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Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 - Dennekamp / Parlamento

(Causa T-82/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: G.-J. Dennekamp (Giethoorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Stoffer, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare il Parlamento al pagamento delle spese del ricorrente ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di eventuali parti intervenienti e le spese relative alla richiesta di procedimento accelerato.

Motivi e principali argomenti

Il 20 ottobre 2008, il ricorrente chiese al Parlamento europeo che, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 1, gli fosse consentito l'accesso a (i) tutti i documenti indicanti quali membri del Parlamento sono anche iscritti al regime pensionistico complementare, (ii) una lista dei membri del Parlamento che erano iscritti al regime pensionistico complementare al 1° settembre 2005 e (iii) una lista di nomi degli attuali iscritti al regime pensionistico complementare per i quali il Parlamento paga un contributo mensile. Il Parlamento respinse la richiesta del ricorrente e confermò il proprio diniego nella decisione del 17 dicembre 2008.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 17 dicembre 2008, A(2008)22050, relativa al diniego di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente in base al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il ricorrente sostiene che il diniego è fondato su un errore di valutazione e costituisce una violazione manifesta delle norme e dei principi relativi all'accesso ai documenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 2. Conseguentemente, il Parlamento ha violato il diritto del ricorrente all'accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie, come sancito nell'art. 255 CE, nell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel regolamento (CE) n. 1049/2001.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce che la decisione è viziata dai seguenti errori di diritto e di valutazione.

a) Secondo il ricorrente, il Parlamento ha violato l'art. 2, n. 1 del regolamento (CE) n. 1049/2001 ed ha erroneamente fondato il proprio diniego sull'art. 4, n. 1, lett. b), del summenzionato regolamento, poiché la divulgazione dei documenti richiesti non è in grado di arrecare pregiudizio alla vita privata dei membri del Parlamento di cui trattasi.

b) Inoltre, il Parlamento ha asseritamente fatto errata applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, perché ha erroneamente ritenuto che la richiesta del ricorrente dovesse essere valutata alla luce del regolamento (CE) n. 45/2001.

c) Ancora, il ricorrente afferma che il Parlamento non ha stabilito un equo bilanciamento fra gli interessi pubblici soddisfatti dalla divulgazione e gli interessi privati asseritamente coinvolti. Non avrebbe nemmeno valutato in quale misura i pretesi interessi privati sarebbero stati effettivamente e specificamente pregiudicati.

d) Il Parlamento ha violato, ad avviso del ricorrente, l'art. 235 CE, non avendo addotto motivazioni adeguate a sostegno del proprio diniego. Infine, si osserva che la decisione non dimostra che il Parlamento ha eseguito una valutazione concreta per i singoli documenti relativi alla richiesta di accesso del ricorrente.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1)