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Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 – Binca Seafoods / Commissione

(Causa T-94/15 RENV)1

(«Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Modifiche del regolamento (CE) n. 889/2008 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 – Divieto di utilizzazione di ormoni – Mancata proroga del periodo transitorio riguardante gli animali d'acquacoltura previsto all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento n. 889/2008 – Metodi di riproduzione Autorizzazione eccezionale di raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso – Parità di trattamento»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, G. von Rintelen e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica (GU 2014, L 365, pag. 97).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Binca Seafoods GmbH é condannata alle spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

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1 GU C 155 dell’11.5.2015.