Language of document : ECLI:EU:T:2018:700

Causa T‑640/16

GEA Group AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Stabilizzanti termici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Decisione che modifica la decisione iniziale – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Ammende – Limite del 10% – Gruppo di società – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Decisione della Commissione che modifica una decisione con cui viene inflitta un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza – Riproduzione nella decisione di disposizioni di una prima decisione di modifica annullata dal giudice dell’Unione – Ricorso proposto da un’impresa condannata al pagamento dell’ammenda in solido con le sue ex controllate – Ricevibilità

(Artt. 101 TFUE e 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta della cosa giudicata – Portata

(Art. 266 TFUE)

3.      Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Determinazione della quota dell’ammenda che deve essere sopportata dai condebitori in solido nei rapporti interni – Omessa ripartizione della riduzione di un’ammenda di un condebitore tra gli altri condebitori – Violazione del principio di parità di trattamento

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21)

4.      Concorrenza – Ammende – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Potere di stabilire le modalità di pagamento delle ammende – Imposizione di interessi di mora – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

5.      Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Applicabilità dell’articolo 299 TFUE

(Artt. 101 TFUE e 299 TFUE)

1.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo nei limiti in cui il ricorrente ha un interesse a veder annullato l’atto impugnato, dove un simile interesse presuppone che l’annullamento di tale atto sia idoneo, con il suo risultato, a procurare un beneficio alla parte che ha proposto tale ricorso.

È ricevibile un ricorso proposto contro una decisione della Commissione di modifica di una decisione anteriore che ha condannato in solido la società ricorrente e le sue ex controllate al pagamento di ammende per comportamento anticoncorrenziale, allorché la decisione impugnata è stata adottata in seguito a una sentenza di annullamento del giudice dell’Unione di una decisione il cui dispositivo è rigorosamente identico a quello della decisione impugnata e che ha modificato le disposizioni della decisione iniziale in termini identici a quelli della decisione impugnata operando una ripartizione dell’importo delle ammende differente da quella effettuata da tali disposizioni nella loro versione iniziale. Infatti, da un lato, benché non fossero parti del ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione annullata dal giudice dell’Unione, le ex controllate hanno visto, al pari della ricorrente, le loro rispettive situazioni giuridiche interessate da tale annullamento. Dall’altro lato, la situazione giuridica di tali controllate riguardo alle disposizioni annullate è connessa a quella della ricorrente, nei limiti in cui tali disposizioni hanno per oggetto la determinazione dell’importo delle ammende che devono essere loro inflitte, a titolo delle infrazioni di cui esse sono responsabili in solido, nonché i rapporti esterni di solidarietà tra le stesse società rispetto a tali ammende.

Peraltro, visto che, nella sentenza di annullamento, il giudice dell’Unione si è pronunciato esclusivamente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, e non sulla legittimità, nel merito, della decisione annullata, benché l’articolo 1 di tale decisione e l’articolo 1 della decisione impugnata abbiano disposizioni identiche, il ricorso potrebbe comportare una ripartizione dell’importo delle ammende previste da tali disposizioni più favorevole per la ricorrente.

(v. punti 53, 68, 69, 71‑75)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

3.      Il principio di parità di trattamento, che esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, tranne nel caso in cui un tale trattamento sia obiettivamente giustificato, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nel caso di una decisione della Commissione che opera una ripartizione dell’importo delle ammende inflitte in solido a una società controllante e a due ex controllate, ACW e CPA, per comportamento anticoncorrenziale, la parità di trattamento deve verificarsi tenendo conto non solo dell’ammenda inflitta in solido all’ACW, alla CPA e alla controllante, ma anche dell’ammenda inflitta in solido all’ACW e alla controllante. Al riguardo la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, senza nessuna giustificazione oggettiva, in quanto non ha ripartito la riduzione dell’importo dell’ammenda dell’ACW proporzionalmente nei due rapporti di solidarietà in causa. Infatti, da un lato, la controllante e la CPA sono in una situazione analoga, nel senso che esse sono entrambe società tenute in solido al pagamento di un’ammenda con l’ACW. Dall’altro lato, la Commissione avrebbe senza dubbio potuto determinare diversamente la parte dell’ammenda al pagamento della quale l’ACW e la ricorrente restavano obbligate in solido, per limitare la parte dell’ammenda alla quale quest’ultima poteva essere obbligata da sola.

(v. punti 97, 106‑109, 111)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 117)

5.      Le disposizioni dell’articolo 299 TFUE, secondo le quali gli atti, in particolare, della Commissione che comportano un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo, sono applicabili alle decisioni di tale istituzione con cui viene inflitta un’ammenda.

(v. punto 118)