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Sentenza del Tribunale 12 luglio 2011 - Commissione / Q

(Causa T-80/09 P)1

("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Impugnazione incidentale - Molestie psicologiche - Art. 12 bis dello Statuto - Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche presso la Commissione - Dovere di assistenza dell'amministrazione - Art. 24 dello Statuto - Portata - Domanda di assistenza - Provvedimenti provvisori di allontanamento - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Domanda di risarcimento danni - Competenza a conoscere della legittimità e del merito - Presupposti di attuazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: V. Joris, D. Martin e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Q (Domsjö, Svezia) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F-52/05, Q/ Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui quest'ultimo, al punto 2 del dispositivo, condanna la Commissione delle Comunità europee a versare a Q, a titolo di risarcimento, una somma pari a EUR 500, nonché la somma di EUR 15 000, quest'ultima a titolo di risarcimento del danno morale subito da Q a causa di un asserito ritardo nell'avvio dell'indagine amministrativa, e nella parte in cui, al fine di respingere il ricorso in primo grado per la restante parte, al punto 3 del dispositivo, esso statuisce, ai punti 147 - 189 della motivazione, sul "motivo relativo a molestie psicologiche sollevato da [Q]" pronunciando, al punto 230 della motivazione, il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera riguardanti il ricorrente redatti, rispettivamente, per i periodi 1°gennaio - 31 ottobre e 1° novembre - 31 dicembre 2006.

L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte per il resto.

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera summenzionati nonché sull'importo dovuto à Q dalla Commissione a titolo del solo danno morale derivante dal rifiuto, da parte di quest'ultima, di adottare un provvedimento provvisorio di allontanamento.

Le spese sono riservate.

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1 - GU C 102 del 1°.05.2009