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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris - Francia) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS / Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Causa C-439/09) 1

(Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Artt. 2-4 - Concorrenza - Pratica restrittiva - Rete di distribuzione selettiva - Prodotti cosmetici e di igiene personale - Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet - Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Convenuti: Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

con l'intervento di:

Ministère public, Commissione europea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Cour d'appel de Paris - Concorrenza - Divieto generale e assoluto di vendere su Internet prodotti cosmetici e di igiene personale, imposto dal fornitore ai distributori autorizzati nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva - Obbligo di vendita di siffatti prodotti nell'ambito di uno spazio fisico con la presenza di un laureato in farmacia - Restrizione grave e manifesta della concorrenza per oggetto ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, che non può beneficiare di un'esenzione per categoria ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) - Possibilità di beneficiare dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE

Dispositivo

L'art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell'obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.

L'art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione per categoria prevista all'art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell'applicabilità dell'eccezione di legge dell'art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.

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1 - GU C 24 del 30.1.2010.