Language of document : ECLI:EU:T:2014:920

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

21 ottobre 2014 (*)

«Intervento – Interesse alla soluzione della controversia – Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela degli interessi dei propri membri – Riservatezza»

Nella causa T‑429/13,

Bayer CropScience AG, con sede in Monheim-sur-le-Rhin (Germania), rappresentata da K. Nordlander, avvocato, e P. Harrison, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Ondrůšek e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza (1)

 Fatti e procedimento

1        Il 19 agosto 2013, la Bayer CropScience AG, ricorrente, ha proposto un ricorso di annullamento a titolo dell’articolo 263 TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139, pag. 12).

(omissis)

 In diritto

 (omissis)


 Sulle istanze d’intervento dell’UNAF, dell’AGPM, della NFU, del DBEB, della Mellifera, dell’ÖEB, dell’ESA e dell’AIC

22      Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno per scopo la tutela dei loro membri nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi [ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, National Power e PowerGen, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), Racc. pag. I‑3491, punto 66, e del 28 settembre 1998, Pharos/Commissione, C‑151/98 P, Racc. pag. I‑5441, punto 6; ordinanza del presidente del Tribunale del 26 luglio 2004, Microsoft/Commissione, T‑201/04 R, Racc. pag. II‑2977, punto 37]. In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore interessato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della tutela degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri (ordinanze del Tribunale dell’8 dicembre 1993, Kruidvat/Commissione, T‑87/92, Racc. pag. II‑1375, punto 14; del 28 maggio 2004, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑253/03, Racc. pag. II‑1603, punto 21, e del 18 ottobre 2012, ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, punto 12).

23      La Corte ha precisato che il ricorso a un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento (ordinanze National Power e PowerGen/British Coal e Commissione, cit., punto 66, e ClientEarth e International Chemical Secretariat/ECHA, cit., punto 13).

(omissis)

55      Da quanto esposto consegue che devono essere ammesse le istanze d’intervento dell’AGPM, della NFU, dell’ESA e dell’AIC a sostegno delle conclusioni della ricorrente, nonché l’istanza d’intervento dell’UNAF e l’istanza d’intervento congiunta del DBEB e dell’ÖEB a sostegno delle conclusioni della Commissione. Si deve respingere l’istanza d’intervento della Mellifera.

(omissis)

 Sulle istanze d’intervento della Makhteshim-Agan Italia e della KWS Saat

65      Dal fascicolo risulta che la società Makhteshim-Agan Italia fa parte dei membri dell’Association européenne pour la protection des cultures [Associazione europea per la tutela delle colture] (ECPA) e che la società KWS Saat è membro dell’ESA.

66      Orbene, nel caso di specie, l’ESA è ammessa a intervenire nella sua qualità di associazione rappresentativa degli interessi dei suoi membri (v. precedente punto 55). Del pari, l’ECPA è ammessa a intervenire con ordinanza del Tribunale in data odierna. In un’ipotesi del genere, l’ammissione di istanze d’intervento supplementari e nello stesso senso da parte dei loro membri presuppone che questi ultimi dimostrino di avere degli interessi alla soluzione della controversia distinti da quelli delle associazioni, ammesse a intervenire, di cui essi sono membri (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 5 febbraio 2009, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punti da 12 a 14).

67      Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2014 in risposta al quesito scritto del Tribunale, la Makhteshim-Agan Italia ha sostenuto, in sostanza, che il suo interesse a intervenire conseguiva dalla sua situazione particolare. Essa, infatti, sarebbe stata titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto liquido a base di una delle sostanze di cui al regolamento impugnato, rilasciata dalle autorità italiane e ritirata in seguito all’adozione del predetto regolamento. A suo avviso, tale ipotesi non ricorrerebbe per tutti i membri dell’ECPA, in particolare per quanto riguarda la forma liquida anziché solida del suo prodotto. Pertanto, i suoi interessi non potrebbero essere presi in considerazione in modo adeguato nell’intervento dell’ECPA.

68      Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2014 in risposta al quesito scritto del Tribunale, la KWS Saat ha sostenuto, in sostanza, che il suo interesse a intervenire conseguiva dalla sua situazione particolare. Infatti, essa utilizzerebbe le sostanze specifiche di cui al regolamento impugnato approvvigionandosene presso la ricorrente. A suo avviso, fintanto che il regolamento impugnato sarà in vigore, essa non potrà smaltire le sue scorte di sementi già conciate con le sostanze di cui trattasi, subirà perdite nelle sue attività di produzione di sementi e i suoi investimenti attinenti alla produzione di sementi conciate con le sostanze di cui trattasi perderanno valore. Tali circostanze distinguerebbero la sua situazione da quella di altri membri dell’ESA. Pertanto, i suoi interessi non potrebbero essere presi in considerazione in modo adeguato nell’intervento dell’ESA.

69      In proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 23, lo scopo perseguito dall’adozione di un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni è di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento.

70      Orbene, anche ammettendo che le situazioni particolari invocate dalla Makhteshim-Agan Italia e dalla KWS Saat non siano condivise dalla totalità dei membri, rispettivamente, dell’ECPA e dell’ESA, gli interessi che esse invocano non vanno, tuttavia, oltre quelli tutelati, in via generale, dall’ECPA e dall’ESA in quanto associazioni rappresentative degli interessi dei produttori di prodotti fitosanitari e dei produttori di sementi.

71      Pertanto, si deve considerare che gli interessi della Makhteshim-Agan Italia e della KWS Saat alla soluzione della presente controversia sono già rappresentati dalle associazioni ammesse a intervenire e di cui esse sono membri.

72      Alla luce delle suesposte considerazioni, e in relazione allo scopo perseguito dalla giurisprudenza citata al precedente punto 23, si devono, dunque, respingere le istanze d’intervento della Makhteshim-Agan Italia e della KWS Saat.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      L’Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), la National Farmers’ Union (NFU), la Rapool-Ring GmbH, la European Seed Association (ESA) e l’Agricultural Industries Confederation (AIC) sono ammesse a intervenire nella causa T‑429/13 a sostegno delle conclusioni della Bayer CropScience AG.

2)      L’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), il Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (DBEB), l’Österreichischer Erwerbsimkerbund (ÖEB), Stichting Greenpeace Council, la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), BeeLife European Beekeeping Coordination (BeeLife) e Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Buglife) sono ammessi a intervenire nella causa T‑429/13 a sostegno delle conclusioni della Commissione europea.

3)      Le istanze d’intervento della Makhteshim-Agan Italia Srl, della KWS Saat AG, della Mellifera eV – Vereinigung für wesensgerechte Bienenhaltung, di ClientEarth, di SumOfUs, dell’OÖ Landesverband für Bienenzucht (OÖL) e dell’Österreichischer Imkerbund (ÖIB) sono respinte.

4)      Il cancelliere comunicherà alle parti intervenienti una versione non riservata di ciascuno degli atti del procedimento notificati alle parti.

5)      Sarà fissato un termine per le parti intervenienti per presentare le loro eventuali osservazioni sulla domanda di trattamento riservato. La decisione sulla fondatezza di tale domanda è riservata.

6)      Sarà fissato un termine per le parti intervenienti per presentare una memoria d’intervento, restando impregiudicata la possibilità di completarla successivamente se necessario, in seguito a una decisione sulla fondatezza della domanda di trattamento riservato.

7)      La Makhteshim-Agan Italia, la KWS Saat, la Mellifera, ClientEarth, SumOfUs, l’OÖL, l’ÖIB, la Bayer CropScience e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle istanze d’intervento respinte.

8)      Per quanto concerne gli interventi ammessi, le spese sono riservate.

Lussemburgo, 21 ottobre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Lingua processuale: l’inglese.


1 – Sono riprodotti solo i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.