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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona, il 6 ottobre 2023 – UV/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-623/23, Melbán 1 )

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UV

Resistente: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Altre parti: OP e Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1)    Se la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale 1 , debba essere interpretata nel senso che il principio di parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sancito dagli articoli 1 e 4 della direttiva, non è rispettato da una norma nazionale come quella contenuta all’articolo 60 della Ley General de Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), che sotto il titolo «Integrazione delle pensioni contributive per la riduzione del divario di genere», riconosce il diritto a un’integrazione delle pensioni contributive di vecchiaia e di invalidità permanente alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari di tali pensioni, senza alcun altro requisito e a prescindere dall’importo della loro pensione, ma non lo riconosce alle stesse condizioni agli uomini che si trovino in una situazione identica, imponendo, per accedere all’integrazione della loro pensione di vecchiaia o di invalidità permanente, determinati periodi senza contributi o con contributi inferiori successivi alla nascita dei figli/delle figlie o all’adozione e, in particolare, nel caso di figli/e nati/e o adottati/e entro il 31 dicembre 1994, di avere più di 120 giorni di assenza di contributi tra i nove mesi precedenti la nascita e i tre anni successivi a tale data o, in caso di adozione, tra la data della sentenza del tribunale che dichiara l’adozione e i tre anni successivi a tale data, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna, e nel caso di figli/e nati/e o adottati/e dal 1° gennaio 1995, la somma delle basi contributive per i 24 mesi successivi al mese della nascita o al mese della decisione giudiziaria che dichiara l’adozione sia inferiore di oltre il 15% rispetto alla somma dei 24 mesi immediatamente precedenti, a condizione che la somma degli importi delle pensioni riconosciute sia inferiore alla somma delle pensioni che spettano alla donna.

2)    Se la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, imponga, come conseguenza della discriminazione derivante dall’esclusione del pensionato di sesso maschile, che gli sia riconosciuta l’integrazione della pensione di vecchiaia, sebbene l’articolo 60 della LGSS preveda che l’integrazione possa essere concessa solo a uno dei genitori e, al contempo, che il riconoscimento dell’integrazione al pensionato di sesso maschile non debba comportare, come effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’inadeguatezza della normativa nazionale rispetto alla direttiva, la revoca dell’integrazione riconosciuta alla pensionata donna, qualora essa soddisfi i requisiti previsti dalla legge di essere madre di uno o più figli.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 1979, L 6