Language of document : ECLI:EU:T:2024:110

Cause riunite T29/14 e T31/14

Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, SL, già Taetel, SL
e
Banco Santander, SA, già Banco Popular Español, SA

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024

«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero parziale – Cessazione parziale della materia del contendere – Non luogo a procedere parziale – Aiuto nuovo – Recupero – Clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dall’obbligo di restituzione di aiuti illegali e incompatibili – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali»

1.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso diretto all’annullamento di parti della decisione impugnata annullate – Ricorso divenuto in parte privo di oggetto – Non luogo a statuire

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 22‑34, 41‑49)

2.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso diretto all’annullamento di parti della decisione impugnata annullate – Persistenza dell’interesse ad agire

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 50, 51, 53‑61)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Regime fiscale composto di diverse misure collegate tra loro di fatto o di diritto – Valutazione separata di dette misure – Inammissibilità

(Art. 107, n. 1, TFUE)

(v. punti 67‑71)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Portata – Clausole contrattuali che prevedono il trasferimento dell’onere di recupero di un aiuto illegale dai beneficiari di tale aiuto ad altre persone – Commissione che ha vietato tale trasferimento dell’onere di recupero e che ordina il recupero dell’aiuto illegale presso i beneficiari – Violazione della ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri – Violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà – Assenza

(Art. 107 e 108 TFUE)

(v. punti 85‑105, 110, 111, 114‑123)

Sintesi

Con la presente sentenza il Tribunale respinge i ricorsi di annullamento presentati, rispettivamente, dalla Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, SL, e della Banco Santander, SA, contro la decisione con la quale la Commissione europea ha qualificato come aiuti di Stato diverse misure fiscali che costituiscono il «regime spagnolo di tax lease» (in prosieguo: il «regime spagnolo di tax lease») applicabile a taluni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi. Così facendo, esamina l’eventuale cessazione della materia del contendere in seguito all’annullamento parziale della decisione impugnata con la sentenza della Corte Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P) (1). Il Tribunale si pronuncia altresì sulla questione inedita se la Commissione ha ecceduto le sue competenze in materia di aiuti di Stato escludendo, nella decisione impugnata, clausole di indennizzo contenute in contratti conclusi tra parti private, che tutelano i beneficiari contro il recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno (2).

Nel caso di specie, la Commissione aveva ricevuto varie denunce in merito all’applicazione del spagnolo di tax lease ad alcuni contratti di locazione finanziaria, in quanto tale regime consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di uno sconto compreso tra il 20% e il 30% sul prezzo di acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli. Secondo la Commissione, l’obiettivo del regime spagnolo di tax lease era di far beneficiare di vantaggi fiscali gruppi d’interesse economico (in prosieguo: i «GIE») e gli investitori che vi partecipavano, i quali trasferivano successivamente una parte di tali vantaggi alle compagnie di trasporto marittimo che avevano acquistato una nave nuova.

Nella decisione impugnata, adottata nel luglio 2013, la Commissione ha ritenuto che tre delle cinque misure fiscali che formavano il regime spagnolo di tax lease costituissero aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sotto forma di un vantaggio fiscale selettivo, parzialmente incompatibile con il mercato interno. Dato che all’aiuto in questione era stata data esecuzione a partire dal 1° gennaio 2002 in violazione dell’obbligo di notifica (3), la Commissione ha ingiunto alle autorità nazionali di procedere al suo recupero presso gli investitori, vale a dire i membri dei GIE (in prosieguo: l’«ordine di recupero»).

Avverso la decisione impugnata sono stati proposti diversi ricorsi di annullamento. Quelli proposti dalla Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios e dalla Banco Santander sono stati sospesi in attesa della risoluzione definitiva dei ricorsi proposti dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing, SA, e dalla Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (in prosieguo: la «PYMAR»). Così, nella sentenza Spagna e a./Commissione (4), il Tribunale ha annullato la decisione impugnata. Investita di un’impugnazione proposta dalla Commissione avverso tale sentenza, la Corte, con sentenza Commissione/Spagna e a. (C‑128/16 P) (5), ha annullato detta sentenza e ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale.

Con la sua sentenza di rinvio Spagna e a./Commissione (6), il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing e dalla PYMAR. In tale sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo diretto a contestare la selettività del regime spagnolo di tax lease, ritenendo in sostanza che l’esistenza di un ampio potere discrezionale dell’amministrazione fiscale ai fini dell’autorizzazione dell’ammortamento anticipato fosse sufficiente per ammettere la selettività del regime spagnolo di tax lease nel suo complesso. Esso ha altresì respinto, in particolare, i motivi vertenti sulla violazione dei principi applicabili al recupero dell’aiuto, vale a dire il principio di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. A quest’ultimo riguardo, in particolare, esso ha considerato che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto ordinando il recupero integrale dell’aiuto in questione presso i soli investitori dei GIE, sebbene parte del vantaggio fiscale ottenuto fosse stata trasferita a terzi, vale a dire le compagnie di trasporto marittimo.

Investita di impugnazioni distinte avverso tale sentenza, la Corte, con la sua sentenza Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P) (7), ha accolto il motivo del Regno di Spagna vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il recupero dell’aiuto in parola e ha respinto le impugnazioni quanto al resto. Avendo, quindi, parzialmente annullato tale sentenza e ritenendo di essere in grado di statuire essa stessa definitivamente sulla parte dei ricorsi ancora da esaminare, la Corte ha dichiarato, in esito al suo esame, che occorreva annullare la decisione impugnata nella parte in cui designava i GIE e i loro investitori come i soli beneficiari dell’aiuto in questione e nella parte in cui ordinava il recupero integrale dell’importo dell’aiuto in questione unicamente presso gli investitori dei GIE.

Giudizio del Tribunale

Pronunciandosi in via preliminare sulla questione se, a seguito della sentenza della Corte Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P) che ha annullato parzialmente la decisione impugnata, i ricorsi proposti dalle ricorrenti non siano divenuti privi di oggetto, il Tribunale ricorda che l’oggetto della controversia deve perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto.

Pertanto, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento dell’atto impugnato in corso di causa priva del suo oggetto il ricorso per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento di detta decisione. Infatti, con l’annullamento di tale atto, il ricorrente ottiene il solo risultato che il suo ricorso può procurargli e, pertanto, non vi è più materia di decisione del giudice dell’Unione europea. Lo stesso vale qualora l’annullamento parziale dell’atto impugnato abbia dato al ricorrente il risultato che esso mirava ad una parte del suo ricorso, cosicché non vi è più luogo a statuire su tale parte.

Nel caso di specie, il Tribunale constata che i ricorsi proposti dalle ricorrenti sono divenuti privi di oggetto nella parte in cui mirano a contestare l’identificazione dei GIE e dei loro investitori come unici beneficiari del regime spagnolo di tax lease e di detti investitori come le sole imprese destinatarie dell’ordine di recupero, nonché la motivazione della decisione impugnata a tal riguardo, e il metodo descritto nella decisione impugnata al fine di calcolare l’importo che deve essere rimborsato dagli investitori dei GIE.

Infatti, da un lato, la sentenza della Corte, Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P), ha già annullato la decisione impugnata nella parte in cui designa i GIE e i loro investitori come i soli beneficiari del regime spagnolo di tax lease e ordina il recupero dell’intero importo dell’aiuto in questione presso detti investitori. Inoltre, le ricorrenti non hanno dimostrato che il loro argomento diretto a contestare l’esclusione dei cantieri navali dai beneficiari del regime spagnolo di tax lease e delle imprese destinatarie dell’ordine di recupero, quand’anche fondato, fosse idoneo a procurare loro un beneficio che va al di là di quello che esse traggono dalla sentenza della Corte.

Dall’altro lato, il metodo descritto in tale decisione al fine di calcolare l’importo che deve essere rimborsato dagli investitori, basandosi sulla premessa, ormai errata, secondo cui l’intero vantaggio deve essere recuperato presso i soli investitori dei GIE, è divenuto obsoleto a seguito di tale sentenza.

Ciò posto, occorre sempre statuire sui capi delle conclusioni delle ricorrenti nella parte in cui sono diretti all’annullamento di parti della decisione impugnata che non sono state annullate dalla Corte nella sentenza del Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P). Infatti, tale decisione resta valida nella parte in cui dichiara illegittimo e incompatibile con il mercato interno l’aiuto di cui beneficiano almeno i GIE e i loro investitori e obbliga il Regno di Spagna a recuperare detto aiuto, o parte di esso, presso questi ultimi. Inoltre, la circostanza che, per il calcolo degli importi da recuperare, la metodologia descritta nella decisione impugnata debba essere modificata alla luce di detta sentenza non cambia per nulla la circostanza che tale obbligo di recupero persista in quanto tale.

A tale proposito, in primo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sull’erronea qualificazione delle misure fiscali che costituiscono il regime spagnolo di tax lease, singolarmente considerate, come aiuti nuovi.

Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti che contestano la qualificazione di tali misure fiscali come aiuti nuovi, il loro carattere selettivo e l’esistenza di un vantaggio, sono fondati sulla premessa secondo cui dette misure dovrebbero essere valutate separatamente, alla luce dell’articolo 107 TFUE, e non tenendo conto del regime spagnolo di tax lease nel suo complesso.

Infatti, tali misure fiscali sono collegate di diritto, in sostanza, perché l’ammortamento anticipato era soggetto all’ottenimento di un’autorizzazione da parte delle autorità fiscali, e di fatto, in quanto l’autorizzazione amministrativa per l’ammortamento anticipato era concessa unicamente nel contesto di contratti di locazione finanziaria di navi ammissibili al regime dell’imposta sul tonnellaggio. Pertanto, è in ragione di tale collegamento che il Tribunale, nella sentenza Spagna e a./Commissione (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV), ha dichiarato che, dal momento che una delle misure che consentivano di beneficiare del regime spagnolo di tax lease nel suo complesso era selettiva, ossia l’autorizzazione dell’ammortamento anticipato, la Commissione aveva giustamente considerato, nella decisione impugnata, che il sistema fosse selettivo nel suo complesso. Nella sentenza Spagna e a./Commissione (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV), la Corte ha confermato tale conclusione nonché, implicitamente, la necessità di valutare il regime spagnolo di tax lease nel suo complesso come regime di aiuti.

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo secondo cui la Commissione avrebbe ecceduto le sue competenze in materia di aiuti di Stato escludendo, nella decisione impugnata, clausole di indennizzo contenute in contratti conclusi tra parti private, che tutelano i beneficiari contro il recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile.

A tale proposito, il Tribunale constata che la precisazione fornita all’articolo 4, paragrafo 1, del dispositivo della decisione impugnata, secondo la quale il Regno di Spagna deve recuperare l’aiuto presso i beneficiari «senza la possibilità per [questi ultimi] di trasferire l’onere del recupero ad altre persone», è redatta in termini ampi e non si limita espressamente, nel suo testo, alle clausole di indennizzo. Inoltre, tali clausole non riguardano specificamente l’ipotesi del recupero di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno, bensì, più in generale conseguenze della possibilità che le autorità competenti non approvino i vantaggi fiscali derivanti dal regime spagnolo di tax lease o che, a seguito della loro approvazione, la loro validità sia rimessa in discussione.

Ciò posto, in alcuni considerando della decisione controversa, la Commissione procede, in modo più concreto, all’individuazione degli aspetti specifici delle clausole di indennizzo che, a suo avviso, si rivelano problematici nel contesto del recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Così, essa precisa che l’obiettivo del recupero, che mira al ripristino della situazione precedente, e in particolare all’eliminazione della distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, sarebbe irrimediabilmente compromesso se gli attori del settore privato potessero, grazie a clausole contrattuali, alterare gli effetti delle decisioni di recupero adottate dalla Commissione. Ne consegue che la precisazione fornita all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata deve essere intesa nel senso che riguarda unicamente le clausole di indennizzo nei limiti in cui esse possono essere interpretate nel senso che tutelano i beneficiari di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno contro il recupero di quest’ultimo.

Peraltro, la Commissione non ha previsto che le clausole di indennizzo siano nulle, poiché una siffatta competenza spetta, se del caso, ai giudici nazionali. Infatti, la precisazione fornita dalla Commissione nella decisione impugnata mira unicamente a chiarire la portata dell’obbligo incombente al Regno di Spagna di recuperare l’aiuto presso i beneficiari di quest’ultimo affinché venga ristabilita la situazione precedente al versamento di detto aiuto.

Ne consegue che la Commissione non ha ecceduto le competenze di cui è investita in materia di aiuti di Stato (8). Infatti, se è vero che il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato (9), resta il fatto che quest’ultima disposizione esige che tali procedure consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Di conseguenza, nulla osta a che la Commissione precisi, nella suddetta decisione, che il Regno di Spagna deve fare in modo che i beneficiari rimborsino gli importi degli aiuti di cui hanno avuto il godimento effettivo, senza poter trasferire l’onere del recupero di tali importi a un’altra parte del contratto. Ciò vale a maggior ragione in quanto tali clausole di indennizzo erano previste in contratti quadro conclusi tra i diversi partecipanti al regime spagnolo di tax lease, e tali contratti erano presi in considerazione dall0ammninistrazione fiscale ai fini dell’autorizzazione dell’ammortamento anticipato.


1      Sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60).


2      In forza delle clausole di indennizzo contenute in contratti conclusi tra parti private, gli investitori potevano reclamare presso i cantieri navali gli importi che hanno dovuto rimborsare allo Stato.


3      Obbligo previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


4      Sentenza del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione, T‑515/13 e T‑719/13.


5      Sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a., C‑128/16 P.


6      Sentenza del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV, EU:T:2020).


7      Sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60).


8      v. articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).


9      Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999.