Language of document : ECLI:EU:T:2013:350

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

27 giugno 2013 (1)

«Gratuito patrocinio»

Nella causa T-300/13 AJ,

AB, residente a Genova (Italia),

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

visto l’art. 94, n. 3, del regolamento di procedura,

visto l’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura,

vista la domanda di gratuito patrocinio depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 novembre 2012,

vista l’azione per la quale viene richiesto il gratuito patrocinio, come descritta nel formulario di domanda di gratuito patrocinio,

visto che, da un lato, la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, ma dispone di un potere di valutazione discrezionale che esclude il diritto per i singoli di pretendere che essa prenda posizione in un senso determinato e che, dall’altro, coloro che hanno presentato una denuncia, in mancanza di diritti procedurali previsti da disposizioni del diritto dell’Unione che consentano loro di esigere che la Commissione li informi e li senta, non hanno la possibilità di proporre dinanzi al giudice dell’Unione un ricorso contro un’eventuale decisione di archiviazione della loro denuncia (v., in tal senso, ordinanza della Corte 17 luglio 1998, causa C‑422/97 P, Sateba/Commissione, Racc. pag. I‑4913, punto 42, e ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T‑202/02, Makedoniko Metro e Michaniki/Commissione, Racc. pag. II‑181, punto 46),

visto che l’azione di cui trattasi risulta pertanto manifestamente irricevibile,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così dispone:

La domanda di gratuito patrocinio nella causa T-300/13 AJ è respinta.

Lussemburgo, 27 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Lingua processuale: l’italiano.