Language of document : ECLI:EU:T:2011:366





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 luglio 2011 – Grecia / Commissione

(causa T‑81/09)

«FESR – Riduzione del contributo finanziario – Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994 1999), “Accessibilità e assi stradali” in Grecia – Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi – Segreto professionale – Tasso di rettifica finanziaria – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale»

1.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Poteri di controllo e di verifica in loco della Commissione – Possibilità per Commissione di avvalersi di enti privati per effettuare tale controllo – Limiti (Regolamenti del Consiglio n. 4253/88 e n. 1605/2002, artt. 54 e 57; regolamento della Commissione n. 2064/97, art. 12) (v. punti 25‑26, 31)

2.                     Atto delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che dispone la parziale restituzione di un contributo finanziario – Riferimento a una relazione di verifica contabile trasmessa al beneficiario – Ammissibilità (Art. 253 CE) (v. punti 41‑42)

3.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Controllo approfondito da parte delle autorità nazionali del rispetto degli obblighi finanziari dei beneficiari di un contributo – Attestato della regolarità delle spese redatto da un organismo indipendente dal servizio responsabile dell’esecuzione – Attestato configurante un elemento di prova centrale e attendibile – Obbligo della Commissione di procedere a una nuova indagine – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 23 e 24, n. 2; regolamento della Commissione n. 2064/97, art. 8) (v. punti 58‑59)

4.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Versamento di un contributo finanziario – Presupposto – Osservanza degli obblighi incombenti al beneficiario di un contributo – Obbligo per la Commissione de procedere alla revisione del contributo dell’Unione in caso di inosservanza di una parte degli obblighi del beneficiario – Portata e limiti (Regolamenti del Consiglio n. 4253/88, artt. 23 e 24; regolamento della Commissione n. 2064/97) (v. punti 63‑64, 68, 96)

5.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Presupposti e modalità di affidamento degli appalti – Modifica da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in corso di procedura – Violazione del principio della parità di trattamento degli offerenti e dell’obbligo di trasparenza (v. punti 104‑108)

6.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità – Determinazione del tasso di rettifica finanziaria – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Sindacato giurisdizionale (v. punto 142)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia, per un importo di EUR 30 104 470,47, a titolo del programma operativo «Accessibilità e assi stradali», con decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C (94) 3579, recante approvazione di un contributo del FESR.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia è annullata nella parte in cui prevede, da un lato, la correzione per un importo di EUR 506 303 a titolo del progetto «Isthmos – Galota» e, dall’altro lato, una correzione per un importo di EUR 684 343 a titolo del progetto «Carrefour de Polymylos (contratto 928)».

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese e l’80% delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà il 20% delle proprie spese.