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Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 - Ellinika Nafpigeia / Commissione

(Causa T-391/08) 

("Aiuti concessi dagli Stati - Costruzione navale - Aiuti accordati dalle autorità greche ad un cantiere navale - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ordina il loro recupero - Applicazione abusiva dell'aiuto")

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Nafpigeia (Skaramagka, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, C. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, V. Voutsakis e X. Gkousta)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e M. Constantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 2, degli articoli 2, 3, 5 e 6, dell'articolo 8, paragrafo 2 e degli articoli 9, 11-16, 18 e 19 della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards (GU L 225, pag. 104).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Ellinika Nafpigeia AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 327 del 20.12.2008.