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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – A2A SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-89/14) 1

(Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune – Interessi semplici o interessi composti – Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A2A SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.

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1     GU C 142 del 12.5.2014.