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Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-475/08 P

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 69 del 21 marzo 2009, pag. 40)

La comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-475/08 P, Duta/Corte di giustizia, va letta come segue:

"Impugnazione proposta il 29 ottobre 2008 dal sig. Radu Duta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia

(causa T-475/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

accogliere la presente impugnazione nella forma,

dichiararla giustificata nel merito,

quindi, riformando il giudizio del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 4 settembre 2008, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso dell'impugnante,

quindi, annullare per le ragioni sopra enunciate le decisioni impugnate,

nella misura del necessario, rinviare dinanzi all'autorità competente affinché statuisca in conformità dell'emanando giudizio,

condannare l'intimata al pagamento della somma di 1 100 000 (un milione e centomila) euro come risarcimento danni,

nella misura del necessario, disporre una perizia per quantificare il danno subito dal ricorrente,

condannare l'intimata alla totalità delle spese del giudizio;

dare atto all'appellante che egli si riferisce espressamente alle conclusioni di primo grado che sono state allegate al presente ricorso d'impugnazione e che sono ritenute farne parte integrante,

per il resto, dare atto all'appellante che costui si riserva espressamente tutti i diritti, mezzi di ricorso e azioni, in particolare quello di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia, che dichiara irricevibile il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento del memorandum con il quale gli era stato comunicato che non gli sarebbe stato proposto un posto di referendario e, dall'altro, il risarcimento del danno che asseriva di aver subito.

A sostegno della sua impugnazione, da una parte il ricorrente fa valere che il suo diritto ad un equo processo, previsto dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stato violato a causa della parzialità strutturale del Tribunale di primo grado, nonché delle conoscenze personali tra i membri del Tribunale di primo grado e gli autori delle decisioni impugnate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Dall'altra, il ricorrente rinvia ai suoi argomenti e motivi sviluppati in occasione del procedimento in primo grado, tra i quali figurano la violazione dei principi di trasparenza, di buona fede e della parità di trattamento.

Peraltro, il ricorrente si dichiara convinto che potrà ottenere giustizia unicamente dinanzi ad un giudice realmente indipendente dal suo avversario nel processo, la Corte di giustizia delle Comunità europee, e che si riserva il diritto di far valere i suoi argomenti dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo".

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