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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l’11 marzo 2021 – GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e altri

(Causa C-159/21)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: GM

Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafi 1, lettera d), e 2, 23, paragrafo 1, lettera b), e 45, paragrafi 1 e da 3 a 5, della direttiva sulle procedure d’asilo 1 – alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») – debbano essere interpretati nel senso che impongono che, nel caso in cui sia applicabile la deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, riguardante un motivo di sicurezza nazionale, l’autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione in materia di protezione internazionale di diniego o di revoca dello status per ragioni di sicurezza nazionale e l’autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata devono provvedere affinché sia comunque garantito al richiedente, rifugiato o straniero che beneficia della protezione sussidiaria, o al suo rappresentante legale, il diritto di accedere almeno al contenuto essenziale delle informazioni o dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tali motivi e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l’autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria al motivo di sicurezza nazionale.

In caso di risposta affermativa, che cosa si debba intendere esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, nell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle procedure d’asilo, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta.

Se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo 2 , nonché l’articolo 45, paragrafi 1, lettera a), e da 3 a 4, della direttiva sulle procedure d’asilo e il considerando 49 della medesima debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la revoca o esclusione dallo status di rifugiato o di straniero che beneficia della protezione sussidiaria avviene sulla base di una decisione non motivata, basata esclusivamente sul rinvio automatico al parere vincolante e imperativo dell’autorità specializzata, anch’esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo per la sicurezza nazionale.

Se i considerando 20 e 34 e gli articoli 4 e 10, paragrafi 2 e 3, lettera d), della direttiva sulle procedure d’asilo e gli articoli 14, [paragrafo] 4, lettera a), e 17, [paragrafo] 1, lettera d), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in base alla quale la predetta autorità specializzata procede all’esame del motivo di esclusione e adotta una decisione nel merito in un procedimento che non è conforme alle disposizioni sostanziali e procedurali della direttiva sulle procedure d’asilo e della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo.

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo debba essere interpretato nel senso che osta a un’esclusione fondata su una circostanza o un reato di cui si era a conoscenza già prima dell’adozione della sentenza o della decisione definitiva sul riconoscimento dello status di rifugiato, ma che non costituiva un motivo di esclusione né in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato né in relazione alla protezione sussidiaria.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

2 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).