Language of document : ECLI:EU:F:2011:4

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2011

Causa F‑132/07

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Artt. 17, 17 bis e 19 dello Statuto — Domanda di autorizzazione a divulgare documenti — Domanda di autorizzazione a pubblicare un testo — Domanda di autorizzazione a far valere dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali fatti accertati — Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strack chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione, in data 20 luglio, 9 agosto, 11 settembre e 9 novembre 2007, recanti rigetto di alcune domande dirette a ottenere l’autorizzazione a pubblicare e ad utilizzare a fini penali vari documenti contro taluni membri e funzionari della Commissione e la condanna di quest’ultima a versargli una somma di almeno EUR 10 000 quale risarcimento per il danno subito a seguito di tali decisioni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato a sopportare la totalità delle spese.

Massime

1.      Procedura — Presentazione del controricorso — Termine — Proroga

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 39, n. 2)

2.      Funzionari — Diritti ed obblighi — Libertà d’espressione — Esercizio — Limiti

(Art. 6, n. 3, TUE; Statuto dei funzionari, art. 17 bis)

3.      Funzionari — Diritti ed obblighi — Libertà d’espressione — Pubblicazione di testi connessi all’attività dell’Unione — Insussistenza di un obbligo d’informazione per quanto riguarda gli ex funzionari — Divulgazione di informazioni riguardanti il servizio — Obbligo di previa autorizzazione per gli ex funzionari

(Statuto dei funzionari, artt. 17 e 17 bis)

4.      Funzionari — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

5.      Funzionari — Diritti ed obblighi — Divulgazione di informazioni riguardanti il servizio — Obbligo di previa autorizzazione — Ragione d’essere

(Art. 339 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 17)

6.      Funzionari — Diritti ed obblighi — Divulgazione di informazioni riguardanti il servizio — Obbligo di previa autorizzazione — Necessità di presentare all’amministrazione una domanda sufficientemente precisa

(Statuto dei funzionari, art. 17)

7.      Funzionari — Principi — Principio di buona amministrazione — Portata

8.      Funzionari — Diritti ed obblighi — Divulgazione di informazioni riguardanti il servizio — Testimonianza dinanzi ad un giudice nazionale — Obbligo di previa autorizzazione

(Statuto dei funzionari, artt. 11, primo comma, 17 e 19)

1.      L’art. 39, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica consente al presidente di quest’ultimo di accordare una proroga del termine impartito alla parte convenuta per la presentazione del controricorso. A questo proposito, la circostanza che più proroghe siano state concesse in assenza di contradditorio non viola il diritto della parte ricorrente ad un processo equo, se la situazione delle parti non è stata sostanzialmente modificata. Orbene, l’equità di un procedimento si valuta alla luce dell’insieme di quest’ultimo.

(v. punto 31)

2.      L’obbligo di informare l’autorità che ha il potere di nomina dell’intenzione di pubblicare qualsiasi testo il cui oggetto si ricolleghi all’attività dell’Unione costituisce un’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione del funzionario. Tale ingerenza deve pertanto essere valutata conformemente all’art. 10, n. 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la quale garantisce diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, ai sensi dell’art. 6, n. 3, TUE. Orbene, a norma dell’art. 10, n. 2, della detta convenzione, l’esercizio della libertà di espressione, «poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto [a] formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni», purché esse siano previste dalla legge. Per giunta, una norma non può validamente imporre restrizioni alla libertà di espressione se essa non è formulata con sufficiente precisione, così da consentire al cittadino di adeguare il proprio comportamento, come impone, peraltro, anche il principio di certezza del diritto.

(v. punto 59)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione, punti 40‑42, e 3 giugno 2008, causa C‑308/06, Intertanko e a. punto 69

3.      Poiché l’art. 17 bis dello Statuto non è applicabile agli ex funzionari, questi ultimi possono pubblicare testi connessi con le attività dell’Unione senza previamente informarne l’autorità che ha il potere di nomina, ma, per contro, sono tenuti a richiedere un’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 dello Statuto non soltanto prima di divulgare informazioni di cui abbiano avuto conoscenza nell’ambito delle loro funzioni, ma anche prima di pubblicare testi, redatti da loro stessi o ai quali hanno collaborato, contenenti informazioni del genere, a meno che queste non siano già state rese accessibili al pubblico.

(v. punti 62-64)

4.      Una domanda fondata sull’art. 90, n. 1, dello Statuto deve precisare il suo oggetto in maniera sufficientemente chiara perché l’autorità adita possa statuire con cognizione di causa e, in mancanza di invito preciso a statuire, non può esservi una domanda ai sensi di tale disposizione. Infatti, una domanda non può conseguire il proprio obiettivo se l’autorità che ha il potere di nomina non è in grado di comprendere sufficientemente il suo oggetto.

(v. punto 69)

Riferimento:

Corte: 12 marzo 1975, causa 23/74, Küster/Parlamento, punto 11

Tribunale di primo grado: 11 giugno 1996, causa T‑110/94, Sánchez Mateo/Commissione, punto 26; 11 giugno 1996, causa T‑111/94, Ouzounoff Popoff/Commissione, punto 28

5.      L’art. 17 dello Statuto vieta, in linea di principio, ai funzionari di divulgare informazioni ricevute nell’esercizio delle loro funzioni e subordina tale divulgazione ad una previa autorizzazione. Tale regime di autorizzazione è destinato a consentire all’autorità che ha il potere di nomina di accertarsi che tale divulgazione non leda gli interessi dell’Unione, pregiudicandone in particolare il funzionamento e la reputazione. Esso ha altresì lo scopo di metterla in grado, a tempo debito, di far sì che i funzionari adeguino il loro comportamento tenendo presenti gli interessi delle istituzioni e gli obblighi che a loro incombono ai sensi dell’art. 339 TFUE. Il regime istituito dall’art. 17 dello Statuto tende dunque, in particolare, a preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra le istituzioni e i loro dipendenti.

(v. punto 71)

6.      Il regime di autorizzazione istituito dall’art. 17 dello Statuto prevede che il funzionario che desideri divulgare informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni o far valere dinanzi ai giudici nazionali fatti accertati in tale contesto è tenuto a presentare una domanda sufficientemente precisa all’autorità che ha il potere di nomina.

L’applicazione di tale regime presuppone che la questione se vada autorizzata la divulgazione di informazioni sia valutata alla luce di tutte le circostanze concrete del caso di specie e dei loro riflessi sull’istituzione e sull’esercizio del servizio pubblico. Tale applicazione richiede altresì una ponderazione dei vari interessi in gioco al fine di determinare quale interesse debba prevalere, se gli interessi dell’Unione o l’interesse del pubblico a ricevere informazioni. La conclusione non potrebbe del resto essere diversa, in quanto la libertà di espressione comporta quella di diffondere informazioni e il rifiuto di autorizzare una siffatta diffusione sulla base di una valutazione globale e astratta non sarebbe conforme alle condizioni in cui un’ingerenza in tale libertà è ammissibile.

D’altro canto, il diritto di ciascun singolo di accedere ad un giudice, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, potrebbe essere sostanzialmente pregiudicato anche se l’autorità che ha il potere di nomina dovesse statuire in maniera generale e astratta, senza aver preliminarmente proceduto ad un esame completo e circostanziato.

(v. punti 72-75)

Riferimento:

Corte: 18 febbraio 1992, causa C‑54/90, Weddel/Commissione, conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven, paragrafo 11

Tribunale di primo grado: 13 giugno 2002, causa T‑74/01, Ferrer de Moncada/Commissione, punto 58

7.      Il principio di buona amministrazione non dispensa l’amministrato dall’obbligo di informazione e di correttezza verso le istituzioni che grava su di lui quando formula una domanda nei loro confronti.

(v. punto 79)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento, punto 74; 17 ottobre 2002, causa 180/00, Astipesca/Commissione, punto 93, e 11 marzo 2003, causa T‑186/00, Conserve Italia/Commissione, punto 50

8.      Vero è che gli artt. 17 e 19 dello Statuto non obbligano il funzionario a limitare il numero e il volume dei documenti che egli richiede di essere autorizzato a divulgare o a produrre in giudizio qualora ritenga che la divulgazione e la produzione in giudizio di ciascuno di tali documenti siano giustificate. Tuttavia, conformemente al dovere di leale collaborazione che grava su tale funzionario ai sensi dell’art. 11, primo comma, dello Statuto, egli è tenuto a facilitare il compito dell’amministrazione. In tale prospettiva, tanto più si impone l’obbligo che gli incombe di fornire indicazioni sufficientemente precise, in particolare quanto all’oggetto dei documenti di cui trattasi e quanto al loro interesse rispettivo alla luce dell’obiettivo generale che egli persegue. Il funzionario può pertanto dover classificare i documenti secondo criteri appropriati e coerenti per facilitarne l’esame e fornirne, se del caso, una sintesi.

(v. punti 78 e 81)