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Ricorso proposto il 13 aprile 2010 - Niki Luftfahrt GmbH / Commissione europea

(Causa T-162/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Asenbauer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata della Commissione europea 28 agosto 2009, procedimento COMP/M. 5440 - Lufthansa/Austrian Airlines, ai sensi dell'art. 264, n. 1, TFUE (art. 231, n. 1, CE);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 28 agosto 2009, K(2009)6690, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE (caso COMP/M.5440 - Lufthansa/Austrian Airlines). In tale decisione la Commissione ritiene che l'acquisizione del controllo esclusivo da parte della Deutsche Lufthansa AG sull'impresa Austrian Airlines sia - su riserva dell'attuazione dell'impegno vincolante offerto dalla Deutsche Lufthansa AG - compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

A fondamento dell'azione di annullamento la ricorrente, che gestisce una compagnia aerea finanziata privatamente, fa in primo luogo valere che la Commissione avrebbe violato il Trattato CE (ovvero il TFUE) e le disposizioni da applicarsi nell'ambito della sua esecuzione. Si censura, in tal modo, che la Commissione avrebbe posto alla base della sua decisione una definizione del mercato che osterebbe alla valutazione di tutti gli effetti concorrenziali svantaggiosi della concentrazione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe valutato erroneamente gli effetti della concentrazione in particolare sulle linee aeree verso l'Europa orientale, di modo che saremmo in presenza di una valutazione manifestamente carente e approssimativa. Per di più, la Commissione non si sarebbe attenuta agli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese 1. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe, in particolare, travisato che la concentrazione di cui trattasi ha effetti svantaggiosi sulla concorrenza nel mercato comune, in quanto con esso la capacità concorrenziale degli altri concorrenti resterebbe limitata sul mercato interessato, su tali mercati mancherebbero offerenti alternativi e l'accesso non sarebbe sufficientemente facile sui mercati di cui trattasi. Da ultimo, la ricorrente sostiene che l'impegno, accettato dalla Commissione, cui la Deutsche Lufthansa AG si obbliga, non sarebbe idoneo ad impedire un rilevante intralcio alla concorrenza effettiva.

In secondo luogo, la ricorrente censura la violazione dell'art. 253 CE (art. 296 TFUE), in quanto la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata, non menzionando su quali argomenti concreti l'ostacolo alla concorrenza debba essere escluso con riferimento alle linee dirette verso l'Europa orientale. Da ultimo viene contestata un'incompleta determinazione della fattispecie.

In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione un abuso del potere discrezionale.

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1 - GU 2004, C 31, pag. 5.