Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 - Chalk / UAMI - Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
["Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo CRAIC - Cessioni - Registrazione del trasferimento del marchio - Revoca - Artt. 16, 17, 23 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 16, 17, 23 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] e regola 31 del regolamento (CE) n. 2868/95"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: David Chalk (Canterbury, Regno Unito) (rappresentanti: W. James, M. Gilbert, C. Balme, solicitors, e S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reformed Spirits Company Holdings Ltd (Saint Helier, Regno Unito) (rappresentante: C. Morcom, QC)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 13 novembre 2008 (procedimento R 1888/2007-2), relativa ad una domanda di registrazione di trasferimento di marchio comunitario a seguito di cessione
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. David Chalk è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Reformed Spirits Company Holdings Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
____________1 - GU C 90 del 18.4.2009.