Language of document : ECLI:EU:C:2017:239

Causa C652/15

Furkan Tekdemir

contro

Kreis Bergstraße

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgericht Darmstadt)

«Rinvio pregiudiziale – Accordo d’associazione tra l’Unione europea e la Turchia – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Eventuale esistenza di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi nuove restrizioni – Efficace gestione dei flussi migratori – Obbligo per i cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 marzo 2017

Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regola di standstill di cui all’art. 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Portata – Normativa nazionale che prevede nuove restrizioni – Obbligo per i cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno – Giustificazione per motivi imperativi di interesse generale – Efficace gestione dei flussi migratori – Violazione del principio di proporzionalità – Presupposti

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione CEE-Turchia, art. 13)

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori può costituire un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una misura nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che impone ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro.

Una siffatta misura non è tuttavia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, una volta che le sue modalità di attuazione riguardo ai minori cittadini di uno Stato terzo nati nello Stato membro interessato e dei quali uno dei genitori sia un lavoratore turco residente legalmente in tale Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, eccedono quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo.

(v. dispositivo)