Language of document : ECLI:EU:T:2004:42

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
12 febbraio 2004 (1)

«Dazio doganale – Rimborso dei dazi all'importazione – Carico di sigarette rubato durante il trasporto – Nozione di situazione particolare ai sensi dell'art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 – Osservanza del termine»

Nella causa T-282/01,

Aslantrans AG, con sede in Rickenbach bei Wil (Svizzera), rappresentata dall'avv. J. Weigell,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Tricot e dalla sig.ra S. Fries, quindi dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra Fries, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2001, REM 19/00, con la quale non si dà seguito ad una domanda di rimborso di dazi all'importazione presentata dalla Repubblica federale tedesca a favore della ricorrente,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),



composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale dell'11 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
In conformità all’art. 91, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità di merci non comunitarie destinate all’esportazione verso paesi terzi, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale.

2
Ai sensi dell’art. 37 del codice doganale, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse restano soggette a tale vigilanza finché non vengano riesportate. Ai termini dell’art. 203, n. 1, del codice doganale, la sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione fa sorgere un’obbligazione doganale all’importazione.

3
L’art. 239 del codice doganale prevede, tuttavia, che si possa procedere alla restituzione totale o parziale dei dazi all’importazione o all’esportazione pagati oppure allo sgravio di un’obbligazione doganale in situazioni diverse da quelle di cui agli artt. 236, 237 e 238 del detto codice e che non implicano frode o manifesta negligenza dell’interessato.

4
Il detto art. 239 è stato precisato e ampliato dal regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»), modificato da ultimo, per quanto riguarda il contesto normativo pertinente ai fini della presente controversia, dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677 (GU L 212, pag. 18).

5
In conformità all’art. 899 del regolamento d’applicazione, l’autorità doganale cui è stata presentata una domanda di rimborso o di sgravio, quando constati che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui agli artt. 900‑903 del regolamento d’applicazione e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell’interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione in oggetto.

6
L’art. 900, n. 1, lett. a), del regolamento d’applicazione prevede al riguardo che si proceda al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione quando le merci non comunitarie, vincolate ad un regime doganale comportante l’esonero totale o parziale dai dazi all’importazione, siano state rubate e poi ritrovate in breve tempo e restituite, nello stato in cui si trovavano al momento del furto, al regime doganale cui erano state inizialmente assegnate.

7
L’art. 905, n. 1, del regolamento d’applicazione dispone che, quando l’autorità doganale non sia in grado di decidere sulla base dell’art. 899 e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta dell’interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione. Ai termini del n. 2 di tale disposizione, la pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Ove risulti che le informazioni trasmesse dallo Stato membro siano insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d’informazione complementari.

8
L’art. 906 bis del regolamento d’applicazione precisa che la Commissione, quando intenda adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni; il richiedente dispone di un mese per presentare le proprie osservazioni.

9
L’art. 907 del regolamento d’applicazione dispone che la decisione con cui la Commissione stabilisce se la situazione particolare esaminata giustifichi la concessione del rimborso o dello sgravio o non la giustifichi deve essere presa entro nove mesi dalla data di ricezione della pratica da parte della Commissione. Quando la Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d’informazione complementari, tale termine è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d’informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione. Allo stesso modo, quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, il termine viene prorogato di un periodo equivalente al lasso di tempo trascorso tra la data dell’invio di tali obiezioni e la data di ricezione della risposta dell’interessato o, in mancanza di risposta, la data di scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto far conoscere la propria opinione.

10
Ai termini dell’art. 908, n. 2, del regolamento d’applicazione, l’autorità competente dello Stato membro delibera sulla domanda presentatale in base alla decisione della Commissione. Ai sensi dell’art. 909 dello stesso regolamento, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di nove mesi di cui all’art. 907, l’autorità doganale nazionale dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio.


Fatti all’origine della controversia

11
Il 14 maggio 1997 la ricorrente poneva in regime di transito esterno presso l’ufficio doganale del porto di Anversa (Belgio) un carico di 12 110 000 sigarette, provenienti da Anversa e dirette in Montenegro (Serbia e Montenegro), con ufficio doganale di destinazione in Karawanken/Rosenbach (Austria). All’ingresso nel territorio doganale della Comunità il camion, il rimorchio e il carico venivano sdoganati a titolo di utilizzo temporaneo. Il camion, il rimorchio e il carico venivano sottoposti alla vigilanza doganale.

12
Il 15 maggio 1997 il camion, il rimorchio e il carico di sigarette venivano rubati in un’area di sosta autostradale a Rhein‑Böllen (Germania), in prossimità delle frontiere belga e olandese.

13
Il 2 giugno 1997 il camion veniva ritrovato in un parcheggio autostradale a Grevenbroich‑Kappeln (Germania). Il successivo 3 giugno veniva ritrovato il rimorchio, vuoto, a Zonhoven (Belgio). Il carico, invece, non è stato mai ritrovato.

14
La polizia criminale tedesca apriva un’indagine sul furto nell’ambito della quale stabiliva contatti con i competenti servizi di polizia del Belgio. Nei suoi rapporti d’indagine del 2 giugno e del 29 ottobre 1997 la polizia tedesca ipotizzava un collegamento tra questo furto e altri furti e tentativi di furto constatati in aree di sosta vicine a quelle in cui erano avvenuti i fatti in causa e concludeva per la possibile esistenza di un gruppo di delinquenti organizzati attivi in prossimità della frontiera tedesco‑belga‑olandese.

15
Il 27 maggio 1997 le autorità tedesche competenti, vale a dire l’Hauptzollamt Koblenz (Ufficio doganale principale di Coblenza, in Germania), emettevano un avviso d’imposta, ai sensi dell’art. 203 del codice doganale, con cui reclamavano dalla ricorrente in quanto responsabile del buon funzionamento del regime di transito la somma di DEM 395 392,01 a titolo di dazi doganali sul carico di sigarette.

16
Il 28 maggio 1998 la ricorrente, che aveva pagato la somma richiestale, sollecitava alle autorità tedesche il rimborso dei dazi doganali applicati alle sigarette rubate.

17
Con lettera 1° agosto 2000, pervenuta alla Commissione il 24 agosto 2000, il Ministro federale delle Finanze tedesco chiedeva alla Commissione di stabilire se il rimborso dei dazi all’importazione sollecitato dalla ricorrente fosse giustificato dalle circostanze di specie.

18
Con lettera datata 1° marzo 2001 e inviata il successivo 6 marzo, la Commissione informava la ricorrente che intendeva adottare una decisione ad essa sfavorevole, esponendo[le] contestualmente le ragioni del rigetto della domanda di rimborso e invitandola a esprimere la propria posizione nel termine di un mese.

19
Con lettera 30 marzo 2001 la ricorrente prendeva posizione sulle obiezioni alla domanda di rimborso formulate dalla Commissione.

20
Con lettera 15 maggio 2001 la ricorrente richiamava l’attenzione della Commissione su alcuni articoli di giornale i quali riferivano che un alto funzionario del Ministero federale delle Finanze tedesco, deputato al servizio dogane e ispettorato doganale, era sospettato di corruzione e di violazione del segreto professionale e che le indagini sul contrabbando organizzato delle sigarette erano state ostacolate dal momento dell’entrata in servizio di detto funzionario.

21
Con lettera 17 maggio 2001 la Commissione chiedeva al Ministero federale delle Finanze tedesco di precisare se il funzionario in questione si occupava di ispezioni doganali alla data di costituzione dell’obbligazione di cui trattasi e se era possibile che le sue attività avessero inciso direttamente sulla fattispecie.

22
Con lettera 30 maggio 2001, pervenuta alla Commissione il 14 giugno 2001, il Ministero federale delle Finanze tedesco rispondeva che il detto funzionario aveva assunto la direzione del servizio d’ispettorato solamente nel dicembre 1997, vale a dire dopo gli avvenimenti che avevano fatto sorgere l’obbligazione doganale in questione. Con fax 27 giugno 2001 le autorità tedesche inviavano alla Commissione la dichiarazione della ricorrente di aver preso conoscenza della lettera della Commissione e della risposta del Ministero tedesco.

23
Il 15 giugno 2001 la Commissione consultava il gruppo di esperti composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel contesto del comitato del codice doganale, a richiesta delle autorità tedesche.

24
Il 18 luglio 2001 la Commissione, con decisione 18 luglio 2001, REM 19/00 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), decideva di non concedere il rimborso dei dazi all’importazione. Al ‘considerando’ 29 di tale decisione la Commissione concludeva che «le circostanze della fattispecie non [erano] tali da creare né isolatamente né congiuntamente una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del [codice doganale]».

25
In seguito alla notifica di tale decisione da parte della Commissione, l’amministrazione tedesca respingeva in data 27 agosto 2001 la domanda di rimborso presentata dalla ricorrente.


Procedimento e conclusioni delle parti

26
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 novembre 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

27
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di iniziare la fase orale.

28
Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza pubblica dell’11 novembre 2003.

29
In udienza la ricorrente ha desistito dalle sue conclusioni dirette ad ottenere dal Tribunale la condanna della Repubblica federale tedesca a rimborsarle, in conformità alla sua domanda 28 maggio 1998, i dazi doganali già pagati.

30
La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 18 luglio 2001, REM 19/00;

condannare la Commissione alle spese.

31
La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.


In diritto

32
A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente invoca due motivi vertenti, il primo, sull’inosservanza del termine previsto per l’adozione della decisione impugnata e, il secondo, sulla sussistenza di una situazione particolare e sulla mancanza di negligenza manifesta e di manovre fraudolente nel senso di cui agli artt. 239 del codice doganale e 905 del regolamento d’applicazione.

Sul primo motivo, vertente sull’inosservanza del termine previsto per l’adozione della decisione impugnata

Argomenti delle parti

33
La ricorrente sostiene che la Commissione ha adottato la decisione impugnata dopo la scadenza del termine di nove mesi dalla data di ricezione della pratica inviata dalle autorità nazionali previsto all’art. 907 del regolamento d’applicazione. La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione non poteva valersi della sua richiesta di informazioni, indirizzata il 17 maggio 2001 alle autorità tedesche, in merito ad un eventuale caso di corruzione nel loro servizio antifrode doganale, per prorogare tale termine, poiché tale richiesta era del tutto superflua.

34
La ricorrente rileva in proposito, in primo luogo, che la Commissione era già al corrente dei fatti e delle circostanze oggetto della sua richiesta 17 maggio 2001. In particolare, la Commissione sarebbe già stata informata della data in cui la persona sospettata di corruzione aveva iniziato a lavorare nel servizio antifrode doganale, dato che il funzionario della Commissione incaricato di istruire la pratica avrebbe lavorato in precedenza nel Ministero federale delle Finanze tedesco e avrebbe avuto conoscenza diretta del caso.

35
In secondo luogo la ricorrente indica che i fatti su cui la Commissione chiedeva delucidazioni non potevano influire sul trattamento della domanda di rimborso poiché, osserva, nella fattispecie l’indagine non è stata condotta dal servizio antifrode doganale tedesco, bensì dalla polizia criminale tedesca. La ricorrente fa valere che, nella sua lettera 15 maggio 2001, essa aveva semplicemente richiamato l’attenzione della Commissione sul fatto che il possibile caso di corruzione di cui riferiva costituiva un ulteriore indizio di carenze manifeste, mentre non aveva minimamente dato ad intendere che ciò avesse potuto influire in qualche maniera sul disbrigo della domanda di rimborso.

36
La Commissione sostiene di aver preso la decisione entro il termine impartito, tenuto conto che, conformemente all’art. 907 del regolamento d’applicazione, detto termine è stato validamente prorogato per effetto della sua richiesta all’autorità nazionale di comunicarle elementi d’informazione complementari.

Giudizio del Tribunale

37
L’art. 905, n. 2, terzo comma, del regolamento d’applicazione prevede che, quando risulti che gli elementi d’informazione comunicati dall’autorità nazionale siano insufficienti a consentire alla Commissione di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, quest’ultima possa chiedere che le vengano comunicati elementi d’informazione complementari. Ai termini dell’art. 907, secondo comma, del medesimo regolamento, una tale richiesta proroga il termine a disposizione della Commissione per prendere posizione sulla domanda di rimborso.

38
Al fine di verificare se la richiesta della Commissione 17 maggio 2001 alle autorità tedesche abbia validamente prorogato il termine per l’adozione della decisione impugnata, si deve accertare per prima cosa se gli elementi d’informazione ivi sollecitati potevano influire sulla posizione che la Commissione avrebbe assunto sulla domanda di rimborso.

39
Va ricordato che, nella lettera 17 maggio 2001, la Commissione ha chiesto al Ministero federale delle Finanze tedesco di precisare se il funzionario sospettato di corruzione si occupava delle indagini doganali alla data in cui è sorta l’obbligazione in causa e se era possibile che le sue attività abbiano potuto influire direttamente sulla fattispecie in esame. Occorre notare a tal proposito come dalla giurisprudenza emerga che, al fine di accertare se le circostanze del caso fondino una situazione particolare, la Commissione deve valutare l’insieme dei dati di fatto rilevanti (sentenza del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Kaufring e a./Commissione, Racc. pag. II‑1337, punto 222). Ora, secondo il Tribunale la Commissione ben poteva ritenere nella fattispecie che situazioni incidenti sulla sfera di attività dell’amministrazione nazionale, come un eventuale caso di corruzione nei servizi della detta amministrazione, potessero costituire eventualmente, in caso di sussistenza di un nesso di causalità con la nascita dell’obbligazione doganale, una situazione particolare nel senso di cui agli artt. 239 del codice doganale e 905 del regolamento d’applicazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 settembre 1999, causa C‑61/98, De Haan, Racc. pag. I‑5003, punto 53). Si deve pertanto concludere che la Commissione poteva giustamente considerare che gli elementi d’informazione richiesti fossero determinanti per statuire con cognizione di causa sulla domanda di rimborso.

40
Non infirma tale conclusione l’argomento della ricorrente secondo cui il servizio antifrode doganale tedesco non è intervenuto nell’indagine sul furto della merce. Infatti, la persona sospettata di corruzione era pur sempre un alto funzionario dell’amministrazione tedesca, in servizio presso il Ministero federale delle Finanze, il quale disponeva di competenze particolari nel settore delle ispezioni doganali e avrebbe potuto per questo accedere ad informazioni atte a facilitare il furto, la ricettazione o l’occultamento del reato.

41
Si osservi inoltre che sul punto la ricorrente contraddice quanto da essa stessa esposto sia nel procedimento amministrativo sia dinanzi al Tribunale al momento della deduzione del secondo motivo. È stata infatti la ricorrente a richiamare l’attenzione della Commissione su un possibile caso di corruzione, con lettera 15 maggio 2001, ed è stata sempre essa ad alludere più volte nel suo atto introduttivo all’indagine sulla condotta del funzionario sospettato di corruzione, allo scopo, in particolare, di dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali.

42
In secondo luogo occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione era già in possesso delle informazioni richieste all’amministrazione tedesca. Al riguardo è sufficiente indicare che, quand’anche il funzionario della Commissione incaricato della pratica abbia effettivamente avuto informazioni sull’asserito caso di corruzione in discorso per aver lavorato in precedenza nell’amministrazione fiscale tedesca, il mero fatto che un funzionario possa avere conoscenza personale di elementi relativi ad una certa pratica non elimina affatto la necessità di procurarsi documenti probatori adeguati. Nella fattispecie, tali prove potevano essere fornite unicamente dall’amministrazione nazionale interessata dall’asserito caso di corruzione, in particolare a seguito di una richiesta di informazioni ex art. 905 del regolamento d’applicazione.

43
In conclusione, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia agito in conformità all’art. 905, n. 2, terzo comma, del regolamento d’applicazione. La sua richiesta di informazioni complementari alle autorità tedesche ha dunque prorogato il termine impartito per l’adozione della decisione, a norma dell’art. 907, secondo comma, seconda frase, del medesimo regolamento. Si deve perciò concludere che la decisione impugnata è stata adottata nel rispetto del termine all’uopo previsto.

44
Il primo motivo è, di conseguenza, respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla sussistenza di una situazione particolare e sulla mancanza di negligenza manifesta e di manovre fraudolente nel senso di cui agli artt. 239 del codice doganale e 905 del regolamento d’applicazione

Argomenti delle parti

45
La ricorrente sostiene di essersi trovata in una situazione particolare risultante da circostanze non implicanti da parte sua né manovre fraudolente né una negligenza manifesta nel senso di cui agli artt. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale e 905 del regolamento d’applicazione e che, per questo, la domanda di rimborso era giustificata.

46
La ricorrente fa valere, in primo luogo, di non aver ostacolato fraudolentemente il normale svolgimento della procedura di transito esterno né il suo ripristino e di non essersi resa colpevole di negligenza manifesta al riguardo, bensì, al contrario, di essere stata vittima di atti delittuosi della criminalità organizzata ai quali nessuno dei suoi rappresentanti ha partecipato. La ricorrente indica di aver fatto tutto ciò che era tecnicamente possibile per evitare che il veicolo fosse rubato e per ritrovarlo rapidamente in caso di sottrazione, in particolare installando un sistema di localizzazione satellitare.

47
In secondo luogo la ricorrente afferma che il furto del veicolo e delle sigarette è avvenuto in circostanze particolari nel senso di cui all’art. 239 del codice doganale. Al riguardo essa fa valere che sussiste una situazione particolare nel senso della succitata disposizione allorché il debitore versa in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che svolgono la stessa attività (sentenza della Corte 25 febbraio 1999, causa C‑86/97, Trans‑Ex‑Import, Racc. pag. I‑1041).

48
La ricorrente osserva che la Corte, con la sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Sohlke (Racc. pag. I‑7877), ha affermato che simili circostanze possono essere rappresentate da fatti straordinari che, sebbene non estranei all’operatore economico, non rientrano tra gli accadimenti ai quali è normalmente confrontato ogni operatore economico nell’esercizio della propria professione. La ricorrente fa valere che, benché tale sentenza riguardi circostanze considerate straordinarie per l’applicazione dell’art. 49 del codice doganale, nondimeno, innanzitutto, sia questa disposizione sia l’art. 239 del medesimo codice contengono regole d’equità e, secondariamente, le loro rispettive regole d’applicazione, ossia gli artt. 859 e 905 del regolamento d’applicazione, sono in sostanza identiche.

49
La ricorrente afferma che le circostanze di specie hanno contribuito non solo a concretizzare il rischio di furto cui è esposto ogni trasportatore di merci all’interno della Comunità, ma anche a creare circostanze straordinarie nel senso della giurisprudenza della Corte, le quali avrebbero permesso, se non facilitato, il furto. Al riguardo la ricorrente sostiene nuovamente di essere stata vittima della criminalità organizzata. Fa poi valere che i servizi repressivi tedeschi hanno impedito a più riguardi che le sigarette rubate fossero reintegrate nella procedura comunitaria di transito esterno. La ricorrente critica in particolare la mancanza di cooperazione tra la polizia tedesca e i servizi di polizia belgi e olandesi, ricorda l’indagine svolta nei confronti di un dirigente del servizio antifrode doganale per ostacoli alle indagini sul contrabbando di sigarette e afferma che i servizi di polizia, nonostante sapessero dal marzo 1997 di un accresciuto rischio di furto di merci di valore in transito per la zona di accadimento dei fatti, hanno omesso di prendere misure particolari per rafforzare la sicurezza del trasporto in questione e di informare la ricorrente dei rischi che correva. Quest’ultima, anzi, sarebbe stata esposta, sul tratto che doveva percorrere, ad un rischio di furto ben più elevato di quello che gravava sui trasportatori impegnati su altri itinerari europei. La ricorrente sostiene, infine, che la Commissione è rimasta inerte davanti alle carenze istituzionali della repressione transfrontaliera nel territorio dell’Unione europea, le quali avrebbero facilitato la commissione del furto.

50
In ultimo la ricorrente fa valere che le circostanze della presente controversia sono diverse da quelle della causa definita con la sentenza della Corte 5 ottobre 1983, cause riunite 186/82 e 187/82, Magazzini Generali (Racc. pag. 2951). In particolare, sottolinea che nella causa summenzionata solo i servizi italiani erano incaricati dell’indagine e la loro azione non era stata ostacolata da loro stessi membri. Inoltre, essa indica, nella citata causa Magazzini Generali, che la Corte doveva decidere se un furto può essere considerato in linea di principio un caso di forza maggiore, mentre nella fattispecie non si tratterebbe di accertare se un furto costituisca in principio una circostanza particolare nel senso dell’art. 239 del codice doganale, bensì di decidere se l’insieme dei fatti sottesi al furto in questione integri circostanze particolari che escludono eccezionalmente la responsabilità della ricorrente.

51
La Commissione afferma, in sostanza, che il furto o gli atti fraudolenti commessi da terzi non sono di per sé circostanze particolari nel senso dell’art. 239 del codice doganale, ma costituiscono un rischio abituale cui l’operatore economico è normalmente esposto nell’esercizio delle sue attività. Parimenti la Commissione fa valere che nessuno degli argomenti della ricorrente relativi alle circostanze di specie permette di qualificare il furto di cui trattasi un caso eccezionale e, pertanto, di giustificare l’applicazione del principio d’equità di cui all’art. 239 del codice doganale.

Giudizio del Tribunale

52
L’art. 905 del regolamento d’applicazione, disposizione che precisa e amplia la norma contenuta all’art. 239 del codice doganale, costituisce una clausola generale di equità intesa in particolare ad abbracciare situazioni eccezionali che, per loro stessa natura, non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste agli artt. 900‑904 del regolamento d’applicazione (sentenza Trans‑Ex‑Import, cit., punto 18).

53
Dal tenore dell’art. 905 risulta che il rimborso dei dazi all’importazione è subordinato a due condizioni cumulative, vale a dire anzitutto l’esistenza di una situazione particolare e poi l’assenza di negligenza manifesta e di simulazione da parte dell’interessato (v., in tal senso, sentenza De Haan, cit., punto 42, e sentenza del Tribunale 18 gennaio 2000, causa T‑290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 87), cosicché basta che manchi una delle due condizioni perché tale rimborso debba essere rifiutato (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 54, e Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punto 87).

54
La Commissione, ritenendo nella decisione impugnata che la domanda di rimborso fosse ingiustificata in quanto le circostanze di specie non bastavano ad integrare una situazione particolare, non ha esaminato la seconda condizione, relativa alla mancanza di simulazione e di negligenza manifesta della ricorrente. Di conseguenza, la presente discussione deve vertere unicamente sulla questione se la Commissione sia incorsa o meno in errore nel valutare la nozione di situazione particolare.

55
Si deve notare in merito che per giurisprudenza costante la Commissione dispone di potere discrezionale allorché adotta una decisione applicando la clausola generale di equità prevista all’art. 905 del regolamento d’applicazione (v., per analogia, sentenze del Tribunale 9 novembre 1995, causa T‑346/94, France‑aviation/Commissione, Racc. pag. II‑2841, punto 34; 17 settembre 1998, causa T‑50/96, Primex Produkte Import‑Export e a./Commissione, Racc. pag. II‑3773, punto 60, e Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punti 46 e 78). Si deve notare pure che il rimborso ovvero lo sgravio dei dazi all’importazione, che possono essere accordati soltanto a certe condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione al regime normale delle importazioni e delle esportazioni, per cui le disposizioni che prevedono tale rimborso o tale sgravio vanno interpretate stricto sensu (sentenza Söhl & Söhlke, cit., punto 52).

56
La Corte ha altresì statuito che circostanze atte a costituire una situazione particolare ai sensi dell’art. 905 del regolamento d’applicazione sussistono allorché, alla luce della finalità equitativa sottesa all’art. 239 del codice doganale, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività (sentenze Trans‑Ex‑Import, cit., punto 22, e De Haan, cit., punto 52; sentenza della Corte 27 settembre 2001, causa C‑253/99, Bacardi, Racc. pag. I‑6493, punto 56).

57
Nel caso presente la ricorrente fa valere che a costituire una situazione particolare in suo capo sarebbe stato non il mero furto della merce, bensì l’insieme delle circostanze di specie, che sarebbero idonee ad escludere eccezionalmente la sua responsabilità. Occorre perciò determinare se gli elementi addotti dalla ricorrente possono costituire una situazione particolare nel senso di cui all’art. 905, n. 1, del regolamento d’applicazione.

58
In primo luogo la ricorrente rileva che il furto è opera della criminalità organizzata. Il Tribunale considera al riguardo che il fatto di essere stato apparentemente perpetrato da un gruppo appartenente alla cosiddetta criminalità organizzata non vale a conferire al furto carattere eccezionale. Infatti gli operatori economici che trasportano merci di gran valore sono generalmente esposti al rischio di azioni delittuose da parte di gruppi criminali ben organizzati. In ogni caso, un’organizzazione ad alto livello degli autori di un furto non può giustificare un trattamento speciale del delitto sotto il profilo dell’applicazione delle disposizioni doganali. La Corte, infatti, interpretando le nozioni di «forza maggiore» e di «perdita irrecuperabile delle merci» ai fini dell’applicazione della direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, 79/623/CEE, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’obbligazione doganale (GU L 179, pag. 31), ha statuito che la sottrazione ad opera di terzi, anche senza colpa del debitore, di merci soggette a dazio doganale non estingue la relativa obbligazione, «quali che siano le modalità del furto» (sentenza Magazzini Generali, cit., punti 14 e 15).

59
In secondo luogo la ricorrente argomenta dalla pretesa mancanza di cooperazione fra i servizi di polizia di Germania, Belgio e Paesi Bassi in occasione dell’indagine sul furto. La questione dello svolgimento dell’indagine attiene, tuttavia, ad un momento successivo alla costituzione dell’obbligazione doganale avvenuta, conformemente all’art. 203, n. 2, del codice doganale, con la sottrazione della merce alla vigilanza doganale, sicché pretese carenze nell’indagine della polizia non possono costituire una situazione particolare nel senso di cui all’art. 905 del regolamento d’applicazione.

60
In terzo luogo la ricorrente invoca il fatto che si sarebbe indagato su un membro dell’amministrazione fiscale tedesca il quale avrebbe ostacolato le indagini sul contrabbando di sigarette. È sufficiente ricordare in proposito che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha richiesto informazioni in merito alle autorità tedesche, le quali hanno escluso che questo preteso caso di corruzione abbia influito in qualche modo sulla presente controversia. Occorre perciò concludere che, anche qualora detta corruzione risulti provata, non sussistevano circostanze particolari in capo alla ricorrente.

61
Va disatteso pure, in quarto luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui essa sarebbe stata esposta, sul tragitto da percorrere, a un rischio di furto più elevato di quello corso da altri operatori economici su altri tragitti europei perché le autorità competenti, pur se consapevoli dell’accresciuto rischio di furto di merci di valore nella zona di cui trattasi, avrebbero omesso di prendere misure specifiche per rafforzare la sicurezza e di informare la ricorrente di tale rischio. Quand’anche queste affermazioni rispondessero al vero, infatti, tali circostanze riguarderebbero indistintamente tutti gli operatori economici che percorrono detta strada, sicché la ricorrente non verserebbe in una situazione eccezionale rispetto a numerosi altri operatori economici.

62
In quinto luogo la ricorrente lamenta che la Commissione sia rimasta inerte davanti alle carenze istituzionali della repressione transfrontaliera nell’Unione europea, carenze che avrebbero facilitato il furto in questione nonché altri furti commessi in circostanze analoghe. A fortiori neppure tale circostanza, quand’anche fondata, integra per la ricorrente una situazione particolare, giacché riguarderebbe indistintamente un numero indefinito di operatori economici, ossia quelli che trasportano merci attraverso le zone transfrontaliere dell’Unione europea.

63
In definitiva si deve concludere che nessuno degli elementi da essa invocati, singolarmente o complessivamente presi, può porre la ricorrente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la medesima attività, come previsto dalla giurisprudenza citata al punto 56.

64
Non infirma questa conclusione il riferimento della ricorrente alla citata sentenza Söhl & Söhlke, con cui la Corte, interpretando la nozione di «circostanze» ai sensi dell’art. 49, n. 2, del codice doganale, ha osservato che il richiedente poteva versare in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici esercenti la stessa attività a motivo di fatti straordinari che, sebbene all’operatore non estranei, non rientravano tra gli accadimenti ai quali è normalmente confrontato ogni operatore economico nell’esercizio della propria professione (sentenza Söhl & Söhlke, cit., punti 73 e 74).

65
Occorre notare, a tale proposito, che la citata sentenza Söhl & Söhlke verte sull’interpretazione dell’art. 49, n. 2, del codice doganale, relativo al prolungamento dei termini previsti per il compimento delle formalità necessarie ad assegnare una destinazione doganale alle merci oggetto di dichiarazione sommaria, laddove l’art. 239 del medesimo codice disciplina una materia ben diversa, e cioè il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione oppure dei dazi all’esportazione. In ogni caso, e indipendentemente dalla rilevanza della citata sentenza Söhl & Söhlke ai fini dell’interpretazione dell’art. 239 del codice doganale, il Tribunale ritiene che nel caso di specie i criteri in essa indicati non siano soddisfatti. Infatti nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente costituisce una circostanza straordinaria esorbitante i rischi professionali inerenti all’attività lavorativa nel senso di detta giurisprudenza. In particolare, come ha osservato la Commissione nella decisione impugnata, il furto di merci è uno dei sinistri più frequenti, contro il quale gli operatori economici sono di solito assicurati, soprattutto gli specialisti del trasporto di merci cosiddette «a rischio», giacché esse sono soggette a forte tassazione.

66
Si deve perciò concludere che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che le circostanze di specie non integrassero una situazione particolare ai sensi degli artt. 239 del codice doganale e 905 del regolamento d’applicazione.

67
Da quanto precede discende che il secondo motivo è infondato.

68
Il ricorso va, di conseguenza, respinto.


Sulle spese

69
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto richiesta, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dalla Commissione.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

Lindh

García-Valdecasas

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1
Lingua processuale: il tedesco.