Language of document : ECLI:EU:T:2024:114

Causa T763/20

(pubblicazione per estratto)

Inner Mongolia Shuangxin EnvironmenTFriendly Material Co. Ltd

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024

«Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Dati prontamente disponibili – Omessa collaborazione – Nozione di “informazioni necessarie” – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036»

1.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Interpretazione del regolamento 2016/1036 alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Presa in considerazione dell’interpretazione adottata dall’organo di conciliazione – Interpretazione contra legem del diritto dell’Unione derivato – Inammissibilità

[Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis e § 7]

(v. punti 20‑22, 28‑33, 39‑49)

2.      Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento

[Art. 216, § 2, TFUE; accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis]

(v. punti 23, 24, 38)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Applicazione della regola del dazio inferiore

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis)

(v. punti 56‑58)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inoperante – Nozione – Motivi di ricorso sollevati a sostegno di un ricorso contro un regolamento che istituisce dazi antidumping – Motivi di ricorso che rimettono in discussione il margine di dumping – Margine di dumping che non è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dei dazi antidumping – Motivi inoperanti – Criteri di valutazione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 62, 65, 69, 173)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Distorsioni significative del mercato nel paese esportatore – Calcolo del valore normale sulla base di prezzi o di valori di riferimento non falsati – Presa in considerazione dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Criteri – Dati pertinenti prontamente disponibili – Nozione – Paese che ha fornito dati riservati non pubblicamente disponibili – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 2, § 6 bis, 6, § 7, 19 e 20)

(v. punti 86‑104)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Distorsioni significative del mercato nel paese esportatore – Calcolo del valore normale sulla base di prezzi o di valori di riferimento non falsati – Presa in considerazione dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Potere discrezionale delle istituzioni – Criteri – Livello adeguato di protezione sociale e ambientale – Irrilevanza in presenza di un solo paese rappresentativo appropriato

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 6 bis, a), e § 7, a)]

(v. punti 119‑134)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie – Nozione di informazioni necessarie – Informazioni relative ai volumi di produzione e ai costi di fabbricazione – Inclusione

[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 6.8; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, §§ 1 e 3]

(v. punti 140‑161)

8.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Obbligo della Commissione di provvedere all’informazione delle parti interessate – Portata – Diritti della difesa – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20)

(v. punto 166)

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3)

(v. punti 198, 199)

10.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione i segmenti di mercato del prodotto di cui trattasi – Insussistenza salvo circostanze eccezionali

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, §§ 2 e 3)

(v. punti 200‑209)

11.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione la totalità delle vendite di prodotti simili dei produttori dell’Unione inclusi nel campione – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3)

(v. punti 240, 244‑249)

12.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate e di rispettare la riservatezza delle informazioni conciliando tali obblighi – Decisione della Commissione che respinge una domanda dell’impresa interessata diretta all’accesso ad informazioni riservate – Insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione – Impresa che non ha adito il consigliere-auditore riguardo a tale decisione di rigetto – Circostanza che corrobora la conclusione dell’insussistenza di errori di diritto da parte della Commissione

[Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994), art. 6.5; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 7, 19 e 20]

(v. punti 257, 258, 264‑273)

Sintesi

Adito da un produttore esportatore cinese, il Tribunale rigetta il ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione 2020/1336 della Commissione europea che istituisce dazi antidumping definitivi sulle definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici (in prosieguo: i «PVA») originari della Repubblica popolare cinese (1). In tale occasione, il Tribunale precisa la nozione di dati «prontamente disponibili» nell’ambito della selezione del paese rappresentativo adeguato ai fini del calcolo del valore normale del prodotto interessato da un’inchiesta antidumping in presenza di distorsioni significative del mercato nel paese esportatore. Essa fornisce altresì precisazioni quanto alla nozione di «informazioni necessarie» che le parti interessate devono fornire alla Commissione nell’ambito dell’inchiesta antidumping. Nel caso di specie, la Commissione, investita di una denuncia presentata dalla Kuraray Europe GmbH, il principale produttore di PVA dell’Unione europea, ha avviato un’inchiesta antidumping in esito alla quale ha adottato il regolamento impugnato.

È in tale contesto che la Inner Mongolia Shuangxin EnvironmenT‑Friendly Material Co. Ltd, una società cinese che produce ed esporta PVA verso l’Unione europea, ritenendosi lesa dai dazi antidumping istituiti dalla Commissione, ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione 2020/1336 nella parte in cui esso la riguarda (2).

Giudizio del Tribunale

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base (3). Tale articolo prevede che, qualora non sia opportuno basarsi sui prezzi e sui costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza di distorsioni significative su tale mercato, il valore normale del prodotto interessato è calcolato esclusivamente sulla base dei costi di produzione e di vendita che rappresentano prezzi o valori di riferimento non falsati. A tal fine, la Commissione può utilizzare come fonti d’informazione, in particolare, i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico simile a quello del paese esportatore, purché i dati pertinenti siano prontamente disponibili. Se è possibile scegliere più paesi, la preferenza è accordata al paese che applica un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che la Commissione non è incorsa in errore scegliendo la Turchia, e non il Messico, come paese rappresentativo per determinare il valore normale del prodotto in questione. Infatti, la Commissione poteva basarsi solo sui dati forniti da una società stabilita in Turchia, poiché i dati forniti dalle società stabilite in Messico non potevano essere qualificati come dati «prontamente disponibili».

In tal senso, per quanto riguarda, anzitutto, la nozione di dati «prontamente disponibili», il Tribunale conferma l’interpretazione letterale fatta propria dalla Commissione nel regolamento impugnato, secondo la quale «pubblicamente disponibili» significava a disposizione del grande pubblico, mentre «prontamente disponibile» significava a disposizione di tutti, purché fossero soddisfatte determinate condizioni, come il pagamento di una tariffa. Orbene, i dati forniti dalle società stabilite in Messico erano stati trasmessi solo in forma riservata non accessibile al pubblico oppure erano disponibili solo in relazione a un periodo diverso da quello oggetto dell’inchiesta.

Basandosi su un’interpretazione contestuale e teleologica, il Tribunale ritiene che tale nozione debba essere interpretata alla luce degli obblighi derivanti dalle disposizioni del regolamento di base dedicate al trattamento riservato e all’informazione delle parti, per tutelare i diritti della difesa di queste ultime. Così, il regolamento di base persegue due obiettivi, vale a dire, da un lato, consentire alle parti interessate di difendere utilmente i loro interessi e, dall’altro, preservare la riservatezza delle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta (4). Pertanto, la Commissione, quando cerca di ottenere dati «prontamente disponibili», ha il diritto di rifiutare di utilizzare a tal fine dati che sono considerati, dalla parte che li ha forniti, riservati e dei quali essa non riesce ad ottenere un riassunto non riservato sulla base del quale le altre parti interessate dall’inchiesta possano esercitare i loro diritti della difesa.

Il Tribunale precisa poi che, accettando i dati forniti dalla società stabilita in Turchia, la Commissione non ha violato il suo dovere di diligenza calcolando il valore normale del prodotto di cui trattasi in modo inappropriato o irragionevole. Infatti, gli argomenti della ricorrente diretti a contestare la pertinenza dei dati scelti - rispetto al periodo d’inchiesta nonché delle informazioni contenute in tali dati - non sono suffragati nel caso di specie. Pertanto, essa non fornisce elementi sufficienti idonei a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti operate nel regolamento impugnato.

Infine, avendo concluso che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha a buon diritto concluso che essa non doveva procedere alla valutazione del livello di protezione sociale e ambientale prevista all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la violazione dell’articolo 18 del regolamento di base, il Tribunale respinge l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione, per calcolare il valore normale, avrebbe erroneamente utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base nonostante il fatto che la ricorrente avesse collaborato al meglio delle sue possibilità.

Infatti, lo scopo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla Commissione di proseguire nell’inchiesta antidumping anche qualora le parti interessate si rifiutassero di cooperare o cooperassero in modo insufficiente. Così, il primo paragrafo di tale disposizione consente alla Commissione di ricorrere ai dati disponibili se le informazioni richieste alla fine non sono ottenute. Per essere considerate cooperanti ai sensi di tale disposizione, le parti devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che le istituzioni ritengono necessarie per elaborare le loro conclusioni.

Quanto alla nozione di «informazioni necessarie», emerge dal tenore letterale, dal contesto e dalla finalità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base che tale nozione rinvia alle informazioni in possesso delle parti interessate che le istituzioni dell’Unione chiedono loro di fornire per elaborare le conclusioni necessarie nell’ambito di un’inchiesta antidumping. Pertanto, le informazioni relative ai volumi di produzione e ai costi di fabbricazione del prodotto oggetto di un’inchiesta antidumping costituiscono informazioni necessarie ai sensi di tale disposizione.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva, anzitutto, che la ricorrente non ha fornito gli elementi che la Commissione le aveva chiesto in merito ai fattori necessari per la produzione in proprio di taluni fattori produttivi, e che tali informazioni erano necessarie alla luce della determinazione del valore normale. Infatti, poiché il valore normale è stato costruito utilizzando un metodo basato sui costi di produzione, era necessario conoscere i volumi di consumo di tutti i fattori produttivi utilizzati per produrre i PVA, inclusi i fattori necessari per la produzione in proprio di taluni fattori produttivi. Poiché la ricorrente non ha dimostrato l’asserita impossibilità di fornire dette informazioni, la Commissione non ha violato l’articolo 18, paragrafo 1, ricorrendo ai dati disponibili per sostituire tali informazioni.

Quanto poi all’asserita violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, il Tribunale ricorda che i paragrafi 1 e 3 di quest’ultimo riguardano situazioni diverse. Pertanto, mentre l’articolo 18, paragrafo 1, descrive, in maniera generale, casi in cui le informazioni che sono necessarie alle istituzioni, ai fini dell’inchiesta, non sono state fornite, il paragrafo 3 di tale articolo prende in considerazione i casi in cui i dati necessari, ai fini dell’inchiesta, sono stati forniti, ma non sono pertinenti, cosicché i dati disponibili non devono necessariamente essere utilizzati. Orbene, poiché la ricorrente non ha comunicato le informazioni richieste, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base non è applicabile, dato che la Commissione può utilizzare solo i dati disponibili per sostituire le informazioni mancanti.

Infine, la Commissione non ha neppure violato i diritti della difesa della ricorrente quando non le ha comunicato in tempo utile la «relazione di verifica» che avrebbe dovuto esserle trasmessa prima della lettera con la quale la Commissione l’informava della sua intenzione di utilizzare i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal riguardo, da una giurisprudenza consolidata risulta che una violazione dei diritti della difesa giustifica l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso. Tuttavia, la ricorrente non ha invocato il benché minimo elemento idoneo a dimostrare che non era escluso che il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso se essa avesse ricevuto prima tale relazione.

Per quanto riguarda gli altri motivi che contestano il margine di dumping considerato dalla Commissione nel regolamento impugnato, dall’analisi di detti motivi risulta che non vi è errore nel calcolo del margine di dumping, cosicché quest’ultimo rimane superiore al margine del pregiudizio, poiché quest’ultimo è stato preso in considerazione per determinare il tasso antidumping in applicazione della regola del dazio inferiore. Pertanto, poiché tali altri motivi non sono idonei a mettere in discussione tale conclusione, il Tribunale li respinge in quanto inconferenti.


1      Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: il «regolamento impugnato») (GU 2020, L 315, pag. 1).


2      Occorre segnalare altre due sentenze pronunciate lo stesso giorno in merito a due ricorsi di annullamento avverso il regolamento impugnato: la sentenza Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissionee (T‑762/20) e la sentenza Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry e Inner Mongolia Mengwei Technology/Commissione (T‑764/20).


3      Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).


4      V., in tal senso, articoli 6, paragrafo 7, 19 e 20 del regolamento di base.