Language of document : ECLI:EU:T:2012:126





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2012 —
Ellinika Nafpigeia / Commissione

(causa T‑391/08)

«Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Aiuti accordati dalle autorità greche ad un cantiere navale — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ordina il loro recupero — Applicazione abusiva dell’aiuto»

1.                     Trattato CE — Disposizioni generali e finali — Competenza degli Stati membri ad adottare misure di salvaguardia della sicurezza nazionale — Produzione e commercio di armi — Regime procedurale specifico istituito dall’articolo 298 CE — Lesione della concorrenza provocata da un sistema di aiuti concessi ad attività non militari — Inapplicabilità (Artt. 86 CE, 88 CE, 296 CE e 298 CE) (v. punti 38, 43‑44, 56‑60)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Criterio dell’investitore privato — Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 96, 101, 105)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti alla costruzione navale — Direttiva 90/684 — Ristrutturazione finanziaria dei cantieri — Requisito di compatibilità degli aiuti con il mercato comune — Piano d’investimento e di privatizzazione — Necessità di portare a termine effettivamente il piano — Rinvio alla direttiva effettuato nella decisione che approva un regime di aiuti — Mancanza di menzione esplicita di tale decisione nella decisione suddetta — Violazione del principio della certezza del diritto — Insussistenza (Art. 88, § 3, CE; direttiva del Consiglio 90/684, art. 10, § 2) (v. punti 117‑118, 128‑131, 137‑138)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti alla costruzione navale — Direttiva 90/684 — Ristrutturazione finanziaria dei cantieri — Requisito di compatibilità degli aiuti con il mercato comune — Piano d’investimento e di privatizzazione — Necessità di portare a termine effettivamente il piano — Effettivo pagamento da parte degli acquirenti del prezzo delle quote societarie (Art. 88, § 3, CE; direttiva del Consiglio 90/684, art. 10, § 2) (v. punti 148, 153‑154, 158, 162)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento n. 659/1999 — Attuazione abusiva di un aiuto — Nozione — Inosservanza da parte di uno Stato membro di requisiti imposti dalla Commissione all’approvazione dell’aiuto — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, g), 16 e 23] (v. punti 164‑165)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Assenza di osservazioni da parte degli interessati — Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione — Obbligo di esaminare d’ufficio elementi non dedotti espressamente — Insussistenza (Art. 88, § 2, CE) (v. punto 174)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Artt. 88, § 3, CE e 230 CE) (v. punto 175)

8.                     Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Durata del procedimento tra l’approvazione condizionata di un aiuto e la decisione finale che dichiara l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune — Informazione tardiva della Commissione relativamente all’inosservanza di un requisito di approvazione dell’aiuto — Violazione del principio del legittimo affidamento — Insussistenza (Art. 88, § 2, CE) (v. punti 182‑187)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni — Esclusione degli interessati dai diritti della difesa (Art. 88, § 2, CE) (v. punti 192‑194)

10.                     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti concessi sotto forma di prestiti — Fissazione del tasso di interesse che consente di calcolare l’importo dell’aiuto — Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 794/2004 — Irrilevanza (Regolamento della Commissione n. 794/2004) (v. punto 254)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, degli articoli 2, 3, 5 e 6, dell’articolo 8, paragrafo 2 e degli articoli 9, 11‑16, 18 e 19 della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards (GU L 225, pag. 104).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ellinika Nafpigeia AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.