sovraccarichi degli assali, il che essa contesta, occorrerebbe in subordine procedere ad una condivisione delle responsabilità con la ricorrente, responsabile di tali spese in quanto aggiudicatario.

Giudizio del Tribunale

125
In via preliminare occorre anzitutto ricordare che, per le ragioni esposte ai punti 81‑88 della presente sentenza, in ciascuna delle cause esiste un contratto tra la Commissione e la ricorrente. Va poi ricordato che, in ciascuna delle tre cause, la controversia verte su somme di cui la ricorrente chiede il pagamento sul fondamento della responsabilità contrattuale della Comunità. Va quindi stabilito, in ciascuna causa e per ciascun importo sollecitato, se le somme il cui pagamento è richiesto dalla ricorrente si riferiscano alla violazione di un obbligo contrattuale e, all’occorrenza, identificare il titolare dell’obbligo in questione.

    Nella causa T‑215/01

126
Il litigio verte, in primo luogo, su una somma di EUR 7 194,24 che è pacifico corrispondere al saldo, non pagato dall’IBEA, della voce relativa al trasporto della fattura BRU 135 039. Emerge dagli atti di causa che tale somma è stata trattenuta dall’IBEA quale risarcimento degli asseriti perdite e danni concernenti palette su cui veniva caricata la merce da trasportare.

127
Trattandosi di tale domanda, va determinato se, tra gli obblighi della ricorrente in quanto aggiudicataria, figura quello di restituire in buono stato, all’Alpine, le suddette palette.

128
È necessario constatare in proposito che il contratto non contiene alcuna disposizione che permetta di considerare che la ricorrente era, in quanto aggiudicataria, tenuta a restituire al magazzino di stoccaggio le palette su cui era depositata la merce. Pertanto un’eventuale omessa restituzione di queste ultime in buono stato non potrebbe in ogni caso costituire un inadempimento della ricorrente ai suoi obblighi quali definiti dal contratto.

129
Ne consegue che la somma di EUR 7 194,24 è stata addebitata alla ricorrente senza che tale addebito trovi un qualsiasi fondamento nel rapporto contrattuale tra la Commissione e la ricorrente. Va quindi accolta la domanda della ricorrente relativa all’importo di EUR 7 194,24 (v., in tal senso, sentenza Fuchs/Commissione, cit., punti 76 e 77).

130
Il litigio verte, in secondo luogo, su una somma di USD 57 515,63 che è pacifico corrispondere al saldo, non pagato dall’IBEA, dell’importo fatturato dalla ricorrente a fronte di controstallie (fattura BRU 135 039).

131
Secondo la ricorrente le controstallie di cui reclama il pagamento risultano dal ritardo accumulato nel carico della merce in partenza dal magazzino dell’Alpine. Va quindi esaminato se l’operazione di carico sia un’operazione coperta dal contratto concluso tra la Commissione e la ricorrente e, se del caso, stabilito chi, tra la ricorrente e la Commissione, assuma la responsabilità di tale operazione.

132
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1815/1999 è indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di latte scremato in polvere, a partire dal magazzino d’intervento e sino a taluni luoghi di destinazione in Russia. Il contratto concluso tra la Commissione e la ricorrente si configura quindi come un contratto di trasporto. Occorre quindi considerare che tale contratto implica, come qualsiasi contratto di trasporto, una prestazione di carico che costituisce un’operazione preliminare necessaria al trasferimento della merce. Nessuna disposizione dei regolamenti nn. 111/1999 e 1815/1999 esclude dal campo di applicazione del contratto di fornitura l’operazione di carico. Alla luce di tali considerazioni va ritenuto che tale operazione rientra nel contratto.

133
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1815/1999 la fornitura di cui s’incarica l’aggiudicatario comporta, oltre al trasporto, la presa in consegna della merce presso la banchina di carico dei magazzini degli organismi d’intervento.

134
Nel caso di specie la presa in consegna cui si riferisce l’art. 2 del regolamento n. 1815/1999 non può comprendere l’operazione materiale di carico. Infatti, a tenore del regolamento n. 1643/89, in occasione dell’uscita dal magazzino, il movimento del latte scremato in polvere sino alla rampa del deposito e al suo carico su autocarri, ad eccezione dello stivaggio, sono operazioni materiali coperte dagli importi forfettari versati al FEAOG per le operazioni materiali occasionate dallo stoccaggio dei prodotti agricoli. Ne consegue che il FEAOG finanziava già l’operazione di carico su autocarri delle 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere costituenti la partita n. 4 nell’ambito dell’aggiudicazione indetta dal regolamento n. 1815/1999. Dati tali elementi il principio di buona gestione delle risorse finanziarie della Comunità, quale riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C‑87/01 P, Commissione/CCRE, Racc. pag. I‑7617, punto 40), osta a che tale operazione sia remunerata una seconda volta, affidandola all’aggiudicatario della fornitura nell’ambito dell’aggiudicazione indetta dal regolamento n. 1815/1999. La Commissione ha ammesso essa stessa all’udienza che l’operazione di carico non poteva dar luogo a una duplice remunerazione. Alla luce di quanto precede va ritenuto che, nel caso di specie, l’art. 2 del regolamento n. 1815/1999 non può avere quale effetto l’affidare alla ricorrente il carico della merce in questione.

135
Risulta inoltre dalla scomposizione dell’offerta, la cui conformità ai requisiti di cui all’art. 5, n. 1, lett. e), punto 5, del regolamento n. 111/1999 è pacifica, che la ricorrente ha escluso dalle operazioni che si impegnava a fornire le prestazioni di movimentazione e di carico. In effetti, sotto la rubrica «Spese di movimentazione e carico» della scomposizione dell’offerta quale prevista dall’allegato II del regolamento n. 111/1999, modificato dal regolamento n. 1125/1999, la ricorrente ha fatto figurare la menzione «non applicabile». Orbene, la Commissione ha aggiudicato la fornitura alla ricorrente proprio sulla base di tale offerta.

136
Deriva da quanto precede che l’operazione di carico della merce non può incombere alla ricorrente. Essa rientra pertanto nella responsabilità della Commissione, in quanto parte di un contratto di trasporto nel cui ambito la prestazione di carico è un’operazione preliminare necessaria per potere, in seguito, procedere al trasferimento della merce.

137
Allo stadio attuale occorre determinare se la Commissione sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali relativi all’operazione di carico.

138
Nel caso di specie la Commissione non ha proceduto, essa stessa, al carico della merce interessata. Tale operazione è stata eseguita dall’Alpine, agente per conto della Commissione come attesta la telecopia 14 ottobre 1999 in cui i servizi della Commissione hanno indicato che i magazzini di stoccaggio agivano in nome e per conto della Comunità.

139
È pacifico che l’esecuzione dell’operazione di carico ha accusato un certo ritardo per effetto del comportamento dell’Alpine. Da un lato, le operazioni materiali di carico sono iniziate con otto giorni di ritardo, in seguito al rifiuto ingiustificato dell’Alpine di effettuare il carico finché non fossero state accettate le sue esigenze relative alle spese di stivaggio ed alla costituzione di una garanzia. Il carattere ingiustificato del rifiuto dell’Alpine è confermato dalla telecopia 14 ottobre 1999 in cui i servizi della Commissione indicavano, in sostanza, che le spese supplementari erano ingiustificate e che l’esigenza di una garanzia supplementare per le palette non era né appropriata né prevista dalla normativa applicabile. Dall’altro, l’Alpine non ha rispettato la cadenza di dieci carichi giornalieri da essa indicata alla ricorrente nella sua quotazione 25 agosto 1999.

140
Risulta da quanto precede che l’operazione di carico della merce su autocarri che, a norma del contratto, incombeva alla Commissione, non è stata correttamente eseguita. La Commissione deve quindi rispondere delle conseguenze di tale cattiva esecuzione.

141
Va constatato al riguardo che i ritardi accumulati nell’esecuzione dell’operazione di carico hanno condotto all’immobilizzazione indebitamente prolungata della nave Freedom III nel porto di Grimsby. Viceversa gli atti di causa non contengono alcun elemento che permetta di corroborare la tesi della ricorrente secondo cui l’indebita immobilizzazione della nave Freedom III nel porto di arrivo sia la conseguenza anche della cattiva esecuzione dell’operazione di carico della merce in partenza dal magazzino dell’Alpine. Emerge dagli atti di causa che la nave Freedom III era pronta per lo scarico, nel porto di arrivo, in data 25 novembre 1999 e che lo scarico è effettivamente iniziato l’11 dicembre 1999 per essere completato il 17 dicembre 1999 (v. supra, punto 26). Da tali circostanze occorre considerare che l’immobilizzazione della nave Freedom III nel porto di arrivo risulta dal ritardo o dalla lentezza delle operazioni di scarico. Le controstallie dovute al porto di arrivo non possono quindi ritenersi causate dalla cattiva esecuzione, da parte dell’Alpine, delle operazioni di carico. Soltanto le controstallie relative all’immobilizzazione della nave nel porto di partenza vanno quindi poste a carico della Commissione.

142
Risulta dagli atti di causa che le controstallie relative all’immobilizzazione della nave nel porto di partenza ammontano a USD 23 072,89 (v. supra, punto 25). Va quindi accolta la domanda della ricorrente concernente il pagamento del saldo della voce relativa alle controstallie della fattura BRU 135 039 sino alla concorrenza di un importo di USD 23 072,89.

143
In terzo luogo il litigio verte, da una parte, su spese finanziarie ammontanti a EUR 7 096,37 e a USD 343,93 reclamate per effetto di ritardi di pagamento di fatture indirizzate all’IBEA e, dall’altra, su interessi di mora relativi alle somme di cui la ricorrente chiede il pagamento nell’ambito del presente ricorso.

144
Risulta dagli elementi del fascicolo che gli importi di EUR 7 096,37 e di USD 343,93 riguardano l’indennizzo forfettario, al tasso annuo del 14%, del ritardo accumulato dall’IBEA nel saldo, da una parte, della fattura BRU 135 039 la cui data di scadenza era fissata dalla ricorrente al 12 gennaio 2000, poi saldata il 10 marzo 2000 e, dall’altra, della fattura BRU 137 810, la cui data di scadenza fissata dalla ricorrente era il 25 maggio 2000, poi saldata il 23 giugno 2000. Certo un ritardo di pagamento comporta un danno per il creditore che va risarcito. Può tuttavia concludersi nel senso di un ritardo di pagamento solo a partire dal momento dell’intimazione al debitore (v., in tal senso, sentenza Fuchs/Commissione, cit., punto 78). Nel caso di specie occorre constatare che il contratto di fornitura non prevede che un’intimazione abbia luogo di diritto alla scadenza stessa del termine. Non emerge peraltro dagli atti di causa che la Commissione sia stata oggetto di intimazione prima del 16 maggio 2001. Dato quanto precede va respinta la domanda relativa al pagamento delle somme di EUR 7 096,37 e di USD 343,93, entrambe riferentesi ad asseriti ritardi di pagamento precedenti al 16 maggio 2001.

145
Per quanto attiene agli interessi di mora, essi sono dovuti soltanto sugli importi di EUR 7 194,24 e di USD 23 072,89, a decorrere dal 16 maggio 2001, data in cui la ricorrente ha sollecitato alla Commissione il pagamento delle suddette somme e ciò sino al pagamento integrale. Per quanto riguarda la percentuale del tasso annuale da applicare agli interessi di mora, in assenza di un tasso convenzionalmente fissato di comune accordo fra le parti del contratto, esso dev’essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante le varie fasi del periodo interessato, aumentato di due punti (sentenza Fuchs/Commissione, cit., punto 78).

    Nella causa T‑220/01

146
La controversia verte su somme diverse in cui rientrano certamente spese supplementari, tutte riferentesi all’operazione di carico della merce. Così la somma di DEM 82 991,96 corrisponde all’importo non pagato della fattura BRU 135 963, relativa alle spese supplementari pagate dalla ricorrente alla Nordfrost per operazioni di carico. È parimenti assodato che la somma di DEM 12 300 corrisponde alla parte corrispondente dell’importo non pagato della fattura BRU 135 964, relativa alle spese supplementari riferentesi all’utilizzo di fogli di plastica imposti dalla Nordfrost in occasione del carico della merce. Non è neppure in discussione tra le parti che la somma di DEM 6 960 sollecitata dalla ricorrente corrisponde all’importo non pagato della fattura BRU 135 099 relativa alle ammende inflitte alla ricorrente dalle autorità polacche in ragione del sovraccarico degli assali degli autocarri utilizzati per il trasporto della merce.

147
Occorre quindi stabilire se l’operazione di carico rientri nell’ambito del contratto concluso tra la Commissione e la ricorrente nell’ambito della gara indetta dal regolamento n. 1799/1999 e, all’occorrenza, individuare la parte cui incombe tale operazione.

148
Ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1799/1999 è indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di talune partite di carni bovine, a partire dal magazzino d’intervento e sino a taluni luoghi di destinazione in Russia. Il contratto concluso tra la Commissione e la ricorrente appare quindi, alla stregua del contratto di cui trattasi nella causa T‑215/01 (v. supra, punto 132), come un contratto di trasporto implicante in linea di principio un’operazione di carico. Nel caso di specie nessuna disposizione dei regolamenti nn. 111/1999 e 1799/1999 esclude tale operazione dalle prestazioni coperte dal contratto. Di conseguenza l’operazione di carico rientra nel contratto concluso tra la Commissione e la ricorrente.

149
Nell’ambito di tale contratto l’operazione di carico incombe alla ricorrente. In effetti, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1799/1999, la fornitura comporta, oltre alla prestazione di trasporto, la presa in consegna della merce presso la banchina di carico dei magazzini degli organismi d’intervento. Nel caso di specie niente osta a che la presa in consegna della merce comprenda la prestazione di carico della merce perché, contrariamente a quanto previsto per la fornitura di latte scremato in polvere (v. supra, punto 134), l’operazione di carico non fruisce di un finanziamento comunitario separato ai sensi del regolamento n. 1643/89. Inoltre la ricorrente, nella scomposizione dell’offerta sulla cui base le è stata aggiudicata dalla Commissione la fornitura, ha esplicitamente indicato che avrebbe fatturato le operazioni di movimentazione e carico ad EUR 21,80 per tonnellata lorda di merce.

150
Tuttavia la ricorrente, benché abbia riconosciuto all’udienza che l’operazione di carico le incombeva a norma del contratto, ha fatto valere di essere stata costretta dal BLE, da un lato, ad includere le operazioni di movimentazione e carico nella sua offerta e, dall’altro, ad appaltare tali operazioni alla Nordfrost. A sostegno delle sue asserzioni essa si limita ad invocare lo schema complesso di fatturazione relativo alle operazioni di movimentazione e carico (v. supra, punto 35). Basta rilevare in proposito che nessun elemento del fascicolo permette di corroborare l’asserzione secondo cui l’offerta della ricorrente di fornire la prestazione di carico risulta da una qualsivoglia coercizione. Peraltro non è neppure provato che la ricorrente fosse obbligata a ricorrere ai servizi della Nordfrost per effettuare l’operazione di carico. Va quindi ritenuto che la ricorrente ha pienamente espresso il suo accordo sulla fornitura della prestazione di carico e che ne ha volontariamente affidato l’esecuzione alla Nordfrost.

151
Trattandosi dell’argomento della ricorrente secondo cui la Nordfrost ha agito in qualità di mandatario della Commissione in occasione dell’esecuzione dell’operazione di carico, va rilevato che gli atti di causa non contengono alcun elemento che permetta di giungere a tale conclusione. Più in particolare, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, la telecopia 14 ottobre 1999, indirizzata dai servizi della Commissione all’IBEA nel contesto della causa T‑215/01, non è di alcuna rilevanza quando, come nella causa T‑220/01, l’operazione di carico incombe alla ricorrente. In effetti la suddetta telecopia è stata inviata nell’ambito di una causa in cui l’operazione di carico incombeva alla Commissione (v. supra, punto 136) ed in cui tale operazione era stata affidata al magazzino di stoccaggio. Soltanto in una siffatta ipotesi il magazzino di stoccaggio può, all’occorrenza, essere considerato, nel contesto contrattuale, come agente in nome e per conto della Commissione.

152
Visto quanto precede occorre considerare che l’asserita cattiva esecuzione da parte della Nordfrost dell’operazione di carico e le eventuali spese supplementari da essa generate fanno capo, nell’ambito del rapporto contrattuale tra la Commissione e la ricorrente, soltanto alla responsabilità della ricorrente.

153
In tale situazione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (v. supra, punti 97, 99 e segg.), giustamente il BLE ha rifiutato di sostenere le spese supplementari connesse all’operazione di carico e tale rifiuto non può costituire inadempimento dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 111/1999. Tale disposizione concerne comunque la presa a carico delle spese supplementari connesse alla consegna di una merce non conforme, il che non si verifica nel caso di specie.

154
Peraltro l’asserita mancanza di un efficace intervento della Commissione per garantire il pagamento di talune spese da parte del BLE, come sostenuto dalla ricorrente (v. supra, punti 107 e 109), non può costituire un inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 8, n. 3, del regolamento n. 111/1999, quale è affermato. In effetti, dato che con giusta ragione il BLE non ha effettuato il pagamento delle spese supplementari esposte dalla ricorrente, nessun intervento della Commissione relativo a tale pagamento avrebbe potuto agevolare il proseguimento della fornitura.

155
Deriva da quanto precede che nell’ambito della causa T‑220/01 non può verificarsi l’insorgenza della responsabilità contrattuale della Comunità. Va di conseguenza respinta la domanda formulata in via principale, in tale causa, dalla ricorrente.

    Nella causa T‑221/01

156
In seguito alla rinuncia agli atti della ricorrente relativa alla sua domanda di pagamento della fattura BRU 413 1828 di un importo di EUR 23 115,49, la controversia verte su un importo di USD 25 761,11 corrispondente al saldo rimanente dovuto sulla fattura BRU 114 4316 relativa a controstallie.

157
È assodato che il 5 ottobre 1999 la ricorrente ha informato il DAF della sua volontà di prelevare la merce a partire dal 15 ottobre 1999. È del pari assodato che il 15 ottobre 1999 la ricorrente non ha potuto ritirare la merce in ragione del fatto che il DAF non aveva redatto i certificati di prelievo della merce. Non è nemmeno contestato che la merce fosse disponibile solo il 28 ottobre 1999.

158
Occorre considerare che, nell’ambito del contratto concluso tra la ricorrente e la Commissione nella causa T‑221/01, la Commissione assume l’obbligo di mettere la merce a disposizione della ricorrente. Risulta peraltro dall’art. 7 del regolamento n. 111/1999, come modificato dal regolamento n. 1125/1999, che il prelievo della merce può aver luogo dal momento in cui l’organismo d’intervento ottiene la prova che la garanzia di fornitura è stata costituita.

159
Nel caso di specie non è né provato né tanto meno sostenuto che, alla data del 15 ottobre 1999, il DAF non fosse in possesso della prova che era stata costituita la garanzia di fornitura. Va quindi considerato che la merce poteva ben essere prelevata dalla ricorrente in data 15 ottobre 1999. Peraltro la Commissione non fa valere alcuna ragione per cui la merce non fosse disponibile a tale data. Date tali circostanze occorre considerare che la mancata disponibilità della merce in data 15 ottobre 1999 costituisce un inadempimento, da parte della Commissione, dei suoi obblighi contrattuali.

160
La Commissione sostiene, tuttavia, che le controstallie pagate all’armatore della nave Okapi MV risultano da una cattiva valutazione da parte della ricorrente della natura del contratto di noleggio concluso tra essa e detto armatore. Secondo tale istituzione il contratto di noleggio costituirebbe una «berth charter» e non una «port charter», qualificazione che avrebbe permesso alla ricorrente di rifiutare il pagamento delle controstallie reclamate.

161
È sufficiente rilevare in proposito che la Commissione, in quanto terzo rispetto al contratto di noleggio, non è autorizzata a riqualificarlo come «berth charter». È inoltre pacifico, tra la ricorrente e l’armatore, che il contratto di noleggio costituiva una «port charter». Esso è stato inoltre eseguito in quanto tale. Alla luce di quanto precede niente permette di ritenere che a torto la ricorrente ha pagato controstallie all’armatore della nave Okapi MV.

162
È pacifico che la somma di USD 25 761,11 pagata dalla ricorrente quali controstallie per l’indebita immobilizzazione della nave Okapi MV al porto di partenza, è stata causata dalla messa a disposizione tardiva della merce. La domanda della ricorrente relativa a tale somma va pertanto accolta.

163
Tale importo va maggiorato degli interessi di mora a decorrere dal 3 agosto 2004, data in cui la ricorrente ha reclamato il pagamento, da parte della Commissione, della somma dovuta e ciò sino al pagamento integrale. In assenza di un tasso convenzionale, fissato di comune accordo tra le parti, il tasso applicabile agli interessi di mora è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante le varie fasi del periodo interessato, aumentato di due punti.

Conclusione sulle domande principali fondate sull’art. 238 CE

164
Nella causa T‑215/01 taluni elementi della domanda principale non sono stati accolti. Così la domanda della ricorrente relativa al pagamento del saldo rimanente dovuto per la voce «controstallie» della fattura BRU 135 039 di USD 57 515,63 è stata accolta solo sino a concorrenza di USD 23 072,89. Non è stata peraltro accolta la domanda della ricorrente relativa al pagamento di spese finanziarie di EUR 7 096,37 e di USD 343,93. Vengono infine aumentate degli interessi di mora soltanto le somme che la Commissione è tenuta a pagare alla ricorrente.

165
Nella causa T‑220/01 la domanda principale è respinta nel suo insieme.

166
Nella causa T‑221/01 va accolta la domanda principale, come modificata in seguito alla rinuncia agli atti della ricorrente circa la sua domanda vertente sul pagamento della fattura BRU 413 1828.

167
Dato che non vengono integralmente accolte le domande principali nelle cause T‑215/01 e T‑220/01, occorre esaminare le domande formulate in subordine in tali due cause.


Sulle domande in subordine basate sull’art. 235 CE e sull’art. 288, secondo comma, CE nelle cause T‑215/01 e T‑220/01

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

168
La Commissione fa valere in sostanza che, nelle cause T‑215/01 e T‑220/01, le domande fondate sull’art. 235 CE e sull’art. 288, secondo comma, CE sono irricevibili per il motivo che i ricorsi non soddisfano i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

169
Più particolarmente la ricorrente ometterebbe, in ciascuna di tali due cause, di indicare in quale misura gli asseriti inadempimenti della Commissione costituiscano una violazione sufficientemente caratterizzata di una regola superiore di diritto che tutela i singoli e non consacrerebbe alcuna considerazione alla questione dell’esistenza di un nesso di causalità fra tali asseriti inadempimenti e i danni fatti valere.

170
Essa sostiene anche che le domande relative al pagamento delle spese finanziarie di EUR 7 096,37 e di USD 343,93 nella causa T‑215/01 nonché la domanda relativa al pagamento della fattura BRU 135 964 nella causa T‑220/01 non poggiano, allo stadio del ricorso, su alcun motivo.

171
La ricorrente fa valere in sostanza che, in ciascuna delle due cause, il ricorso contiene un’esposizione sommaria dei motivi relativi alla domanda subordinata, conformemente ai requisiti di cui all’art. 44 del regolamento di procedura.

172
Essa fa valere in proposito, in ciascuna delle due cause, che il ricorso quantifica esattamente il danno subito come il saldo rimanente dovuto sulle fatture indirizzate al pertinente organismo d’intervento.

173
Ciascun ricorso qualificherebbe il comportamento addebitato alla Commissione come risultante, da un lato, dalla mancata concezione e redazione delle condizioni generali della fornitura in questione e, dall’altro, dall’incapacità della Commissione nell’organizzazione e nel controllo del lavoro degli altri intervenienti nell’ambito di tale fornitura, cioé gli organismi d’intervento ed i magazzini di stoccaggio.

174
Ciascun ricorso determinerebbe l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento addebitato precisando che l’intervento ed il controllo della Commissione avrebbero permesso di sbloccare i dinieghi del magazzino di stoccaggio e dell’organismo d’intervento pertinenti.

175
Essa fa ancora valere, in ciascuna delle cause, che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i diversi elementi delle domande sono accompagnati da motivi sufficienti alla luce dei requisiti di cui all’art. 44 del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

176
È stato dichiarato a più riprese che, per essere conforme ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, un ricorso inteso al risarcimento, sulla base della responsabilità extracontrattuale della Comunità, del preteso danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione comunitaria, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 107, e 10 aprile 2003, causa T‑195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II‑1677, punto 27).

177
Nelle cause T‑215/01 e T‑220/01 il ricorso qualifica il comportamento addebitato alla Commissione come una concezione ed un’organizzazione difettose della fornitura nel senso che tale istituzione non ha previsto l’ipotesi della carenza, dell’incapacità e/o della cattiva volontà dei magazzini di stoccaggio e degli organismi d’intervento.

178
Inoltre ciascun ricorso individua il danno subito quali spese supplementari esposte nell’ambito del trasporto delle merci interessate.

179
Circa il nesso di causalità tra il comportamento addebitato ed il danno fatto valere, è necessario constatare, in ciascuna delle due cause, che il ricorso è muto sul punto. Occorre rilevare in proposito che, in contrasto con quanto sostiene la ricorrente (v. supra, punto 174), nessuno dei due ricorsi indica che il nesso di causalità risulta dal fatto che l’intervento ed il controllo della Commissione avrebbero permesso di sbloccare il diniego del magazzino di stoccaggio e dell’organismo d’intervento pertinenti. In ogni caso, anche se il testo di ciascun ricorso potesse interpretarsi come contenente un’indicazione siffatta, quest’ultima non potrebbe considerarsi tale da stabilire l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato ed i danni come fatti valere effettivamente.

180
Date tali circostanze va considerato che, per quanto concerne le domande in subordine, basate sull’art. 235 CE e sull’art. 288, secondo comma, CE, nessun ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Le domande formulate in via subordinata nelle cause T‑215/01 e T‑220/01 vanno quindi dichiarate irricevibili.


Sulle spese

181
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese liberamente o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

182
Nella causa T‑215/01, poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese esposte dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese esposte dalla ricorrente.

183
Nella causa T‑220/01, poiché la ricorrente è soccombente, la stessa è condannata alla totalità delle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

184
Nella causa T‑221/01 il ricorso è stato accolto. Va però ricordato che la ricorrente ha parzialmente rinunciato al suo ricorso nella parte in cui aveva ad oggetto il pagamento della fattura BRU 413 1828 di un importo di EUR 23 115,49. Alla luce di tali elementi si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese ed un quarto delle spese esposte dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese esposte dalla ricorrente.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Nella causa T‑215/01 la Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di EUR 7 194,24 e la somma di USD 23 072,89, maggiorate entrambe degli interessi di mora a decorrere dal 16 maggio 2001 e sino al pagamento integrale. Il tasso d’interesse da applicare viene calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo in questione, maggiorato di due punti.

2)
Il ricorso nella causa T‑215/01 è respinto per il resto.

3)
La ricorrente sopporterà nella causa T‑215/01 un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese esposte dalla Commissione e quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese esposte dalla ricorrente.

4)
Il ricorso nella causa T‑220/01 è respinto.

5)
La ricorrente è condannata nella causa T‑220/01 alla totalità delle spese.

6)
Nella causa T‑221/01 la Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di USD 25 761,11, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 3 agosto 2001 e sino al pagamento integrale. Il tasso d’interesse da applicare viene calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo in questione, maggiorato di due punti.

7)
La ricorrente sopporterà nella causa T‑221/01 un quarto delle proprie spese ed un quarto delle spese esposte dalla Commissione e quest’ultima sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese esposte dalla ricorrente.

Forwood

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

N.J. Forwood

Indice

Contesto normativo

    Disposizioni pertinenti nelle cause T‑215/01, T‑220/01 e T‑221/01

    Altre disposizioni pertinenti nelle cause T‑215/01 e T‑221/01

    Altre disposizioni pertinenti nella causa T‑220/01

Fatti all’origine delle controversie

    Nella causa T‑215/01

    Nella causa T‑220/01

    Nella causa T‑221/01

Procedimento

Conclusioni delle parti

Sulle domande principali basate sull’art. 238 CE

    Sulla ricevibilità

        Argomenti delle parti

            – Sul motivo di irricevibilità fondato sull’assenza di rapporto contrattuale tra le parti

            – Sul motivo di irricevibilità basato sulla non conformità dei ricorsi al disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

        Giudizio del Tribunale

            – Sul motivo di irricevibilità basato sull’assenza di rapporto contrattuale tra le parti

            – Sul motivo di irricevibilità basato sulla non conformità del ricorso al disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

    Sul merito

        Argomenti delle parti

        Giudizio del Tribunale

            – Nella causa T‑215/01

            – Nella causa T‑220/01

            – Nella causa T‑221/01

    Conclusione sulle domande principali fondate sull’art. 238 CE

Sulle domande in subordine basate sull’art. 235 CE e sull’art. 288, secondo comma, CE nelle cause T‑215/01 e T‑220/01

    Sulla ricevibilità

        Argomenti delle parti

        Giudizio del Tribunale

Sulle spese



1
Lingua processuale: il francese.