Ricorso proposto il 9 luglio 2010 - Internationaler Hilfsfonds / Commissione
(Causa T-300/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2010, nella parte in cui nega alla ricorrente l'accesso a documenti non divulgati o divulgati solo in parte;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 29 aprile 2010, che respinge parzialmente la sua seconda richiesta di accesso a documenti riguardanti il contratto LIEN 97-2001 e a cui non è stato dato alcun accesso.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma sostanzialmente che la Commissione non poteva legittimamente negarle l'accesso ai documenti richiesti invocando le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, riguardanti la tutela del processo decisionale nonché la tutela della la vita privata e dell'integrità dell'individuo
1. A questo proposito viene altresì sostenuto che esisterebbe un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti non ancora resi pubblici.
____________1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).