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Ricorso proposto il 13 dicembre 2022 – Cogebi e Cogebi/Consiglio

(Causa T-782/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cogebi (Bruxelles, Belgio), Cogebi, a.s. (Tábor, Repubblica ceca) (rappresentante: H. over de Linden, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 3 decies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1 , quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 20222 , nella parte in cui riguarda l’inclusione del codice NC 6814 nell'elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 decies del regolamento n. 833/2014 (allegato XXI).

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale, ossia     l'obbligo di motivazione.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Quarto motivo, vertente sulla violazione della libertà d'impresa, di cui     all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in     prosieguo: la     «Carta»).

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona     amministrazione, di cui all'articolo 41 della Carta, e sulla violazione del diritto     a un ricorso effettivo e all'accesso a un giudice imparziale, di cui all'articolo 47     della Carta.

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1 GU 2014, L 229, pag. 1.

1 GU 2022, L 259I, pag. 3.