Language of document : ECLI:EU:T:2017:884

Causa T125/16

Firma Léon Van Parys NV

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Importazioni di banane provenienti dall’Ecuador – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Termine ragionevole»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 dicembre 2017

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione che non deve necessariamente riprendere gli stessi motivi che comparivano nell’atto annullato

(Art. 266 TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Adozione di provvedimenti d’esecuzione – Termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Art. 266 TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Riapertura del procedimento alla fase in cui l’illegittimità è stata constatata – Ammissibilità

(Art. 266 TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di una decisione della Commissione su una domanda di sgravio di dazi all’importazione – Obbligo di adottare una nuova decisione – Portata

(Art. 266 TFUE; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 907)

7.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Adozione di provvedimenti d’esecuzione – Termine ragionevole – Annullamento parziale di una decisione della Commissione su una domanda di sgravio di dazi all’importazione – Adozione tardiva di una nuova decisione – Violazione del principio del termine ragionevole – Conseguenze

(Art. 266 TFUE; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 907)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 41)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

3.      L’articolo 266 TFUE vincola l’istituzione dalla quale promana l’atto annullato soltanto nei limiti di quanto è necessario per garantire l’esecuzione della sentenza di annullamento. In tal senso, tale disposizione impone all’istituzione interessata di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle medesime irregolarità individuate in detta sentenza. Le istituzioni dispongono comunque di un ampio potere discrezionale per decidere i provvedimenti da attuare al fine di trarre le conseguenze da una sentenza di annullamento o d’invalidità, fermo restando che tali provvedimenti devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi e con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario.

Infatti, l’istituzione interessata è libera di scegliere il motivo che ritiene più rilevante per giustificare la propria decisione, senza che un eventuale errore commesso nella scelta di tale motivo possa impedirle di scegliere successivamente un motivo che avrebbe potuto far valere in occasione dell’annullamento dell’atto. A tale riguardo, la circostanza che tale motivo non sia stato sollevato nel primo atto annullato non impedisce per nulla all’istituzione di farlo valere nella decisione destinata a sostituire tale atto poiché l’autore di un atto annullato può invocare, nella sua nuova decisione, motivi diversi da quelli sui quali aveva fondato la sua prima decisione.

(v. punti 49, 59, 60)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 51)

5.      Fatta salva l’ipotesi in cui l’illegittimità accertata abbia determinato la nullità di tutto il procedimento, le istituzioni interessate possono, al fine di adottare un atto volto a sostituire un precedente atto annullato o dichiarato invalido, riaprire il procedimento alla fase in cui tale illegittimità si è verificata.

(v. punto 52)

6.      In seguito all’annullamento parziale da parte del giudice dell’Unione di una decisione della Commissione su una domanda di sgravio dei dazi all’importazione, la Commissione è obbligata a riesaminare gli elementi del fascicolo e adottare una nuova decisione su tale domanda per rimediare all’irregolarità constatata. Così facendo, essa è tenuta a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto disponibili al momento dell’adozione dell’atto. L’obbligo della Commissione di predisporre una decisione con tutta la diligenza richiesta e di adottarla prendendo a fondamento tutti i dati idonei a incidere sul risultato discende, in particolare, dai principi di buona amministrazione, legalità e parità di trattamento. In tali circostanze, non può essere contestato alla Commissione di ritenere che sia necessario riprendere la sua indagine e completare il fascicolo.

Peraltro, non può essere validamente sostenuto che, in seguito all’annullamento parziale della prima decisione con effetto ex tunc, la Commissione dispone di soli cinque giorni per adottare una decisione sulla sua domanda di sgravio, se vuole rispettare il termine di decadenza di nove mesi di cui all’articolo 907 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario. Infatti, il termine di nove mesi previsto da tale disposizione non può essere applicabile nell’ambito di un procedimento riaperto in forza dell’articolo 266 TFUE.

(v. punti 54‑56, 62)

7.      La violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata all’esito di un procedimento amministrativo. Infatti, solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo.

A tale proposito, è vero che il sistema predisposto, e in particolare il termine di nove mesi previsto dall’articolo 907 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, non è più obbligatorio per la Commissione nell’ambito del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 266 TFUE. Tuttavia, rimane il fatto che, adottando la decisione destinata a sostituire la decisione annullata senza rispettare un termine ragionevole, la Commissione si affranca dalle garanzie sancite dal regolamento n. 2454/93 e priva la persona interessata dell’effetto utile di tale regolamento, della possibilità di ottenere una decisione nei termini previsti, nonché della garanzia di beneficiare di una decisione favorevole in assenza di risposta entro tale termine.

Pertanto, adottando la decisione destinata a sostituire la decisione annullata 34 mesi dopo la pronuncia della sentenza di annullamento, la Commissione viola il principio del termine ragionevole, il che costituisce un motivo di annullamento della seconda decisione.

(v. punti 82, 91‑93)